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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca San Donaci

Fotovoltaico col trucco: il Comune di San Donaci vince al Consiglio di Stato

Quando un'amministrazione si accorge della illegittimità del proprio atto ha il dovere di esercitare il potere di autotutela per ripristinare la legittimità violata, ad ostacolare l'esercizio di siffatto potere non vi può essere nessun bilanciamento di interessi pubblici e privati

SAN DONACI - Quando un’amministrazione si accorge della illegittimità del proprio atto ha il dovere di esercitare il potere di autotutela per ripristinare la legittimità violata, ad ostacolare l’esercizio di siffatto potere non vi può essere nessun bilanciamento di interessi pubblici e privati, né affidamento di quest’ultimo sul consolidamento dei titoli, quando lo stesso privato, con il proprio comportamento, ha indotto in errore l’autorità amministrativa.

Lo ha ribadito il Consiglio di Stato a suggello del contenzioso amministrativo che ha visto opposti il Comune di San Donaci che ne esce vincitore, assistito dall’avvocato Pietro Quinto, e cinque società proprietarie di altrettanti impianti fotovoltaici che, secondo la sentenza del giudice penale che aveva preceduto la causa davanti al Tar, erano in realtà il risultato del fittizio frazionamento di un unico impianto, attuato per aggirare la legge regionale pro tempore.

Quindi l’annullamento delle autorizzazioni urbanistiche da parte dell’amministrazione civica di San Donaci è legittima, e la sentenza farà strada ad altri azioni simili. I singoli impianti infatti non erano stati corredati dall’autorizzazione paesaggistica richiesta dal Piano urbanistico territoriale tematico (Putt). In una prima fase, il dirigente dell’epoca dell’Ufficio tecnico di San Donaci, aveva autorizzato gli impianti come autonomi e distinti,  mentre successivamente il nuovo responsabile, anche sulla scorta del parere legale dello stesso avvocato Pietro Quinto, aveva annullato tutto in autotutela rilevando l’intento delle società titolari di aggirare la normativa regionale con il sistema del frazionamento dell’impianto in cinque campi fotovoltaici contigui e di potenza inferiore a un megawatt, quindi realizzabile – con la legge dell’epoca – con la sola Dichiarazione di inizio lavori (Dia).

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi sul ricorso delle società, ha inoltre affermato che la qualificazione di opere di pubblica utilità vale solo per quegli impianti che hanno ottenuto l’Autorizzazione unica regionale, nel complesso procedimento in cui partecipano tutte le amministrazioni deputate alla verifica del rispetto delle normative a tutela dell’ambiente e del paesaggio.

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