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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Imposte non versate per 279mila euro, assolta imprenditrice

“Il fatto non sussiste”: la sentenza del Tribunale per una brindisina finita sotto processo in qualità di liquidatore di una società per aver omesso di versare le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti d’imposte. Il pm aveva chiesto la condanna a un anno, la difesa: “Inesigibilità della condotta”

BRINDISI – Di fronte all’accusa di non aver versato imposte per quasi 279mila euro, una imprenditrice di Brindisi ha incassato l’assoluzione con formula piena “perché il fatto non sussiste” a conclusione del processo davanti al Tribunale in composizione monocratica andato avanti per un anno e mezzo.

daniela faggiano ok-2La sentenza è stata pronunciata dal giudice Angelo Zizzari, a fronte della richiesta di condanna a un anno di reclusione avanzata dal pubblico ministero e della richiesta di assoluzione consegnata dall’avvocato Daniela Faggiano (foto accanto). La professionista era finita sotto processo in qualità di liquidatore di una società che ha sede a Brindisi, nella zona industriale, per “aver omesso di versare le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti d’imposta per un importo di 278.916 euro relativo al periodo di imposta 2010, entro il termine previsto dalle disposizioni di legge”. Importo, quindi, superiore rispetto alla soglia fissata ex lege, allo stato pari a 150mila euro per la non punibilità.

Il dibattimento ha avuto inizio il 19 ottobre 2015, con ammissione delle prove: il mancato pagamento contestato è emerso all’esito di controlli automatizzati sulle dichiarazioni, svolti dall’Agenzia delle Entrate, come ha avuto modo di ricostruire un funzionario citato come teste dal rappresentante della pubblica accusa.

“Nella vicenda in esame l’unico elementi introdotto si individua nel modello 770 ovvero, la prova testimoniale in ordine al contenuto di quest’ultimo”, si legge nelle motivazioni della sentenza. “Ciò che non consente di ritenere soddisfatto il superiore canone di giudizio, condensato nell’oltre ragionevole dubbio, a fondamento della declaratoria di condanna, difettando la piena prova, in ultima analisi, di un elemento costitutivo del tipo. Tanto impone l’assoluzione dell’imputato con la più favorevole formula”. Il fatto non sussiste.

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