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Cronaca

“Guidava sotto l’effetto di droga e alcool”: assolto, il fatto non sussiste

Sentenza del Tribunale per un brindisino di 39 anni finito sotto processo per aver provocato un incidente il 20 novembre 2015. Il pm chiedeva la condanna a due mesi di arresto, la difesa ha contestato gli esami in ospedale: "Solo sulle urine e non del sangue"

BRINDISI – Il 20 novembre di due anni perse il controllo dell’auto e finì fuori strada, restando ferito: secondo la Procura, il brindisino che oggi ha 39 anni, si sarebbe messo alla guida sotto l’effetto di droga e alcool e per questo il pm chiedeva la condanna dell’imputato, ma per il Tribunale “il fatto non sussiste” così come sostenuto dal difensore Mauro Durante.

mauro durante-5Al centro del processo che si è svolto davanti al giudice Gianluca Fiorella, erano finite le condotte in violazione delle disposizioni di legge, contestate in base ai risultati delle analisi svolte dal laboratorio dell’ospedale Antonio Perrino, dove l’automobilista venne ricoverato, in seguito all’incidente stradale. L’imputato era accusato di  guida in stato di ebbrezza “in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, assunte in misura tale da determinare in sede di accertamento” eseguito nel nosocomio di Brindisi, “un tasso alcolemico di 0,95 grammi su litro, superiore a 0,8”. Il pm contestava, inoltre, la “guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti”, anche in questo caso sulla base delle analisi svolte in ospedale.

Il pubblico ministero, a conclusione dell’istruttoria dibattimentale ha confermato la doppia accusa e ha chiesto la condanna e due mesi di arresto. La difesa dell’imputato, affidata all’avvocato Mauro Durante(foto accanto), ha contestato le fonti di prova anche facendo riferimento a una recente pronuncia della Corte di Cassazione, secondo la quale l’affermazione della responsabilità in ordine ai reati non può essere legata solo ai risultati delle analisi delle urine, essendo necessarie quelle del sangue.

Nel caso finito al giudizio del Tribunale, stando a quanto emerso nel corso delle udienze, gli unici risultati disponibili si riferivano alle analisi delle urine. Di conseguenza, come evidenziato dal penalista, alla luce del principio affermato dagli Ermellini, non si ha alcuna informazione attendibile sul piano scientifico sulla quantità di alcol e droga assunti e sull’epoca, vale a dire sul quando c’è stata assunzione di sostanze. In altri termini, è necessario provare non solo la precedente assunzione, ma che il conducente abbia guidato in stato di alterazione causato appunto da droga e alcol. Il Tribunale ha concluso sostenendo che il fatto non sussiste, per le motivazioni bisognerà attendere qualche settimana.

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