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Spazzacorrotti, in carcere vigilantes condannati per peculato: “Incostituzionale”

L’eccezione sollevata dinanzi al Tribunale di Brindisi: è il terzo caso in Italia. Le due guardie giurate arrestate per scontare due anni e otto mesi e due anni e quattro mesi, dopo l'inchiesta sul controllo bagagli in aeroporto

BRINDISI – Profili di incostituzionalità della nuova legge Spazzacorrotti sono stati sollevati, per la prima volta dinanzi al Tribunale di Brindisi. Il caso è legato all’arresto in carcere di due (ex) vigilantes dell’aeroporto condannati in via definitiva a due anni e otto mesi  e due anni e quattro mesi, entrambi con l’accusa di peculato, reato che rientra tra quelli ostativi per la concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso, il brindisino dovrà scontare in cella la pena che si riferisce a episodi relativi al 2011.

Il caso

Rolando Manuel Marchionna-2Le guardia giurate, infatti, sono  state accompagnate in un istituto di pena, essendo divenute irrevocabili il 13 marzo scorso le condanne che scaturiscono dal processo ottenuto dalla Procura, dopo la conclusione dell’inchiesta che nel 2012 portò a scoprire cosa succedeva, in alcuni casi, nella stanza dei controlli dei bagagli dei passeggeri in partenza dallo scalo del Grande Salento. Gli episodi contestati si riferivano al periodo compreso tra il 2009 e il 2011 e furono documentati con una telecamera di piccole dimensioni nascosta sul soffitto del vano in cui avevano accesso solo i vigilantes per motivi di servizio. 

Il pubblico ministero il 5 aprile ha emesso nei confronti  l’ordine di esecuzione per la carcerazione dando applicazione alla nuova legge, entrata in vigore il 31 gennaio 2019. Non essendo più possibile – stando al nuovo dettato normativo – riconoscere la sospensione condizionale per chiunque sia stato condannato con sentenza definitiva fino a quattro anni. Cambio di passo, nel contesto più generale di spazzar via la corruzione e altri reati contro la Pubblica Amministrazione.

La difesa

dario vitale-2I difensori  vigilantes finiti in carcere hanno proposto un incidente di esecuzione davanti al Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione penale, rivolgendosi al collegio presieduto da Francesco Cacucci (Maurizio Bruno e Ambrogio Colombo). E hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale, in virtù della quale il Tribunale ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale, dichiarando la sospensione del procedimento di esecuzione. E’ la terza volta che accade: è già successo a Napoli e a Lecce. Gli incidenti di esecuzione sono stati discussi dagli avvocati Rolando Manuel Marchionna, per la guardia giurata condanna a due anni e otto mesi, e dagli avvocati Dario Vitale e Giorgio Dello Monaco per il vigilantes condannato a due anni e quattro mesi di reclusione. Sono tutti e tre del foro di Brindisi. (In alto l'avvocato Rolando Manuel Marchionna e qui accanto l'avvocato Dario Vitale). 

Il nodo

Aula Metrangolo tribunale Brindisi (2)-2Il nodo da sciogliere attiene al fatto che il legislatore non ha disciplinato il regime intertemporale: non ha previsto da quando la nuova norma debba essere applicata. Con la conseguenza che, nei fatti, si è venuta a creare una vacatio legis che demanda ai giudici l’operatività.

I penalisti hanno chiesto innanzitutto al Tribunale di dichiarare la temporanea inefficacia dell’ordine di carcerazione emesso nei confronti del vigilantes e, in via subordinata, di sollevare la questione di legittimità costituzionale per contrasto con quattro  articoli della nostra Costituzione, quelli che sanciscono il diritto alla difesa, “inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” (articolo 24); il diritto al giudice naturale dal quale nessuno può essere distolto (articolo 25) e quello che afferma che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (articolo 117). Questo perché applicare in maniera retroattiva una norma che incide sulla portata comminatoria e non solo sulla dimensione esecutiva, ovvero una norma penale a tutti gli effetti, integra una violazione del principio del giusto processo così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Il Tribunale

Il giudice Francesco CacucciIn sede di discussione, gli avvocati hanno messo in evidenza che la nuova legge non riguarda la modalità di esecuzione della pena che avrebbe reso applicabile la Spazzacorrotti, ma si tratta di norma sostanziale di diritto penale e - come tale – non applicabile per i reati di peculato commessi prima del  31 gennaio 2019, data di entrata in vigore della novella. Ma il vigilantes è stato privato della libertà personale per fatti consumati molto tempo prima. (A sinistra il giudice Francesco Cacucci). 

I giudici, sciogliendo la riserva, hanno ritenuto di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale condividendo quanto sollevato dal penalista, anche con riferimento a quanto disposto dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in materia di processo equo. Copia dell’ordinanza sarà notificata al presidente del Consiglio e a quelli di Camera e Senato.

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