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Venerdì, 29 Marzo 2024
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Carte revolving senza informativa: banca perde arbitrato

Il Collegio di Bari dell'Abf dispone la restituzione degli interessi a cliente del Brindisino

Il collegio di Bari dell'Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione adottata nella seduta del 05 febbraio 2019, ha dichiarato la nullità del finanziamento inerente due carte revolving del 2009 e 2012 e disposto la restituzione degli interessi corrisposti. La carta revolving è una carta di credito, in particolare è una carta ricaricabile che consente di effettuare acquisti, per ripagare poi il proprio debito nei confronti dell'istituto finanziario mediante delle rate mensili, con degli interessi molto elevati, in questo caso del 22% circa. A ogni utilizzo la somma messa a disposizione diminuisce, e viene ripristinata a seguito del rimborso della rata. Ogni rata comprende la quota capitale e la quota interessi.

Nel 2005, il consumatore, residente in provincia di Brindisi, aveva stipulato un contratto d finanziamento per l'acquisto di un bene, a seguito del quale senza alcuna richiesta, l'istituto finanziario aveva recapitato a casa due carte di credito revolving. Con ricorso presentato dall'avv. Mario Presta, il collegio di Bari dell'Arbitro Bancario Finanziario, ha così riconosciuto le ragioni del consumatore, dichiarando la nullità del finanziamento unilateralmente concesso con le due carte di credito, per violazione dell'art. 117 commi 1 e 3 del Testo Unico bancario del 1993, poiché il ricorrente "ha ricevuto le nuove carte revolving, senza che le stesse venissero accompagnate da un documento contenente le condizioni concretamente regolanti i (nuovi) finanziamenti erogati ". 
Inoltre, sempre I'Abf ha dichiarato la nullità dei due finanziamenti per violazione dell'art. 3 del D.Lgs n. 374/1999, in quanto la concessione delle due carte di credito revolving è avvenuta in assenza di un intermediario finanziario, ma attraverso il semplice recapito postale, mentre secondo il Collegio "per la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento gli intermediarifinanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria ". In conclusione, I'Abf ha condannato l'istituto finanziario a restituire, nel termine di 30 giorni, gli esosi interessi corrisposti, stante la nullità accertata dei due finanziamenti.

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