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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca

Guasti: se AqP non segnala consumi anomali, pagamento non dovuto

Privati sia singoli che riuniti in condominio costretti a pagare maxi-bollette all’AqP per guasti agli impianti interni, senza che l’azienda avesse segnalato per tempo consumi anomali? Giustizia è fatta. C’è una sentenza del Tribunale di Brindisi

BRINDISI – Privati sia singoli che riuniti in condominio costretti a pagare maxi-bollette all’AqP per guasti agli impianti interni, senza che l’azienda avesse segnalato per tempo consumi anomali? Giustizia è fatta. C’è una sentenza del Tribunale di Brindisi favorevole all’avvocato del Codacons che aveva intentato causa allo stesso AqP, che farà certamente giurisprudenza.  Lo fa sapere lo stesso legale, l’avvocato Vincenzo Vitale responsabile provinciale Codacons.

Il giudice Maria Consolata Moschettini, con la sentenza 888/2017 ha  annullato una fattura dell' Acquedotto Pugliese  di importo rilevante, affermando che, anche se la perdita riguarda le tubazioni all’interno di una proprietà privata il consumo eccessivo  non è  addebitabile all’utente  se l'AqP non ha tenuto un comportamento conforme a buona fede.

Nello specifico si trattava di una fattura dell'importo di ben 30.795,49 euro emessa l’1 dicembre 2011 per consumi effettuati  dal  13 ottobre 2009 al 14 novembre 2011; periodo in cui la AqP aveva continuato  regolarmente  a fatturare i consumi per importi che non destavano  sospetti, nel mentre solo dopo circa due anni aveva trasmesso la fattura di conguaglio.

Fatto non inusuale dell'AqP dice l’avvocato Vitale,  che, nel tempo, ha riguardato molti utenti che sono stati costretti  a pagare  gli importi indicati a conguaglio. Questa volta, l'utente si rifiutava di pagare e, patrocinato dall'avv. Vincenzo Vitale, iniziava contro l'AqP un giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi, “nel quale  lamentava   la violazione dei principi di buona fede giacché  sebbene AqP avesse, attraverso la lettura del contatore, rilevato più volte consumi anomali, non  lo aveva mai informato. Se fosse stato reso edotto della circostanza, l’utente avrebbe prontamente provveduto ad individuarne la causa  e ad  evitare la perdita”.

L'AqP in giudizio chiedeva il rigetto della domanda su presupposto che il consumo eccessivo d'acqua derivava dalla rottura di tubazioni private.  Il Tribunale ha rilevato che “la perdita risultava occulta, non risultando segnali esteriori di fuoriuscita dell'acqua  che potessero essere colti da non addetti ai lavori, e che .. (l'utente) provvide ad incaricare un idraulico di fiducia solo dopo aver ricevuto la fattura dell'esorbitante importo di euro 30.795, 49 euro, con la quale per la prima volta fu in grado di percepire la probabilità dell'esistenza di un guasto alle proprie tubazioni”.

Inoltre il giudice ha ritenuto che “sussiste, pertanto, nel caso in esame una condotta omissiva di Aqp rilevante ai sensi dell'art.1227,comma 2, cc.  ..  talché il consumo addebitato non può essere posto a carico dell'utente ma del gestore, il quale ha omesso di rispettare gli obblighi contrattuali, come integrati dalla normativa di settore (Dpcm 29 aprile1999), nonché il  precetto della buona fede nell'esecuzione del contratto”. Ha quindi accolto la domanda e dichiarato che l'utente non è obbligato a pagare l'importo 30.795, 49 euro,  indicato dalla fattura.

Si tratta, afferma l'avv. Vincenzo Vitale, responsabile provinciale del Codacons,  di un precedente importante che fissa il principio che l'utente deve essere sempre  informato dall'AqP  dei consumi anomali e  che, quindi,  anche se  il consumo eccessivo deriva dalla rottura di tubazioni interne la proprietà privata,  l'ente non potrà più ( come è avvenuto in passato) pretenderne  il pagamento  se ha  omesso  di allertare l'utente tempestivamente su detta anomalia. 

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