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Giovedì, 18 Aprile 2024
Cronaca

Processato ingiustamente per abusivismo, poi fa causa al Comune e vince

Denunciato dai vigili urbani alla procura per abusivismo edilizio, malgrado un provvedimento del Tar a lui favorevole, costretto ad affrontare un processo, alla fine vede riconosciuta la propria innocenza e a sua volta fa causa al Comune, ottenendone la condanna e il giusto risarcimento

Denunciato dai vigili urbani alla procura per abusivismo edilizio, malgrado un provvedimento del Tar a lui favorevole, costretto ad affrontare un processo, alla fine vede riconosciuta la propria innocenza e a sua volta fa causa al Comune, ottenendone la condanna e il giusto risarcimento. Il caso è stato reso noto dalla Confconsumatori di Brindisi, cui la persona protagonista dei fatti si è rivolta per ottenere sostegno e assistenza in giudizio.

Confconsumatori Brindisi considera importantissima la sentenza del giudice onorario della sezione unica civile, avvocato Vittoria Uggenti, con cui è stato condannata l’amministrazione comunale coinvolta nel caso. Il Comune in questione dovrà provvedere al  risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dal cittadino, il quale “a causa del comportamento assunto dalla Pubblica Amministrazione era stato illegittimamente sottoposto ad un procedimento penale conclusosi con assoluzione con formula piena”.

La storia. Il Comune aveva notificato al cittadino, proprietario di un immobile, una ordinanza di demolizione delle presunte opere abusive realizzate nel proprio immobile. Avverso detto provvedimento, il cittadino promuoveva ricorso dinnanzi al Tar Puglia sede di Lecce che emetteva ordinanza con cui veniva accolta l’l’istanza cautelare di sospensiva del provvedimento impugnato Ordinanza che veniva regolarmente notificata al Comune.

Successivamente, il Tar emetteva una sentenza di merito con la quale, accogliendo integralmente le richieste avanzate dal cittadino, annullava l’ordinanza di demolizione già oggetto di provvedimento di sospensiva. Anche la sentenza di primo grado veniva regolarmente notificata al Comune. Ma intanto il comando di polizia municipale del Comune, noncurante della ordinanza di sospensiva concessa dal Tar, procedeva ugualmente con un verbale di accertamento di inottemperanza alla ordinanza di demolizione da parte del cittadino in questione, e trasmetteva lo stesso sia al dirigente dell’ufficio tecnico del Comune, che al Sindaco e alla Procura della Repubblica.

Si metteva perciò in moto il meccanismo del processo penale, e il giudice delle indagini preliminari  emetteva decreto penale di condanna nei confronti del cittadino, in quanto il Comune interessato non comunicava all’autorità giudiziaria l’esistenza di una ordinanza di sospensiva del Tar dell’ordine di demolizione, e neppure della sentenza di annullamento dell’ordinanza, dopo.

La persona ingiustamente finita sotto, quindi, proponeva ricorso avverso il decreto penale di condanna, chiedendo il giudizio abbreviato alla fine il giudice dell’udienza preliminare  emetteva sentenza di assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste.

L’associato della Confconsumatori, “ person stimata ed incensurata”, promuoveva di conseguenza una azione legale dinnanzi al tribunale civile nei confronti del Comune per il risarcimento dei danni patiti, ivi compresi quelli non patrimoniali conseguenti alle ripercussioni sulla personalità derivanti dall’essere stato ingiustamente sottoposto ad un processo penale. La richiesta risarcitoria è stata accolta dal Tribunale di Brindisi, il quale ha stabilito che “dall’atto illecito colposo realizzato dal Comune (…) è scaturito per l’attore un danno patrimoniale e non patrimoniale, conseguenza diretta della condotta antigiuridica della Pubblica Amministrazione”. 

 “La sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi costituisce un precedente giurisprudenziale innovativo ed importantissimo per quanto concerne i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione – afferma l’avv. Emilio Graziuso, componente del consiglio direttivo nazionale della Confconsumatori –. Il Tribunale ha, infatti, riscontrato la responsabilità dell’ente per il comportamento assunto nella fattispecie in esame, ed ha, di conseguenza, condannato il Comune al risarcimento del danno patito dal cittadino sia per quanto concerne gli aspetti patrimoniali, quali le spese legali sopportate per la difesa nel processo penale, sia non patrimoniale, concretizzatosi nelle ripercussioni sulla personalità del cittadino, persona stimata ed incensurata, che ha dovuto ricorrere alle cure di uno specialista a causa di turbamenti e stati patologici, conseguenti all’essere stato ingiustamente sottoposto ad un processo penale”.

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