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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca San Donaci

Sentenza fotovoltaico San Donaci: replica Global Solar Fund

A proposito delle recente sentenza del Consiglio di Stato sugli impianti fotovoltaici di San Donaci, riceviamo dal Gruppo Global Solar Fund, e integralmente pubblichiamo, il seguente comunicato sul merito del pronunciamento del supremo organo di giustizia amministrativa, nella causa che ha opposto il Comune di San Donaci alle cinque società proprietarie degli impianti

SAN DONACI - A proposito delle recente sentenza del Consiglio di Stato sugli impianti fotovoltaici di San Donaci, riceviamo dal Gruppo Global Solar Fund, e integralmente pubblichiamo, il seguente comunicato sul merito del pronunciamento del supremo organo di giustizia amministrativa, nella causa che ha opposto il Comune di San Donaci alle cinque società proprietarie degli impianti.

Con riferimento alle notizie recentemente apparse su diversi organi di stampa in merito all’esito dei contenziosi amministrativi dinnanzi al Consiglio di Stato, aventi ad oggetto la legittimità dell’annullamento dei titoli autorizzativi di cinque impianti fotovoltaici siti nel Comune di San Donaci (Brindisi), le società proprietarie di tali impianti ritengono doveroso precisare quanto riportato in alcuni articoli di stampa. Di seguito quanto Giuseppe Tammaro, legale rappresentante delle società italiane del Gruppo Global Solar Fund, intende precisare:

"La sentenza del Consiglio di Stato dello scorso 27 aprile, lungi dall’aver confermato la decisione del TAR di Lecce sulla legittimità degli atti comunali di annullamento delle c.d. DIA a grappolo o contigue, ha espressamente limitato la propria pronuncia a un profilo del tutto diverso, rilevando il carattere assorbente del vizio di mancata acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, che, come già ritenuto dal TAR, giustificherebbe di per sé l’annullamento dei titoli abilitativi dei cinque impianti fotovoltaici in questione.

In sostanza, il Consiglio di Stato non ha affatto riconosciuto la supposta unicità degli impianti che le DIA a grappolo o contigue avrebbero dovuto mascherare – secondo il Comune di San Donaci – al fine di eludere le norme autorizzative, ed ha invece considerato soltanto il vizio relativo alla mancanza dell’autorizzazione paesaggistica.

Alla luce di tali considerazioni, “atteso che la mancata acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 del PUTT/P Puglia rende comunque illegittimo il titolo edilizio, imponendone, nella sostanza, come detto, il suo ritiro in sede di autotutela”, il Consiglio di Stato, contrariamente a quanto aveva fatto il TAR di Lecce (che si era inutilmente e illegittimamente pronunciato anche su tali profili), ha dichiarato “improcedibili” le altre censure legate alla supposta questione dell’unicità dell’impianto.

La sentenza del Consiglio di Stato, anzi, ha avuto coerentemente cura di sottolineare che le censure prospettate dalla difesa delle società proprietarie degli impianti fotovoltaici, sotto il profilo della indebita lesione che i provvedimenti di autotutela - posti in essere dal Comune di San Donaci a distanza di circa quattro anni dal perfezionamento delle DIA - arrecavano al legittimo affidamento ingenerato nelle imprese non meritavano accoglimento, proprio in considerazione della natura preminente che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l’ordinamento riconosce alla tutela paesaggistica (un profilo che è all’evidenza estraneo alla supposta questione delle DIA a grappolo o contigue).

Ma c’è di più: il Consiglio di Stato ha espressamente richiamato la circostanza che sulla supposta unicità dell’impianto è stata svolta idonea verificazione da parte di una commissione appositamente insediatasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che non ha rilevato vizi in tal senso.

Si può affermare, contrariamente a quanto pare emergere negli articoli apparsi sulla stampa nei giorni scorsi, che le precedenti statuizioni del TAR sull’argomento non hanno acquisito autorità di giudicato e, anzi, sono state smentite dall’esito della suddetta verificazione, la quale – rispondendo al quesito formulato dal Consiglio di Stato – ha espressamente riconosciuto che “riguardo l’unicità del punto di connessione sotto il profilo sostanziale si osserva che non esiste da un punto di vista tecnico la possibilità di accertare tale circostanza, in quanto non esistono definizioni tecniche al riguardo”, confermando la circostanza che i cinque impianti in questione, caratterizzati da differenti punti di connessione, non condividono alcun punto di connessione sostanziale".

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