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Ultimo aggiornamento:
17 maggio 2012 alle 22:35
 
Caso Mele, Giudice doma Le Iene: “No a vivisezione della privacy”

di Nicola Quaranta » 9 febbraio 2012 alle 05:00

Davide Parenti, direttore Le Iene

OSTUNI – L’onorevole Cosimo Mele? “Diffamato. E soltanto al fine di stimolare e soddisfare nello spettatore quel bisogno patologico di conoscere particolari e circostanze della vita privata altrui, spesso scaturente dall’indubbio vuoto esistenziale che caratterizza la coscienza moderna”. Una sentenza dai toni forti quella emessa  dal giudice Antonio Ivan Natali, della Sezione Distaccata di Ostuni del Tribunale di Brindisi. “Le Ieie” domate e condannate, in solido con la escort Francesca Zenobi, a risarcire l’ex parlamentare. Danni già quantificati in 90 mila euro: il settanta per cento a carico della trasmissione televisiva (compreso il direttore responsabile della trasmissione, Davide Parenti) e del Gruppo Mediaset, il restante 30 per cento sulle spalle dell’aspirante soubrette.

Francesca Zenobi

Il Giudice della Sezione Distaccata di Ostuni del Tribunale di Brindisi, che in via preliminare aveva anche rigettato l’istanza con la quale la società “Rti Spa” (costituitasi in Giudizio) chiedeva al Tribunale della Città bianca di dichiarare la sua incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma ovvero in favore di quello di Monza, ha dunque accolto la richiesta risarcitoria avanzata dell’ex onorevole (Difeso dall’avvocato Gaetano Sansone).

Al centro del pronunciamento del Giudice, la puntata andata in onda il 20 settembre del 2007, a circa due mesi dalla notte scandalo che travolse l’allora deputato.
Davanti alle telecamere la Zenobi, rispondendo alle domande dell’intervistatore, rivelò dettagli scabrosi di quella sera (trascorsa in compagnia del parlamentare in una suite dell’Hotel Flora, a Roma) che la vide vittima di un malore in seguito al quale accusò Mele di omissione di soccorso (accusa dalla quale l’ex parlamentare è stato già prosciolto nel novembre scorso novembre) e di cessione di cocaina (ipotesi di reato tuttora oggetto di procedimento penale).

Cosimo Mele

Con gli autori della trasmissione il Giudice è severissimo: “Deve ritenersi che esista un netto spartiacque fra debita conoscenza e divulgazione di un fatto inerente alla sfera personale e privata di un uomo politico, soggetto al vaglio del corpo elettorale, e quell’inammissibile ed esorbitante vivisezione della privacy dello stesso, cui spesso si assiste da parte degli organi di informazione al solo fine di stimolare e soddisfare quel bisogno patologico di conoscere particolari e circostanze della vita privata altrui; spesso scaturente dall’indubbio vuoto esistenziale che caratterizza la coscienza moderna. Bisogno che non è meritorio, né lecito soddisfare”.

Un'altra immagine di Francesca Zenobi

Il Giudice Natali è ancora più esplicito: “E’ evidente che il fatto ascritto a Mele – deputato firmatario del disegno di legge sul test antidroga per i parlamentari e illo tempore appartenente ad un partito (Udc) per vocazione storica e culturale, particolarmente vicino ai valori della famiglia, potesse fornire, in astratto, elementi idonei ai fini del giudizio del corpo elettorale. Nondimeno, non si vede quale apprezzabile interesse informativo possa essere attribuito ai gusti sessuali di Mele, alle peculiari prestazioni richieste o alle frasi proferite in contesti intimi o, comunque, di eccitazione sessuale”.

L'ingresso dell'Hotel Flora, in via Veneto a Roma

Ed è soprattutto contro l’intervistatore, “reale confezionatore della deriva intimistica”, che il Giudice punta il dito, ispirandosi ad un precedente pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione: “La sua responsabilità deve essere ravvisata nell’aver formulato domande inerenti a profili intimi e personalissimi che esorbitano dalla finalità lecita di informazione dell’opinione pubblica”.

“Deve ritenersi – aggiunge e precisa – che il contesto comunicativo, nonché la tipologia delle domande rivolte all’intervistata e delle correlate risposte, alcune delle quali inerenti la sfera intima e personale dell’intervistato, siano esorbitanti rispetto al fine di una legittima e doverosa informazione degli utenti del sistema televisivo. La stessa condizione della terzietà non può considerarsi osservata quando l’intervistatore, come nel caso di specie, ponga egli stesso consapevolmente e ripetutamente molteplici domande, volte a pungolare l’intervistato e inerenti a profili scandalistici e morbosi della vicenda oggetto di ricostruzione giornalistica”.



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