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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Frutta e verdura sul marciapiede è reato

Quante volte ci si chiede se esporre frutta e verdura praticamente in strada, a contatto con i gas di scarico dei veicoli è igienico o meno. Un dubbio legittimo, adesso sciolto da una sentenza della Corte di Cassazione: la messa in commercio di ortaggi esposti agli agenti inquinanti dell'aria è un reato.

Quante volte ci si chiede se esporre frutta e verdura praticamente in strada, a contatto con i gas di scarico dei veicoli è igienico o meno. Un dubbio legittimo, adesso sciolto da una sentenza della Corte di Cassazione secondo cui è sufficiente la messa in commercio di ortaggi esposti agli agenti inquinanti dell’aria per essere condannati penalmente. Ne dà notizia lo “Sportello dei Diritti” di Lecce citando la sentenza 6108/14, pubblicata il 10 febbraio, della terza sezione penale della Cassazione, che stabilisce come integri tale fattispecie delittuosa una violazione dell’obbligo di assicurare l’idonea conservazione degli alimenti.

Infatti, non è necessario che gli alimenti siano in cattivo stato di conservazione, laddove a integrare la contravvenzione – dice la Cassazione - risulta sufficiente l’esposizione dei prodotti agli agenti inquinanti dell’aria, a partire dai gas di scarico dei veicoli in transito.

Lo “Sportello dei Diritti” aggiunge che il caso riguarda “un ortolano del Napoletano condannato all’ammenda di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/62 per aver esposto alla vendita tre cassette di verdura praticamente in strada, al di fuori della bottega”. Una situazione diffusissima, come è noto. Ma adesso – nel caso volessero procedere – vigili urbani e forze dell’ordine non avrebbero altro problema che applicare direttamente la norma.

Infatti, prosegue il post dello “Sportello dei Diritti”, non trova ingresso la tesi della difesa secondo cui non sarebbe sufficiente a configurare l’illecito penale la mera collocazione all’aperto degli alimenti, senza segni evidenti di cattiva conservazione o di inosservanza di particolari prescrizioni finalizzate a preservare le sostanze alimentari. In realtà, osservano i giudici della terza sezione della Cassazione, per integrare la contravvenzione contestata al commerciante non serve che si produca un danno alla salute: l’interesse protetto dalla norma è costituito dal rispetto dell’ordine alimentare, vale a dire la necessità che gli alimenti giungano ai consumatori con le garanzie igieniche necessarie per natura; ben può configurarsi l’ammenda, allora, se le modalità di conservazione creano un pericolo di danno o deterioramento delle sostanze, ciò che si configura anche quando le condizioni igieniche si rivelano precarie.

“Nella specie, per l’affermazione della responsabilità penale del fruttivendolo, risulta sufficiente l’accertamento diretto operato da parte della polizia giudiziaria: l’imputato stesso, peraltro, ammette che le cassette erano esposte sul marciapiede antistante l’esercizio commerciale confermando la situazione di fatto rilevata dagli agenti che ha fatto scattare la sua incriminazione. Non resta che pagare, anche le spese del procedimento”.

 

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