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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Commento/ Rifiuti, altra ordinanza del Tar: situazione sempre più intricata

La vicenda dell'assegnazione del servizio di raccolta dei rifiuti e servizi accessori è diventata talmente intricata, che riesce difficile intravedere la possibilità del Comune di potersi districare dal groviglio degli atti amministrativi e processuali che si è creato

La vicenda dell’assegnazione del servizio di raccolta dei rifiuti e servizi accessori  è diventata talmente intricata, che riesce  difficile intravedere la possibilità del Comune  di potersi districare  dal  groviglio degli atti amministrativi e processuali  che si è creato e risolvere la questione dell’affidamento, senza subire alcun danno economico. Anche perché si è già fatto riferimento al  rilevante  danno economico subito nel frattempo da una delle parti in causa, che potrebbe eventualmente  motivare la  richiesta di risarcimento danni di qualche milione di euro, nei confronti del Comune di Brindisi.

L’ultimo aggiornamento  si riferisce all’esito   della udienza del 16 aprile scorso, di trattazione dell’istanza di sospensiva avanzata  dalla Monteco Srl, e accordata provvisoriamente, senza contraddittorio,  dal presidente del Tar di Lecce, contro l’ordinanza sindacale  n. 9/2014 del 13/marzo 2014,  adottata dal comune di Brindisi,  con la quale veniva ordinato alla Aimeri Ambiente di gestire per sei mesi, a decorrere dal 1° aprile 2014, il servizio di raccolta, alle condizioni economiche emerse in sede di aggiudicazione  di procedura negoziata e secondo le modalità previste  nel capitolato di appalto approvato dalla giunta comunale  con deliberazione 327/2013.

Uno dei veicoli di AimeriUna procedura negoziata che era stata attivata dal Comune di Brindisi  e annullata in via di autotutela dal Tar  di Lecce, su ricorso della società Bianco Igiene Ambientale avendo ritenuto esperibile da parte del Comune  il solo ricorso all’ordinanza “ in via contingibile ed urgente” in quanto la legge regionale 24/2012 aveva  imposto ai Comuni il divieto di indire  nuove gare per l’affidamento del servizio,  essendo le stesse riservate  alla competenza esclusiva degli Aro ( Ambiti di raccolta ottimali).

Nell’ordinanza depositata in data odierna il collegio giudicante,  non valutando  sussistente alcuna ragione di pericolo, ha respinto  l’istanza cautelare di sospensione proposta dalla Monteco, in quanto a parere di quel collegio giudicante,  successivamente alla proposizione del ricorso della Monteco, era  intervenuto  un nuovo provvedimento con il quale la pubblica amministrazione aveva invitato la Monteco ad esprimere un suo eventuale assenso allo svolgimento del servizio.

Ha ravvisato  in quella richiesta ,  un fatto nuovo modificativo dello stato dell’arte,  che aveva spostato  l’interesse della Monteco  verso l’impugnativa dello stesso provvedimento,  che risultava già proposta dalla stessa e che era stata calendarizzata per la discussione il successivo 8 maggio 2014.

Intanto c’è da rilevare, che desta perplessità la sussunzione operata dal collegio giudicante di una semplice lettera, con il quale il Comune invitava  la Monteco a dichiarare la propria disponibilità ad effettuare il servizio a determinate condizioni anche economiche, nell’ambito della categoria dei provvedimenti , latu sensu amministrativi,  capaci di modificare lo stato dell’arte, determinato da un’ordinanza “contingibile ed urgente” con la quale il Sindaco aveva deciso di affidare per sei mesi  servizio dei rifiuti alla società Aimeri.

L'amministratore unico di Monteco, Mario MontinaroIn pratica viene incomprensibilmente accordata ad una semplice lettera,  la capacità  di modificare e/o togliere valore e/o paralizzare negli effetti un’ ordinanza sindacale contingibile ed urgente, alle  quali  il Consiglio di Stato ha attribuito la natura formale e sostanziale di atti amministrativi atipici,  dotati di particolare  forza derogatoria, addirittura  rispetto a talune norme dispositive di legge.

Proprio per quest’ultimo motivo, si può ragionevolmente ritenere, che essendo stata liberata con l’ultima decisione dal vincolo sospensivo determinato dalla misura cautelare accordata in precedenza dal presidente del Tar, l’ordinanza  del sindaco di affidamento del servizio possa ora produrre i suoi effetti giuridici, senza ostacolo alcuno.

Allora  chi deve assicurare da domani il servizio di raccolta dei rifiuti? La Monteco sul presupposto di un presunta modifica dello stato,  dell’arte che toglierebbe efficacia ad un ordinanza,  superata  da una semplice lettera di  richiesta di disponibilità? Oppure l’Aimeri che, avendo il tribunale respinto il ricorso della Monteco sulla richiesta della misura cautelare, potrebbe sentirsi obbligato ad eseguire l’ordine del Sindaco per non incorrere nelle sanzioni anche penali previste in caso di inottemperanza a quell’obbligo?

O addirittura entrambe! Una incertezza che potrebbe coinvolgere i dipendenti addetti al servizio, che presumo disorientati da una situazione, che appare abbastanza complicata. In questa situazione l’amministrazione comunale  può  rimanere silente, oppure è necessario che intervenga per evitare  conseguenze economiche dolorose?

Mimmo ConsalesMa credo sia anche necessario proporre al momento opportuno una riflessione ed un  approfondimento, sulle cause  di quanto accaduto e sulle eventuali responsabilità per evitare che gli eventuali effetti negativi, anche economici, possano essere scaricati sulla collettività, completamente frastornata dalla sequenza degli avvenimenti, che oggettivamente  risulta di difficile comprensione, tenendo anche conto  del quadro normativo esistente.

Su quale occorrerebbe mettere mano per evitare che il ricorso continuo, senza limite alcuno, alla giustizia amministrativa per ogni appalto pubblico,  possa continuare a paralizzare  per lunghissimo tempo l’attività amministrativa, per motivi che a molti appaiono del tutto estranei ad  una efficace difesa dei diritti e che oltretutto risultano di ostacolo al processo di cambiamento e di modernizzazione di un’amministrazione pubblica, che vuole essere all’altezza dei bisogni della società e delle sfide poste dall’economia di un mondo ormai  globalizzato.

La nuova ordinanza del Tar di Lecce - Prima sezione - del 16 aprile pubblicata il 18 aprile

ORDINANZA - sul ricorso numero di registro generale 729 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Monteco Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Oronzo Marco Calsolaro e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Lecce, via Imbriani, 36; contro Comune di Brindisi, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Trane, Emanuela Guarino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Astuto in Lecce, via Umberto I, 28; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Prefetto di Brindisi, Regione Puglia; nei confronti di Aimeri Ambiente Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Todisco, con domicilio eletto presso Francesca Volpe in Lecce, via Francesco D'Elia Nr 2;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza contingibile e urgente n. 9 del 13/3/2014 con la quale il Sindaco del Comune di Brindisi ha disposto l'affidamento in favore di Aimeri Ambiente s.r.l. del servizio di gestione dei rifiuti sul territorio comunale per il periodo di mesi 6; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; sui motivi aggiunti, depositati in data 5 aprile 2014, proposti per l’annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti: nota del Sindaco del Comune di Brindisi prot. N. 24946 del 31.3.2014; determinazione del Dirigente del Servizio igiene urbana del Comune di Brindisi prot. N. 15 del 31.3.2014; della nota dirigenziale prot. N. 25649 del 3.4.2014; di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale; sui motivi aggiunti, depositati in data 14 aprile 2014, proposti per l’annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti: la nota, a firma del Sindaco del Comune di Brindisi, prot. n. 27231 dell'8.4.2014; l'ordinanza contingibile e urgente n. 9/14, già gravata, nella parte in cui individua quale affidataria del servizio de quo Aimeri Ambienti Srl senza però verificare il possesso in capo alla stessa delle indispensabili condizioni di capacità tecnica, economica, finanziaria e d'idoneità morale; la memoria difensiva depositata dalla difesa comunale in data 11.4.2013, nella parte in cui integra, in via postuma, la motivazione dell'ordinanza contingibile e urgente n. 9/14; di ogni altro atto a questi presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi e di Aimeri Ambiente Srl; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv. O. M. Calsolaro per la ricorrente, avv. F.sco Trane per la P.A. e avv. G. Todisco per la controinteressata;

Considerato che, successivamente alla proposizione del ricorso per cui è causa, è intervenuto un nuovo provvedimento (il quale, sia pur non esaminabile sotto l’aspetto processuale, costituisce comunque un fatto nuovo modificativo dello stato dell’arte) con il quale la P.A. ha invitato la ricorrente a esprimere eventuale assenso allo svolgimento del servizio;

Ritenuto che la suindicata circostanza sposta l’interesse della ricorrente verso l’impugnativa di tale nuovo atto (già avvenuta con la proposizione dei motivi aggiunti depositati in data 14 aprile 2014, i quali saranno sottoposti al vaglio di questa Sezione nella prossima camera di consiglio dell’8 maggio 2014) con conseguente venir meno della sussistenza del presupposto del periculum in relazione agli atti precedentemente impugnati;

P.Q.M. - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

Respinge l’istanza cautelare di cui in epigrafe. Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati: Antonio Cavallari, Presidente; Patrizia Moro, Consigliere, Estensore; Roberto Michele Palmieri, Referendario.

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