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Sabato, 20 Aprile 2024
Cronaca

“Carenza di legittimazione per Comune e Provincia: escluso il risarcimento”

Per il Tribunale la diffusione di polvere di carbone contestata ha riguardato Cerano, “non la collettività”. Stesso caso della Xylella. Irrilevante il divieto di coltivazione del 2007. L’Amministrazione cittadina aveva chiesto 30 milioni di euro, l’altra 500. Escluse anche le associazioni ambientaliste

BRINDISI – “Carenza di legittimazione del Comune di Brindisi e della Provincia in relazione alla domanda di risarcimento danni” perché “l’istruttoria ha dimostrato che la diffusione della polvere di carbone, così come contestata, ha riguardato alcune aree adiacenti la centrale Federico II e non può assurgere a questione che riguarda l’intera collettività locale”.

Una nuvola di polvere si leva dal carbonile di Cerano

Il Tribunale di Brindisi, per questo, ha detto no all’Amministrazione cittadina che aveva chiesto il ristoro di danni, patrimoniali e non, per 30 milioni di euro, e ha ribadito la stessa risposta all’altro Ente che aveva presentato un conto pari a 500 milioni lamentando anche il danno ambientale. L’uno e l’altro restituiti ai mittenti dopo aver ricordato, mutatis mutandis, il caso della Xylella fastidiosa e i danni lamentati “da un ente locale del Brindisino che aveva impugnato provvedimenti concernenti le misure adottate da autorità nazionali e regionali per fronteggiare la dichiarata emergenza legata alla diffusione del batterio”.

Il Tar del Lazio ha ritenuto la carenza di legittimazione attiva del Comune sostenendo che il gravame aveva ad oggetto provvedimenti riguardanti interessi di singoli proprietari di terreni agricoli e non quelli della collettività. Lo stesso principio, a giudizio del Tribunale di Brindisi, vale per la dispersione delle polveri di carbone. Né può avere rilievo – è scritto nelle motivazioni – che “nel 2007 il sindaco di Brindisi aveva adottata l’ordinanza con cui aveva imposto il divieto di coltivazione in aree limitrofe all’impianto, atteso che in tale occasione aveva agito nell’esercizio di poteri dal titolo V del decreto legislativo 152 del 2006 e non nell’esercizio delle funzioni conferite dal Testo unico sugli enti locali”.

“Indimostrata è la presunta pubblicità negativa subita a livello internazionale dalla provincia brindisina a causa della presenza della centrale con conseguente riduzione del turismo e perdita di chance intese come occasioni di sviluppo economico”, come invece lamentava la Provincia. Il giudice scrive: “Si vorrebbe con ciò sostenere che l’immagine dell’intera provincia di Brindisi sia unicamente associata alla centrale di Cerano e che gli effetti del fenomeno della dispersione si manifestino su tutto il territorio provinciale, ormai assertitamente identificato come luogo pericoloso per la salute umana, così pregiudicando la fama di tutte le notissime località turistiche presenti in loco”. Il che per il Tribunale in composizione monocratica “appare del tutto infondato, anche a voler tralasciare ogni ulteriore considerazione sull’assenza di prova certa tra i fatti di causa e le dedotte ricadute negative sui flussi turistici”

Analoghe considerazioni hanno portato a respingere le richieste risarcitorie dei Comuni di San Pietro Vernotico e Torchiarolo. Respinte, inoltre, tutte le richieste risarcitorie avanzate dalle associazioni ambientaliste perché “l’affermazione della penale responsabilità nei confronti dei vertici di Enel non discende dall’aver offeso o messo in pericolo l’interesse pubblico e diffuso della salubrità ambientale bensì l’aver molestato alcune persone che abitano o lavorano nei pressi della centrale”. Si tratta, in altre parole, di “interessi che fuoriescono dalle ordinarie e preminenti finalità statutarie delle associazioni ambientaliste sicché non si vede – né è stato dimostrato – quale reale pregiudizio economicamente valutabile tali enti possano aver subito”.

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