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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Agente infedele intasca i soldi dei clienti: condannata compagnia assicuratrice

Il tribunale di Brindisi ha condannato una primaria compagnia assicuratrice, in solido con l’agenzia di Brindisi e una subagente, a restituire 25mila euro a mamma e figlia che avevano stipulato delle polizze

BRINDISI – Intascava i premi assicurativi di due clienti, mamma e figlia, senza girarli all’agenzia di Brindisi di una primaria compagnia per cui collaborava come subagente. Solo allo scadere dei contratti le due si sono accorte di aver pagato a vuoto una somma di poco superiore ai 25mila euro, perché le polizze sottoscritte erano prive di valore economico, in quanto non era mai stato versato il premio annuale previsto. Con sentenza emessa nei giorni scorsi, il giudice del tribunale – sezione civile di Brindisi, Antonio Ivan Natali, ha condannato la subagente, in solido con l’agenzia di Brindisi e la società (entrambe ignare della condotta della collaboratrice), a restituire a mamma e figlia la somma di 25mila 352 euro, oltre al pagamento di una somma di 5mila euro, a titolo di lucro cessante, e al pagamento delle spese processuali. 

La vicenda

La madre, nel 1995, su proposta della subagente, stipulò una polizza per la durata di 10 anni indicando come assicurata la figlia e un’altra polizza, della durata di 11 anni, indicando se stessa come sottoscrittrice. I premi venivano versati direttamente nelle mani della subagente. Allo scadere delle polizze, le due hanno espresso la volontà di riscattarle entrambe. Ma la subagente ha provveduto, autonomamente, solo al riscatto parziale di un fondo intestato alla suocera della figlia, consegnandole la somma di 15mila euro, quale valore di riscatto di una delle due polizze. Nonostante ripetuti solleciti, le malcapitate non riuscivano a ottenere il riscatto dell’altra polizza. A quel punto, a seguito di accertamenti effettuati dall’agente di Brindisi, è emerso non solo che le due polizze erano prive di valore economico, ma che la subagente aveva altresì acceso altre polizze a nome della madre. Naturalmente anche queste erano prive di valore economico, poiché non raggiungevano la corresponsione minima di tre annualità.

La citazione in giudizio

Il passo successivo è stato quello di rivolgersi agli avvocati Maurizio Salerno e Felice Grassi per fare causa alla subagente, all’agenzia brindisina, a una impiegata dell’agenzia e alla sede centrale della compagnia. Nel corso del processo è emerso che la subagente incassava gli importi riscossi e provvedeva a rilasciare quietanze alle clienti. Il problema è che tali somme, come provato da madre e figlia, non venivano versati, dalla medesima subagente, alla compagnia. Ne consegue che i contratti posti in essere con tali polizze “di fatto – si legge nella sentenza – non producevano effetti giuridici, tra cui l’insorgere del diritto all’indennizzo”. 

Per questo, a detta del giudice, “in capo alla subagente è configurabile una responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile”. Con la sua condotta, fra l’altro, la donna, sempre sulla base di quanto ravvisato dal giudice, avrebbe integrato “astrattamente la fattispecie di natura penale di cui all’articolo 646 del codice penale, ovvero il reato di appropriazione indebita, peraltro aggravato dalla sua qualità di subagente”.

Le responsabilità dell'agenzia e della compagnia

E le responsabilità della subagente non possono non riflettersi anche sull’agenzia di Brindisi con cui la donna collaborava e sulla sede centrale della società. La qualifica di subagente viene infatti rivestita per conto della compagnia assicurativa e “di norma, il subagente assume l’incarico di promuovere la conclusione di contratti di assicurazione nella zona affidata all’agente o in ambito più stretto”. 

Come previsto dall’articolo 2049 del codice civile, dunque, padroni, committenti e mandanti sono responsabili “per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi, così come – scrive il giudice – nella fattispecie concreta, dei soggetti legati al preponente da un rapporto di agenzia”. Il giudice fa inoltre riferimento a una recente giurisprudenza che cristallizza “il principio per cui la compagnia assicuratrice, avvalendosi dell’attività dell’agente, ‘è tenuta a rispondere dei danni da lui commessi nell’incombenza affidatagli…essendo irrilevante che non sussista un rapporto di lavoro subordinato fra l’agente e il preponente”. 

Ma dell’operato della subagente deve rispondere anche la compagnia, in virtù di “un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della responsabilità civile” che impone “di tenere conto non tanto dei modelli organizzativi delle imprese, quanto dell’utilità che la ‘sede centrale’ tragga dall’operato dei collaboratori della sede periferica”. 

La condanna

Alla luce di questo quadro normativo, la subagente, l’agenzia di Brindisi e la compagnia sono stati condannati a risarcire, in solido, madre e figlia. E’ risultata estranea ai fatti, invece, l’impiegata citata in giudizio, in quanto questa, a partire dalla data di assunzione, non ha svolto “neanche temporaneamente, alcuna funzione o incarico di controllo sull’operato dei subagenti né riscossione di premi”. E’ stata rigettata, dunque, la domanda a carico della dipendente. 

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