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Giovedì, 28 Marzo 2024
Attualità

Sea Watch 3, dagli avvocati immigrazionisti appello a Mattarella

I legali pugliesi che si occupano dell'applicazione delle normative italiane, europee e internazionali in materia scrivono al Presidente della Repubblica

Riceviamo e pubblichiamo un appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, degli avvocati immigrazionisti pugliesi, che quotidianamente si occupano della difesa dei diritti riconosciuti dalla Costituzione e dalle leggi italiane alle persone di altri Paesi non Ue che giungono nella nostra nazione in cerca di lavoro e di riscatto sociale, molto spesso in fuga da zone di guerra e carestia. L'appello è legato al caso della nave "Sea Watch 3": si chiede al Presidente un intervento a tutela del rispetto delle norme di diritto internazionale e dei principi sanciti dalle normative in materia dell'Unione Europea.

"Illustrissimo Sig. Presidente, avvertiamo l’obbligo di rivolgerci a Lei, nella sua qualità di garante della Costituzione al fine di rappresentarle le nostre doverose considerazioni sulla vicenda “Sea Watch 3”. Abbiamo appreso, con sgomento, in queste ore, che Carola Rackete, capitana del naviglio che tanto in queste ore sta facendo discutere l’Europa, è stata arrestata ed iscritta nel registro degli Indagati, dalla Procura di Agrigento, per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di rifiuto di obbedienza a nave militare.

Ricordiamo che il 12 giugno 2019, l’equipaggio della Sea Watch 3 ha effettuato il soccorso di 52 persone da un gommone al largo della Libia: l’obbligo di soccorso in mare è previsto dal diritto internazionale consuetudinario che in base all’art. 10 Cost. ha valore di diritto costituzionale, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (CNUDM) e dalla Convenzione di Amburgo sulla ricerca e il soccorso in mare (SAR), nonchè che le operazioni di soccorso si perfezionano solo con lo sbarco delle persone nel porto sicuro più vicino, ove non corrono più pericolo di vita e vi è garantito  il rispetto dei diritti umani fondamentali.

Orbene, Carola Rackete, che com’è noto ha navigato per giorni con a bordo i naufraghi stremati dal caldo e dalle sofferenze, ha chiesto più volte ai Paesi competenti di indicare un porto sicuro. Di fronte al silenzio dell’Europa e trovandosi “ in stato di necessità” il Capitano, in prossimità delle acque Italiane si è diretta verso Lampedusa. Il tragitto attestato da fonti ufficiali conferma che al momento della decisione presa da Carola Rackete, Malta era lontana.

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Lo stato di necessità, nelle sue molteplici declinazioni anche giuridiche, è immediatamente evidente nella situazione specifica a tutti nota, ed è ciò che ha reso indifferibile l’obbligo di soccorso. In particolare sussisteva il «pericolo attuale di un danno grave alla persona» - viste le condizioni dei migranti presenti sull’imbarcazione e il tempo trascorso in mare. Non era  pertanto  più procastinabile la decisione di condurre i migranti in un porto sicuro, definitivamente lontani dalle torture e violenze patite in Libia, nonché da ogni altra condizione disumana e degradante.

Non era dunque pensabile per Carola Rackete approdare a Tripoli, e riportare i naufraghi nell’inferno Libico né tanto meno virare per Tunisi; la Tunisia non può considerarsi un porto sicuro dal momento che in più occasioni i profughi ivi approdati sono stati riportati in Libia. D’altra parte nemmeno la Tunisia ha aderito alla Convenzione di Ginevra. Non possiamo prevedere la decisone della magistratura penale, ma sentiamo il dovere giuridico e morale, di ribadire la sussistenza nella condotta contestata delle scriminante dello stato di necessità (art. 54 c.p.) e dell’aver commesso il fatto in adempimento di un dovere (art. 51 c.p.), nell’intento di mettere in salvo le vite umane in osservanza anche dell’art 10 Cost.

Da ultimo ci preme evidenziare che l’obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso dovere degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare. Le scelte politiche insite nell’imposizione di Codici di condotta, o i mutevoli indirizzi impartiti a livello ministeriale o dalle autorità di coordinamento dei soccorsi, non possono ridurre la portata degli obblighi degli Stati che devono garantire nel modo più sollecito il soccorso e lo sbarco in un luogo sicuro (place of safety).

Eventuali intese operative tra le autorità di Stati diversi, o la paventata “chiusura” dei porti italiani, non possono consentire deroghe  al principio di non respingimento in Paesi non sicuri affermato dall’art.  33 della  Convenzione di Ginevra. E’ per questo, Illustrissimo Presidente, che le chiediamo di intervenire in tutte le sedi opportune al fine di richiedere l’osservanza e il rispetto dei principi sanciti nelle fonti di diritto dell’Unione europea e di diritto internazionale che, in base all’art. 117 della Costituzione italiana, assumono rilievo nell’ordinamento giuridico interno, che sempre dovrebbero ispirare le decisioni del Legislatore e di ogni azione dell’esecutivo" (Camera Avvocati Immigrazionisti Pugliesi).

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