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Giovedì, 28 Marzo 2024
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"Quelle relazioni di fine mandato che gli ultimi due sindaci hanno omesso"

"Violato l'obbligo indicato nel Dlgs 149/2011 sull'atto da inviare alla sezione regionale della Corte dei Conti"

Ho apprezzato ed espressamente condiviso il contenuto dell’articolo, apparso in data 11 c.m. a firma del direttore di questa testata Marcello Orlandini, il quale dopo ampia e particolare disamina della situazione venutasi a creare con riferimento al clima del peggior tipo di scontro fra le forze politiche partecipanti all’elezioni amministrative del 10 giugno ed occorrendo al ballottaggio del 24 dello stesso mese e rivolgendo  lo sguardo  alla massiccia presenza e probabilmente anche alla composizione dei candidati, oltre 500, delle numerose liste in detta competizione elettorale, ha ritenuto constatare che “la città ha bisogno non di bravi ragazzi, ma di amministratori capaci ed onesti”.

La surriferita considerazione ha risvegliato nel sottoscritto la forza del passato ,allorquando da “capriccioso”  vice sindaco con delega alle Finanze e Bilancio e, poi, da Presidente del Collegio dei Revisori ebbi a suggerire alla responsabile del servizio finanziario (sempre la generosa Mirella) di non perdere tempo con i questuanti consiglieri non conoscitori della normativa per impegnare una spesa finalizzata alla realizzazione di un’opera, “ordinando” di  predisporre una intera giornata di studio, che ebbe poi favorevoli riconoscimenti, con docenti universitari  su importanti tematiche amministrative-contabili comunali.                            

Non può costituire offesa rivolgere, a conclusione della fase elettorale, caloroso invito a chi di dovere per una analoga iniziativa, riveduta e corretta, come quella sopra richiamata il cui fine è uno solo e cioè la predisposizione a percorrere la giusta strada per realizzare gli obiettivi della comunità amministrata. Ciò detto e per quanto possa interessare ai nuovi organi che saranno eletti prossimamente, si reputa utile argomentare, ora, sull’inadempimento del Comune circa l’obbligo di relazione di fine mandato degli ultimi due Sindaci della città, Consales e Carluccio , con le conseguenti mancate applicazioni delle ragguardevoli sanzioni da versare alla cassa comunale da parte dei responsabili di detto inadempimento.

Orbene, è di tutta evidenza che l’art. 4 del D.Lgs. 149/2011, la cui legittimità è confermata con sentenza delle sezioni delle autonomie della Corte dei Conti n. 15/2015, fa obbligo ai Comuni di redigere una relazione di fine mandato da pubblicare sul sito web istituzionale e da inviare alla Sezione regionale della Corte dei Conti. Il surriferito dettato normativo stabilisce che la relazione de qua deve essere redatta, nei prescritti termini,  sottoscritta dai responsabili dell’Ente ivi indicati, oltre che dal Collegio dei Revisori ed è finalizzata per dare trasparenza dei risultati ottenuti dall’amministrazione politica elettiva e, nel contempo, per offrire un quadro di situazioni contabili che evidenzino il rispetto della legittimità degli atti.

Sono esentati dalla incombenza in parola gli organi commissariali succedutisi negli anni 2016-2017 e corrente 2018, e resta a carico del sindaco dell’epoca e non del commissario prefettizio la sottoscrizione della relazione di fine mandato. Allo stato, quindi, è da presumere che, appartenendo al Comune la determinazione delle concrete sanzioni pecuniarie  da applicare e la relativa notifica ai responsabili dell’inadempimento, debba essere l’organo commissariale ad avviare la procedura e messa in mora degli importi dovuti alla tesoreria comunale. Non appare possibile trasferire la soluzione del problema di che trattasi ai nuovi organi che saranno eletti ai quali, verosimilmente, va fatto carico solo l’obbligo della individuazione di eventuali omissione di atti di Ufficio.                                                                                   

Naturalmente, restano immutate le responsabilità amministrative, relative alla gestione comunale da parte del commissario, specie quelle che presentano eventuali  ipotesi  di danno erariale che devono  trovare  trattazione in sede diversa e da organi di controllo competenti ed onesti. In questa ottica e per quel che può valere, a presto e ove consentito, dovrò riprendere il mio commento  apparso il 28  c.m su articolo  di redazione afferente al bilancio negativo del Comune. Probabilmente, si rende necessario qualche contributo di chiarimento in relazione al surriferito commento nella parte in cui viene riportato che “la situazione finanziaria del Comune non sia quella leggibile dal rendiconto relativo all’esercizio 2017 approvato con delibera commissariale del 25 maggio e  munita peraltro di attestazione di parere favorevole rilasciato in regime di prorogatio nella stessa data del 25 c.m. dal Collegio dei Revisori “.

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