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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

I fratelli Barretta assolti dall'accusa di evasione fiscale

Il giudice monocratico del tribunale di Brindisi, Angelo Zizzari, ha assolto dalle accuse di infedele dichiarazione ai fini dell’Ires  e di evasione dell’Iva, perché il fatto non costituisce reato, i fratelli Domenico e Giovanni Barretta, di 92 e 90 anni

BRINDISI – Il giudice monocratico del tribunale di Brindisi, Angelo Zizzari, ha assolto dalle accuse di infedele dichiarazione ai fini dell’Ires  e di evasione dell’Iva, perché il fatto non costituisce reato, i fratelli Domenico e Giovanni Barretta, di 92 e 90 anni, legali rappresentanti della impresa di rimorchio “Fratelli Barretta Srl”. Gli accertamenti fiscali da cui derivavano le accuse risalgono all’anno di imposta 2009, e quindi alla dichiarazione del 2010.

Il pubblico ministero di udienza aveva chiesto per entrambi gli imputati una condanna a due anni di reclusione e a 3mila euro di multa. I difensori, gli avvocati Maurizio Villani e Giampiero Iaia, avevano concluso chiedendo entrambi l’assoluzione perché il fatto non sussiste. Rilevante, nell’ambito dell’istruttoria dibattimentale, le perizie di parte prodotte dalla difesa ma anche lo stesso esame del funzionario dell’Agenzia delle Entrate.

In sostanza, non è stata provata la sussistenza del dolo come sostenuto dal fisco, bensì è emersa nettamente una differente lettura dei fatti e della norma, soprattutto in relazione al secondo capo di imputazione, quello dell’evasione dell’Iva. Il primo capo riguardava, più precisamente, l’omissione della dichiarazione di un reddito d’impresa di 1milione 547mila 151 euro, con una imposta a debito di 425mila 466 euro. L’Iva evasa addebitata ammontava invece a 104.927 euro.

Riguardo al primo capo di accusa, la difesa ha dimostrato che nel periodo di imposta in questione l’impresa Barretta era in fase di trasformazione da società a nome collettivo (Snc) a società a responsabilità limitata (Srl). La differenza tra i valori di perizia e i valori contabili della società di persone veniva recepita in una posta del patrimonio netto, il fondo di riserva da trasformazione. Quindi, la riserva veniva distribuita in regime di neutralità fiscale per la società, mentre i soci beneficiari invece individualmente pagavano le imposte su queste somme recepite.

Diversa la lettura dell’Agenzia delle Entrate, che pertanto contestava l’omissione ai fini dell’Ires citata poc’anzi interpretando in maniera diversa dai dichiaranti la classificazione delle riserve, ammettendo che gli imputati aveva regolarmente pagato le tassazioni a loro attribuibili, ma che la tassazione andava estesa anche alla società poichèle riserve andavano considerate in deroga, quindi non distribuibili e non disponibili.

Un problema di divergente interpretazione anche la questione dell’Iva, che era relativa all’impiego di un rimorchiatore per il recupero di una nave e di una piattaforma eolica. Secondo la difesa, si trattava di un noleggio a tutti gli effetti, con rimorchiatore, comandante ed equipaggi sottoposti alle direttive della società che ne aveva richiesto l’utilizzo, e come dimostrato dai contenuti del contratto. E la locazione delle navi non è imponibile ai fini Iva.

Per l’Agenzia delle Entrate, la norma non è di chiarissima applicazione, pertanto in quella circostanza si era proceduto supponendo non un noleggio, bensì una vera e propria operazione di assistenza in mare. Alla fine, su tutte e due i capi di imputazione il giudice monocratico, agli esiti dell’istruttoria dibattimentale, ha ritenuto fondate le ragioni esposte dalla difesa degli imputati, ma assolvendo gli anziani imprenditori perché il fatto non costituisce reato. Unitamente alla sentenza sono state depositate le motivazioni.

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