rotate-mobile
Attualità

Opere di security, l’Autorità portuale ricorre al Consiglio di Stato

L’Ente, dopo la pronuncia negativa del Tar, insiste sulla conformità urbanistica dei varchi doganali al piano regolatore.

BRINDISI – L’Autorità portuale di Brindisi insiste sulla “conformità urbanistica dei varchi doganali al piano regolatore” e dopo che il Tar ha bocciato questa tesi, l’Ente ha presentato ricorso al Consiglio di Stato sperando di incassare una pronuncia favorevole, previa sospensiva.

Sequestro varchi doganali porto 2-2-2-2

Il ricorso

Il contenzioso amministrativo, quindi, resta in piedi al pari dell’inchiesta penale coordinata dalla Procura di Brindisi. Il 21 novembre 2018  i varchi doganali realizzati nell’ambito del progetto di security portuale furono sottoposti a sequetro preventivo, con contestuale iscrizione sul registro degli indagati del presidente dell’Authority Ugo Patroni Griffi e del dirigente dell'ufficio tecnico, Francesco Di Leverano. Per entrambi, il Tribunale del Riesame ha disposto la misura interdittiva della sospensione di otto mesi dal servizio. Sospensione congelata essendo stata impugnata in Cassazione dai difensori. E’ attesa entro questo mese la pronuncia degli Ermellini sulle posizioni di Patroni Griffi e Di Leverano.

L’inchiesta penale

Il presidente dell’Ente è indagato con l’accusa di falso in atto pubblico per induzione, ipotesi di reato contestata per aver “indotto il Comune di Brindisi a revocare l’ordinanza di sospensione dei lavori per la recinzione di Via del Mare”, oggetto di contenzioso con l’Autorità portuale di sistema del Mare Adriatico Meridionale. L’ingegnere Di Leverano, in qualità di dirigente responsabile dell’ufficio tecnico, risulta indagato per concorso in frode nelle pubbliche forniture, in relazione a un altro troncone dell’inchiesta, quello sulla esecuzione dei lavori sulla strada che rientra nella sfera di competenza del consorzio Asi, ex Sisri.

Il Tar

Dinanzi ai giudizi amministrativi del Consiglio di Stato, gli avvocati dell’Autorità di sistema del Mare Adriatico meridionale, ribadiranno quanto sostenuto in occasione dell’udienza al Tar di Lecce. E quelli del Comune di Brindisi (controparte) faranno altrettanto. Chi avrà ragione? Il Consiglio di Stato confermerà la sentenza con cui il Tar ha respinto il ricorso presentato dall’Authority, aderendo – di fatto- a quanto sostenuto dal Provveditorato alle Opere Pubbliche e, prima ancora, dal Comune di Brindisi e poi dalla Regione Puglia?

 La pronuncia del Tar è del 22 maggio scorso. Le motivazioni della sentenza sono state depositate il 15 luglio. Nei giorni scorsi è stato notificato a Palazzo di città il ricorso dell’Ente portuale.

Le motivazioni

Il braccio di ferro legale riguarda  tutti “i provvedimenti con i quali si è disposto il rigetto della domanda di accertamento di conformità urbanistica del progetto dell’Adsp di “Completamento delle infrastrutture di security”, vale a dire i varchi doganali. Il progetto di richiesta di conformità urbanistica, trasmesso dall’Autorità Portuale il  10 novembre 2015 al Provveditorato, riguarda “l’accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici, ai sensi dell’articolo 2 del Dpr 383/94, di un intervento di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio operato mediante un insieme sistematico di opere, manufatti, recinzioni afferenti alla infrastrutturazione di security portuale a quella data (10.11.2015) già (pacificamente) realizzati e ricadenti in aree inquadrate da differenti regimi proprietari (demanio portuale, patrimonio comunale e dell’Asi), su beni immobili sottoposti a vincolo paesaggistico e culturale e disciplinate dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, nonché inserite in area Sin”.

 “Il ricorso è infondato e deve essere rigettato”, si legge nella sentenza del Tar che dà ragione all’Amministrazione comunale che continuerà a essere rappresentata in giudizio dagli avvocati Emanuela Guarino e Monica Canepa. “Secondo l’assunto della ricorrente, le opere realizzate risulterebbero conformi alle destinazioni urbanistiche del Prg, poiché il Piano regolatore portuale non avrebbe natura urbanistica e le sue previsioni (difformi da quanto realizzato) dovrebbero così non avere alcun rilievo nel procedimento”.

“Da tanto discenderebbe la illegittimità del modulo procedimentale prescelto, dato che lo scrutinio di accertamento di conformità delle opere realizzate, sarebbe dovuto avvenire in relazione al solo Prg, la cui destinazione urbanistica produttiva e industriale D3 (eccettuate le zone F per le quali comunque si predica la conformità delle opere già realizzate) ne sancirebbe la piena rispondenza alla zonizzazione di piano, senza che le NTA, nella specie l’articolo 47, imponga indici e parametri da rispettare”. “L’assunto non convince”, hanno scritto i giudici amministrativi.

Sequestro varchi doganali porto 3-3-2-3

Il piano regolatore portuale e quello urbanistico

Nella sentenza del Tar è stata richiamata una pronuncia del Consiglio di Stato secondo cui “il Prp rappresenta a tutti gli effetti uno strumento di pianificazione urbanistica alla cui stregua va dunque valutata la conformità di ogni singolo intervento edilizio”. Scrivono i giudici: “Del resto, l’articolo 5 della L.84/1994, espressamente titolato “Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano regolatore portuale”, stabilisce che “Il piano regolatore di sistema portuale è lo strumento di pianificazione del sistema dei porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di sistema portuale”. E ancora: “Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.” Infine: “Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.”

Secondo i giudici, il “Prp (piano regolatore portuale, ndr) rappresenta lo strumento di pianificazione urbanistica dei porti, integrandosi con il Prg rispetto al quale deve sussistere perfetta coerenza e compatibilità”. Questa la spiegazione: “ La legge non si preoccuperebbe di richiedere la conformità del Prp al Prg, ove il primo non avesse natura urbanistica. Non potrebbe neppure sostenersi che il Prp del Comune di Brindisi, in quanto approvato in data antecedente la L.84/1994 non abbia natura urbanistica, atteso che lo stesso è stato sottoposto, successivamente all’entrata in vigore della legge citata, nell’anno 2006 ad una variante (approvata con Deliberazione di Giunta del 4 agosto 2006) attraverso la quale lo stesso è stato “aggiornato”.

Il Comune di Brindisi

Sono infondate, secondo il Tar, anche le censure con le quali l’Autorità portuale ha sostenuto la contraddittorietà delle note inviate dall’Amministrazione Comunale al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche in riferimento al progetto dell’Asp di “Completamento delle infrastrutture di security”, rispetto a precedenti riconoscimenti di conformità urbanistica delle opere di che trattasi che sarebbero stati effettuati dall’Amministrazione Comunale.

Quanto alla “incompetenza del Comune di Brindisi, stante la mancanza di una deliberazione degli organi rappresentativi a partecipare alla conferenza di servizi”, secondo i giudici  “deve riconoscersi la irrilevanza della questione atteso che, da un lato non viene dimostrato che l’assenza del Comune di Brindisi dalla conferenza di servizi avrebbe prodotto un risultato diverso e, dall’altro, i rilievi espressi dal Comune di Brindisi nelle note impugnate non sono dissimili da quelli espressi dalla Regione Puglia nella nota posta a fondamento del provvedimento conclusivo”.

L’Autorità portuale

Ugo Patroni Griffi-6L’Autorità portuale, inoltre, sosteneva “la illegittimità del diniego opposto dal Provveditorato non essendo valutata la possibilità di intervenire in variante agli strumenti urbanistici, né fornita alcuna indicazione circa le iniziative da compiere per autorizzare le opere di security”. Tale “assunto non è pertinente”, è scritto nella sentenza.

Stando alle disposizioni di legge, “quando deve procedersi alla localizzazione di un'opera pubblica di interesse statale che sia difforme dagli strumenti urbanistici vigenti, deve essere indetta una conferenza di servizi, e l'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali”. In pratica l'approvazione del progetto dell'opera pubblica statale in conferenza di servizi, comporta anche l'approvazione delle necessarie varianti degli strumenti urbanistici. Secondo i giudici, “da tanto discende che solo la conclusione positiva della conferenza di servizi avrebbe potuto comportare anche l’approvazione delle necessarie varianti. In ogni caso, basti rilevare che l’istanza proposta dalla ricorrente non riguarda affatto la richiesta di variante al Prp, ma l’accertamento di conformità urbanistica degli interventi ai sensi dell’art.2 del DPR 383/1984”.

Nel giudizio dinanzi alla sezione di Lecce si erano  costituiti anche la Prefettura di Brindisi, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Puglia e Basilicata, Capitaneria di Porto di Brindisi, il  Ministero Beni ed Attivita' Cultuali e del Turismo, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti ed il Paesaggio Lecce, Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede di Puglia, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l’agenzia del Demanio Direzione Regionale Puglia e Basilicata, la Regione Puglia con l'avvocato Francesco Zizzari. In giudizio anche l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia, il Consorzio Asi Brindisi, l’Agenzia delle Dogane Brindisi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Segretariato Generale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Coordinamento Amministrativo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio non costituiti in giudizio. C’è stato l'intervento di ad opponendum del Comitato No Carbone rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Durano.


 

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Opere di security, l’Autorità portuale ricorre al Consiglio di Stato

BrindisiReport è in caricamento