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Cronaca

Arneo, il Garante ordina al Consorzio la restituzione delle somme incassate

"Da anni non eseguite opere di bonifica a fondamento dei contributi: potere impositivo arbitrario e illegittimo". Chiesto l'annullamento in autotutela gli atti: "In caso contrario possibile intervento della Corte dei Conti e della Procura per abuso d'ufficio"

BRINDISI – “Il Consorzio Arneo ha esercitato il potere impositivo in modo arbitrario e illegittimo, in assenza del presupposto d’imposta”. Senza aver realizzato opere di bonifica e per questo le somme incassate devono essere restituite a chi le ha versate. In caso contrario, potrebbero esserci i presupposti non solo per la segnalazione alla Corte dei conti, ma alla Procura in ordine alla fattispecie penalmente rilevante dell’abuso d’ufficio.

salvatore paracampo-3Le buone nuove per i brindisini destinatari di cartelle della Soget, in nome e per conto dell’Arneo, arrivano dal  Garante per il contribuente della Regione Puglia, Salvatore Paracampo (foto al lato), più volte chiamato a pronunciarsi su istanza di proprietari di beni immobili inclusi nel comprensorio del Consorzio di Bonifica, destinatari delle cartelle esattoriali. Se in alcuni casi, c’è stato chi ha pagato, in altri sono arrivate le contestazioni e le segnalazioni al Garante, figura  istituita dall’articolo 13 della legge  212 del 2000 (il cosiddetto Statuto del contribuente) al quale spetta il “compito di verificare, attraverso accessi agli uffici e esame della documentazione, le irregolarità, le scorrettezze e le disfunzioni dell’attività fiscale segnalate dai contribuenti”. Sulla scrivania del Garante della Puglia, tra settembre e dicembre 2016, le denunce si sono moltiplicate partendo da un medesimo dato: “nessuna opera di bonifica e manutenzione sarebbe stata fatta dal Consorzio, da diversi anni”. Per questo i ricorrenti hanno sollecitato l’intervento per l’attivazione del procedimento di annullamento in autotutela degli atti impositivi. Cosa che ha fatto l’avvocato Rocco Lamarina del Foro di Brindisi.

Cosa sostiene il Garante? Prima di tutto che il suo intervento è legittimo perché “l’asserita mancanza di esecuzione da parte dell’Arneo delle opere di bonifica e manutenzione costituisce giuridicamente, sul piano tributario, il presupposto di fatto per l’esercizio legittimo del potere impositivo da parte dell’Ente”. Non è sufficiente, si legge, “la mera inclusione dell’immobile nel perimetro consortile”. Occorre, invece, “un incremento del valore del bene soggetto a contributo che sia in rapporto causale con le opere di bonifica, così da tradursi in una qualità aggiunta dello stesso immobile”.

Il presupposto, quindi, è rappresentato dalla realizzazione di queste opere. In difetto cosa succede? Viene “determinata illegittimità degli atti di accertamento e riscossione” che impone l’annullamento degli stessi. Il che vale anche per i Consorzi di bonifica essendo enti impositori. L’Arneo, “pur a conoscenza di tali esposti, non ha fatto alcuna contestazione sul punto”, ha rimarcato il Garante, per il quale la “condotta presta il fianco anche a valutazioni politiche che non possono essere fatte se non dalla Regione”, a cui spetta il potere di vigilanza. Va detto che il mandato di Paracampo è scaduto e quindi è necessario procedere con nuova nomina di un tecnico, un professionista al di fuori della Puglia. In ogni caso, se da un lato la “risoluzione del Garante non ha potere ordinatori o repressivi” dall’altro, qualora “dovesse essere disattesa, potrebbero determinarsi alcuni effetti giuridici decisamente negativi”. Quali?  “Si potrebbe attivare l’intervento della Corte dei Conti se perdurasse in futuro l’assenza di opere di bonifica e nonostante ciò venisse messo in riscossione il contributo consortile”. Non è tutto. Perché secondo quanto sostiene il Garante del contribuente, potrebbe esserci anche una rilevanza in ambito penale, in relazione alla “previsione di cui all’articolo 323 del Codice penale, essendo i consorzi di bonifica persone giuridiche pubbliche”. Da qui “l’invito formale al Consorzio di Bonifica Arneo e al concessionario Soget ad attivare, nell’ambito della rispettiva competenza, il procedimento di annullamento in autotutela di tutti gli atti impositivi emessi nei confronti dei contribuenti consorziati ricorrenti”. Quanto ai contribuenti che non hanno presentato ricorso, è lo stesso Garante a chiedere la “verifica del presupposto d’imposto e a procedere in caso di accertamento negativo, all’annullamento anche nei loro confronti”, procedendo con i “rimborsi maggiorati dei relativi interessi in favore degli aventi diritto”. In tal modo, quindi, viene stoppato il flusso di euro nelle casse dell’Arneo.

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