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Cronaca

"Disoccupato? Ma devi mantenere i figli”

BRINDISI - Senza lavoro? Pedala comunque e mantieni la prole. Questo il monito dei giudici, inflessibili con un disoccupato brindisino. Lo stato di disoccupazione non è di per sé un motivo sufficiente per esentare il genitore dal mantenimento del figlio. Tant’è per la Cassazione, che chiamata ad esprimersi sull’istanza del giovane (separato) ha sentenziato: “Non è sufficiente allegare uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente, e in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro”.

BRINDISI - Senza lavoro? Pedala comunque e mantieni la prole. Questo il monito dei giudici, inflessibili con un disoccupato brindisino. Lo stato di disoccupazione non è di per sé un motivo sufficiente per esentare il genitore dal mantenimento del figlio. Tant’è per la Cassazione, che chiamata ad esprimersi sull’istanza del giovane (separato) ha sentenziato: “Non è sufficiente allegare uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente, e in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro”.

In questo modo, la Prima sezione civile ha dunque bocciato il ricorso di un padre separato di Brindisi, S. I. che, lavorando saltuariamente con contratti a tempo e ritrovandosi il più delle volte disoccupato, aveva fatto istanza affinché fosse ripristinato l'assegno in suo favore e fosse nel contempo stabilito che il contributo per i figli fosse limitato ai soli periodi di svolgimento di attività lavorativa.

A monte della sentenza, una lunga vicenda giudiziazia. La Corte d'appello di Lecce, nel dicembre 2007, dopo aver constatato che l'uomo aveva trovato un'occupazione a tempo determinato, lo aveva condannato a mantenere i figli, affidati alla ex moglie V. D., obbligandolo a versare la somma di 300 euro mensili. In primo grado il Tribunale di Brindisi, nel marzo 2006, aveva invece esentato l'uomo da obblighi contributivi. Così S. I. ha provato a fare rivivere in Cassazione la sentenza di primo grado, apportando nuove motivazioni a supporto delle proprie ragioni e lamentando che “non erano state prese in considerazione le informative dalle quali emergeva che nel periodo considerato era disoccupato”.

Ma è stata una doccia fredda. La Suprema Corte ha dichiarato, infatti, inammissibile il ricorso di S. I. e ha evidenziato che le condizioni di lavoro precario o di disoccupazione non bastano ad esentare il genitore separato dall'obbligo di mantenimento della prole. In casi di questo tipo, ha argomentato la Cassazione, bisognerà vedere “le circostanze del caso concreto” e, soprattutto, “la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro”. Un pronunciamento che oltre a fare giurisprudenza è destinato ad infiammare il dibattito sulla materia.

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