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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Bomba alla scuola Morvillo: nessun ricorso in Cassazione, dai calcoli sentenza definitiva

Per il momento la formula è dubitativa, per quanto sia confortata dall'aritmetica che in ambiti giudiziari è piuttosto inflessibile, se si parla di termini e scadenze. Stando ai calcoli effettuati sarebbe passata in giudicato la sentenza di appello

LECCE - Per il momento la formula è dubitativa, per quanto sia confortata dall’aritmetica che in ambiti giudiziari è piuttosto inflessibile, se si parla di termini e scadenze. Stando ai calcoli effettuati sarebbe passata in giudicato la sentenza di appello che lo scorso 23 giugno ha confermato l’ergastolo per Giovanni Vantaggiato, l’imprenditore di Copertino (Lecce) reo confesso dell’attentato davanti alla scuola Morvillo Falcone di Brindisi, il 19 maggio 2012. Vantaggiato è stato riconosciuto responsabile in primo e secondo grado di strage aggravata dalla finalità terroristica, per i fatti di Brindisi in cui perse la vita Melissa Bassi, 16 anni, e rimasero ferite altre nove persone tra studenti e passanti, tentato omicidio per un precedente attentato del 2007 a Torre Santa Susanna e di detenzione e esplosione di ordigno micidiale.

A quanto è emerso sarebbero infatti scaduti il 6 novembre scorso i termini concessi alla difesa per presentare ricorso per Cassazione. Secondo l’avvocato di Vantaggiato, Franco Orlando, invece, ci sarebbe ancora tempo fino all’11 dicembre ma, fa sapere il legale, da parte dei congiunti dell’uomo che ha 71 anni e si trova in carcere, non vi sarebbe interesse a impugnare la sentenza emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Lecce e depositata il 22 settembre scorso.

Secondo i giudici di secondo grado – a quanto è riportato nelle motivazioni - pur senza una matrice politica il “programma terroristico” di Vantaggiato è paragonabile alla serialità omicida di Unabomber. Sull’aggravante della finalità terroristica, la cui eventuale esclusione non avrebbe comunque comportato variazioni in termini di pena e che sarebbe stata forse l’unico elemento di impugnazione della difesa, i giudici della Corte hanno sostenuto che “Vantaggiato ha posto in essere atti lesivi di beni giuridici primari per lo Stato, quali il sereno svolgimento della vita pubblica, il fisiologico esercizio del potere pubblico, inteso nella garanzia della sicurezza dei cittadini, la stabilità e l’esistenza stessa delle istituzioni di una società pluralistica e democratica”.

“E’ indubbio – si legge – che l’immagine dell’Italia nel mondo e la fiducia dei cittadini sia stata compromessa da un attentato che nella storia di questo Paese si colloca ai primi posti per efferatezza e per il clamore destato, richiamando alla memoria altre stragi di un recente passato rimaste sostanzialmente impunite”. “Sin dalle indagini – prosegue – la scelta della scuola non era sembrata casuale: se è vero che una piazza, un qualsiasi ufficio pubblico o altri immobili di sedi istituzionali o soltanto di pubblica frequentazione, avrebbero potuto essere luoghi di elezione per un attentato, è vero anche che un altro istituto scolastico avrebbe presentato meno rischi rispetto a quello posizionato dietro al Tribunale, luogo strettamente sorvegliato e con la presenza costante di forze dell’ordine”.

Si è trattato insomma di un “programma terroristico” che non abbisogna di alcuna matrice politica e che lo “avrebbe realizzato ogni qualvolta avesse dovuto sfogare la sua rabbia per i motivi più disparati, rinnovando ogni volta la sua sfida allo Stato, colpendolo nelle manifestazioni di pacifica convivenza”. Anche “La data della strage e il nome della scuola esercitano le loro suggestioni – sostiene la Corte - per  la prossima ricorrenza dell’anniversario della strage di Capaci, con quel che ne consegue in termini di insulto alla memoria di due simboli della legalità”.

E' a questa ricostruzione che sembra proprio resterà ancorato per sempre il racconto che nelle aule di giustizia si è fatto della strage di Brindisi. Non si esprimeranno probabilmente mai gli Ermellini che avrebbero certamente fornito una approfondita (in punto di diritto) lettura dei fatti, relativamente alla sussistenza dell’aggravante della finalità terroristica, in grado anche di dirimere definitivamente la controversia sul punto tra procura di Brindisi e Dda di Lecce sulla qualificazione del fatto e quindi sulla competenza territoriale. Tenuto conto che non vi sarebbe stato dubbio alcuno sull’affermazione della responsabilità di Vantaggiato e che l’eventuale pronunciamento della Cassazione non avrebbe potuto interferire sulla pena o sul diritto ai risarcimenti riconosciuto alle vittime.

Dal punto di vista formale è una vicenda chiusa brillantemente. Dal punto di vista sostanziale e giudiziario è una vicenda monca di un passaggio determinante.

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