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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

Due titolari di palestre condannati per aver redatto diete senza essere abilitati

Gli imputati non avevano il titolo di dietisti e sono stati riconosciuti colpevoli dalla Cassazione del reato di esercizio abusivo della professione: il processo scaturito da un'inchiesta della Guardia di finanza. I militari trovarono diverse schede alimentari

BRINDISI - Due titolati di palestre nel Brindisino sono stati condannati, in via definitiva per aver redatto diete non essendo in possesso dei titoli abilitanti: la Cassazione ha riconosciuto gli imputati colpevoli del reato di esercizio abusivo della professione. La pronuncia è della Sesta Sezione Penale della Suprema Corte che con la sentenza numero 20281/17 pubblicata il 28 aprile 2017, ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Lecce per il reato di cui all'articolo 348 codice penale, nei confronti dei due titolari di centri fitness, a conclusione dell'inchiesta  della Guardia di finanza. I militari trovarono diverse schede alimentari per i propri utenti in una più vasta operazione volta al contrasto di tali fenomeni.

Il comando provinciale di Brindisi della Guardia di Finanza

Già in primo grado il Tribunale di Brindisi aveva appurato come nessuno dei due ricorrenti fosse in possesso di un titolo abilitativo di dietista o biologo, ritenuto indispensabile per prestazioni di questo tipo nonostante, fossero state rinvenute presso i centri gestiti dagli imputati «plurime schede alimentari personalizzate, con indicazione delle caratteristiche fisiche di ogni cliente sottoposto a valutazione, espresso diario alimentare con limitazione temporale di validità di tali indicazioni e previsione di revisione delle prescrizioni alle date indicate».

In ragione di tali elementi probatori, la lettura «riduttiva degli eventi» prospettata dagli imputati che evidenziavano l'erronea ricostruzione formulata dal Tribunale prima e dalla Corte d'Appello poi, ritenendo sussistente solo «l'elargizione di generici consigli alimentari», anche per i giudici di legittimità non risulta essere fondata rispetto la differente realtà ricostruita dai giudici territoriali. Nel caso in oggetto, per gli ermellini «l'individuazione dei bisogni alimentari dell'uomo attraverso schemi fissati per il singolo con rigide previsioni e prescrizioni» è prerogativa esclusiva del medico biologo o di altre categorie professionali per le quali è comunque prescritta una specifica abilitazione. In nessun caso, quindi, tali competenze possono essere esercitate «proprio per le ricadute in termini di salute pubblica che tali prescrizioni assumono», da persone «prive di competenza in tema sanitario».

"La sentenza  dovrebbe far riflettere quanti, tra operatori e utenti di palestre e esercizi sportivi, continuano a perseverare in attività che possono mettere potenzialmente a repentaglio la salute, così com'è già accaduto in casi di cronaca non rari né remoti nel tempo", commenta Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. "È, quindi, vivamente consigliabile che diete ed ogni attività cui è riservata una specifica competenza professionale, siano prescritte da soggetti regolarmente abilitati e specificatamente competenti"

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