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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

Il Consiglio di Stato sentenzia a favore di Haralambidis: "Un lavoratore Ue"

Il Consiglio di Stato dà ragione a Iraklis Haralambidis e fissa il principio che un presidente di Autorità Portuale è assimilabile ad un lavoratore, tutelato dalle normative dell'Unione europea per la libera circolazione nei paesi membri, e quindi anche per l'accesso agli incarichi pubblici

BRINDISI – “Il Consiglio di Stato, con una sentenza lapidaria che non lascia spazio alla sempre fertile fantasia ermeneutica di taluni, ha sancito che il professor Hercules Haralambides ha il diritto di esercitare le funzioni di presidente dell’Autorità portuale di Brindisi. Il supremo consesso mette così la parola fine a questa vicenda che dura, ormai, da quasi quattro anni”, annuncia un comunicato dell’Autorità Portuale di Brindisi. “La sentenza recita a chiare lettere che per il tramite dell’art. 11 Cost., le disposizioni sulla libertà di circolazione all’interno dell’Unione, poste dall’art. 45 T.F.U.E., siano da considerarsi recepite nell’ordinamento interno, nell’ambito del quale il diritto dei cittadini dell’Unione di accedere a posti di lavoro nel nostro Paese è assistito dalla garanzia generale dell’art. 45 citato. Deve pertanto dirsi - a integrazione e, se del caso, anche a parziale correzione di quanto osservato nell’ordinanza di rinvio - che l’art. 51 Cost. non richiede alcuna disapplicazione, poiché va piuttosto letto in conformità all’art. 11, nel senso di consentire l’accesso dei cittadini degli Stati dell’Unione europea agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali in via generale, sulla base del principio della libera circolazione delle persone ex art. 45 T.F.U.E.”.

Haralambidis“Pertanto, il presidente di un’Autorità portuale è prima di tutto un lavoratore che, al pari degli altri, è legittimato a svolgere i propri compiti in quell’Europa che nell’idea di chi l’ha voluta, a partire da Altiero Spinelli e dal Manifesto di Ventotene, è un territorio aperto alla libera circolazione di beni, servizi e lavoro. Altri commenti appaiono superflui, se non quello – conclude il comunicato - che ancora una volta si è perso tempo prezioso e Brindisi ha subito i danni di questa voglia di contenzioso esasperato che finisce per bloccare le iniziative piuttosto che favorire lo sviluppo”.

In realtà, nessuno ha perso tempo a Brindisi, in ambito portuale, a causa di questa vicenda. Il Ministero dei Trasporti ha inviato all’Autorità Portuale per il periodo in cui Iraklis Haralambidis era decaduto dall’incarico un commissario straordinario, Ferdinando Lolli. Quindi, con la sospensiva della sentenza del Tar di Lecce da parte del Consiglio di Stato, è ritornato Haralambidis. L’Autorità portuale dovrebbe precisare meglio quali sono stati gli effetti nefasti sul lavoro dell’ente causati da questo legittimo contenzioso amministrativo.

In attesa di una eventuale commento sulla vicenda da parte di chi ha avviato il giudizio sulla legittimità della nomina di Iraklis Haralambidis a presidente di una Autorità Portuale italiana, e che sia la riforma della legge 84/94 a definire con chiarezza la configurazione giuridica di una autorità portuale, visto che il Consiglio di Stato ne offre due diverse letture in altrettante sentenze (chi si è preso la briga di leggerle lo sa), BrindisiReport.it allega in calce a questa notizia la sentenza sul casodi Iraklis Haralambidis, il quale, visto che il suo mandato scadrà tra pochi mesi, con questa sentenza e con quella della Corte di Giustizia dell'Unione Europea potrà candidarsi certamente alla presidenza di un porto in Olanda, in Francia, Germania, Polonia, Portogallo, Spagna, Belgio, Scandinavia, Slovenia, Malta e Grecia. E naturalmente, Italia.

La sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente sentenza sul ricorso numero di registro generale 5478 del 2012, proposto da: Iraklis Haralambidis, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Alessandra Sandulli, Giuseppe M. Giacomini, Roberto Damonte, con domicilio eletto presso Maria Alessandra Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 349; contro Calogero Casilli, rappresentato e difeso dall'avv. Romeo Russo, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2; nei confronti di Autorità portuale di Brindisi, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti;

per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 01138/2012, resa tra le parti, concernente nomina Presidente dell’Autorità portuale di Brindisi

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Calogero Casilli, dell’Autorità portuale di Brindisi e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2015 il cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti gli avvocati Damonte, Sandulli, Russo, e l’avvocato dello Stato Fiorentino; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con decreto in data 7 giugno 2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato il prof. Iraklis Haralambidis, cittadino greco, presidente dell’Autorità portuale di Brindisi. Il provvedimento, insieme con gli atti connessi, è stato impugnato presso il T.A.R. del Lazio dall’ing. Calogero Casilli, incluso nelle terne di esperti designati dagli enti competenti a norma dell’art. 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Dichiaratosi incompetente il Tribunale capitolino, il giudizio è stato riassunto presso il T.A.R. per la Puglia – Lecce.

Questo, dopo avere ricostruito la normativa di settore, ha ritenuto che l’Autorità portuale abbia carattere di ente pubblico non economico e che i poteri attribuiti al suo presidente siano poteri pubblici. Di conseguenza, ha affermato che - a norma dell’art. 51 Cost. - la cittadinanza italiana sarebbe un requisito indispensabile per l’accesso alla carica e, di conseguenza, ha accolto il ricorso, annullando la nomina impugnata (sez. I, sentenza 26 giugno 2012, n. 1138).

In conseguenza di ciò, il Ministro ha nominato un commissario straordinario all’Autorità portuale. Il prof. Haralambidis ha interposto appello contro la sentenza, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva. 1. L’appellante deduce in via preliminare: 1.1. il difetto assoluto di giurisdizione, perché la nomina avrebbe natura di atto politico; 1.2. l’inammissibilità del ricorso di primo grado per : 1.2.1. mancanza di un interesse differenziato, attuale e concreto dell’ing. Casilli: questi farebbe valere un mero interesse strumentale alla ripetizione della procedura, in quanto l’accoglimento del ricorso non varrebbe ad attribuirgli il bene della vita cui aspira, cioè la nomina e presidente dell’Autorità; 1.2.2. mancata impugnazione degli atti presupposti (avviso pubblico del Comune di Brindisi, non recante alcuna preclusione nei confronti dei candidati stranieri; candidatura del prof. Haralambidis, proposta dallo stesso Comune); 1.3. erroneità della sentenza, che avrebbe accolto il ricorso sulla base di un motivo (la violazione degli artt. 51, 54 e 98 Cost.), dedotto tardivamente con memoria e non notificato con motivi aggiunti; 1.4. nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio, con riguardo agli altri due soggetti designati alla carica dagli enti competenti.

Calogero Casilli2. Nel merito, l’appellante censura la sentenza per: 2.1. avere considerato le Autorità portuali quali enti pubblici non economici, in contrasto con la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, trascurando il fatto che tali Autorità sarebbero sottratte alle regole previste per l’assunzione del personale pubblico e svolgerebbero la propria attività secondo criteri di rapidità ed efficacia, propri di un soggetto imprenditoriale; 2.2. in via subordinata, avere erroneamente valutato l’art. 51 Cost. come fonte di un principio inderogabile, che non consentirebbe al legislatore ordinario di nominare un cittadino straniero (nella specie, peraltro, greco e dunque comunitario) a presidente dell’Autorità; 2.3. in via ulteriormente subordinata, avere affermato la propria giurisdizione laddove, alla luce dell’interpretazione data dal T.A.R. all’art. 51 Cost., verrebbero in questione diritti soggettivi; 2.4. in via ancora subordinata, non avere sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge n. 84 del 1994, che, dichiarando inapplicabile il decreto legislativo n. 29 del 1993 (ora decreto legislativo n. 165 del 2001), escluderebbe la necessità di possedere la cittadinanza italiana per accedere agli uffici dell’Autorità portuale; 2.5. in via di ulteriore subordine, non avere ritenuto la giurisdizione del G. O., prevista invece dall’art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle concernenti gli incarichi dirigenziali, eccezion fatta per quelle caratterizzate da una procedura concorsuale, che nel caso di specie non sarebbe dato cogliere per la mancanza di un bando, di una fase valutativa e di un’approvazione della graduatoria; 2.6. in via da ultimo subordinata, avere operato una non consentita disamina di merito;

2.7. violazione della normativa comunitaria. L’art. 45, comma 4, T.F.U.E. (di cui pure l’appellante contesta il presupposto di applicabilità, perché l’incarico di presidente dell’Autorità portuale non potrebbe essere ricondotto a un pubblico impiego) consentirebbe la riserva ai cittadini nazionali di alcuni impieghi e non farebbe obbligo agli Stati membri di avvalersi in termini generali di tale possibilità. In caso di dubbio, occorrerebbe sollevare la questione pregiudiziale interpretativa di fronte alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

L’ing. Casilli resiste con controricorso all’appello, per aderire al quale si sono poi costituiti in giudizio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Autorità portuale di Brindisi. Le parti hanno depositato memorie. Alla camera di consiglio del 28 agosto 2012, la causa è stata rinviata al merito. Con ordinanza cautelare 9 gennaio 2013, n. 11, la Sezione ha disposto la sospensione interinale dell’efficacia della sentenza impugnata nelle more della definizione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, deliberato in pari data con ordinanza 8 maggio 2013, n. 2492.

Con tale ultima ordinanza la Sezione ha ritenuto che:

- la normativa vigente (in particolare: gli artt. 6 e 8 della legge n. 84 del 1994) configuri l’esercizio, da parte dell’Autorità portuale e del suo presidente, di pubbliche funzioni, con il conseguente utilizzo di poteri autoritativi;

- l’art. 51 Cost. riservi ai soli cittadini italiani, in linea di principio, l’accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive;

- la normativa primaria e secondaria successiva, in sostanziale correlazione con l’art. 11 Cost., abbia ammesso i cittadini di Stati membri della C.E.E. ad accedere a posti di pubblico impiego;

- una deroga analoga non valga per l’assunzione di cariche pubbliche, quale quella del caso di specie;

- non venga in gioco l’art. 45, par. 4, T.F.U.E., relativo a ipotesi di lavoro subordinato con le pubbliche amministrazioni;

- tuttavia sia necessario sottoporre alla Corte di giustizia le questioni del se l’impossibilità per un cittadino di altro Stato dell’U.E. di accedere alla carica di presidente di un’Autorità portuale italiana integri una discriminazione fondata sulla nazionalità e come tale in contrasto con : 1. l’art. 45 T.F.U.E. (diritto di libera circolazione dei lavoratori, essendo comunque l’incarico fiduciario di presidente dell’Autorità portuale un’attività di lavoro) ovvero, in via successivamente subordinata, con 2. l’art. 49 T.F.U.E. (diritto di stabilimento, ove non si ritenesse operante l’art. 51 del Trattato); 3. la direttiva 2006/123/CE (libera prestazione di servizi);  4. l’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, intesa come fonte di una prerogativa generale “di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro” anche a prescindere dalle specifiche disposizioni di settore, e l’art. 21, comma 2, della stessa Carta, recante il divieto di discriminazione in base alla cittadinanza.

A seguito del rinvio pregiudiziale, la Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. II, ha pronunziato la sentenza 10 settembre 2014 n. C-270/13, della quale si riferirà nel prosieguo. Ripreso il giudizio di fronte a questo Consiglio di Stato, le parti hanno presentato nuove memorie, nelle quali esaminano la decisione della Corte di giustizia e rinnovano gli argomenti già svolti. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2015, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. La questione oggetto della presente controversia riguarda, nella sostanza, la legittimità della preposizione di un cittadino straniero (appartenente, peraltro, a uno Stato membro dell’Unione europea) alla presidenza di un’Autorità portuale.

2. Per la verità, l’odierno appellante contesta la sentenza che l’ha visto soccombente con una pluralità di censure preliminari che – per dirle in estrema sintesi – sono volte, in via gradata, ad affermare il difetto assoluto di giurisdizione nei confronti dell’atto impugnato, a negare la giurisdizione del G. A., a sostenere l’inammissibilità del ricorso introduttivo o il vizio della sentenza, per essere questa fondata su un motivo tardivo e non notificato e per avere violato il contraddittorio.

Come già osservato dalla Sezione con l’ordinanza n. 2492 del 2013, nessuna di tali censure appare persuasiva, a cominciare da quella che assume la natura di atto politico del provvedimento impugnato (a escludere la quale basterà richiamare Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2012, n. 6002, e la giurisprudenza, anche costituzionale, ivi riportata; nonché, recentissima, T.A.R. Lazio, sez. I, 30 dicembre 2014, n. 13293). Esse, peraltro, non richiedono un esame più approfondito, perché – alla luce della sentenza della Corte di giustizia ricordata in narrativa – l’appello è fondato nel merito.

3. Infatti, nel rispondere alla prima delle questioni sollevate dalla Sezione, con assorbimento delle questioni subordinate, la Corte di giustizia ha statuito che l'art. 45, par. 4, T.F.U.E. debba essere interpretato nel senso di non consentire a uno Stato membro di riservare ai propri cittadini l'esercizio delle funzioni di presidente di un'Autorità portuale.

La Corte ha osservato che:

- la nozione di “lavoratore”, ai sensi dell’art. 45 T.F.U.E., ha portata autonoma propria del diritto dell’Unione e non va interpretata restrittivamente;

- pertanto, deve essere qualificato come “lavoratore” ai sensi dell’art. 45 citato chiunque svolga attività reali ed effettive, ad esclusione di attività talmente ridotte da porsi come puramente marginali e accessorie;

- la caratteristica del rapporto di lavoro è data, secondo la giurisprudenza della Corte, dalla circostanza che una persona fornisca per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione;

- ne consegue che il rapporto di subordinazione e il pagamento di una retribuzione formano gli elementi costitutivi di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, purché l’attività professionale in questione presenti un carattere reale ed effettivo;

- quanto al rapporto di subordinazione, dalla legge n. 84 del 1994 risulta che il ministro dispone di poteri direttivi e di controllo nonché, se del caso, di sanzione nei confronti del presidente di un’Autorità portuale;

- quanto alla remunerazione, essa è definita da un decreto del ministro del 31 marzo 2003 ed è determinata in base al trattamento economico fondamentale previsto per i dirigenti generali del ministero;

- tale remunerazione è versata al presidente di un’Autorità portuale come corrispettivo per lo svolgimento dei compiti che gli sono affidati dalla legge e presenta dunque le caratteristiche di prevedibilità e di regolarità insite in un rapporto di lavoro subordinato;

- pertanto, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il presidente di un’Autorità portuale deve essere considerato un lavoratore ai sensi dell’art. 45, par. 1, T.F.U.E.;

- inoltre, la natura di diritto pubblico o di diritto privato del nesso giuridico del rapporto di lavoro è irrilevante quanto all’applicazione dell’art. 45 citato;

- secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di “pubblica amministrazione” ai sensi dell’art. 45, par. 4, T.F.U.E. deve ricevere un’interpretazione e un’applicazione uniformi nell’intera Unione e non può pertanto essere rimessa alla totale discrezionalità degli Stati membri;

- inoltre, tale deroga deve ricevere un’interpretazione che ne limiti la portata a quanto è strettamente necessario per salvaguardare gli interessi che essa consente agli Stati membri di tutelare;

- ancora secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di “pubblica amministrazione” ai sensi dell’art. 45, par. 4, T.F.U.E. riguarda i posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all’esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno a oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche e presuppongono pertanto, da parte dei loro titolari, l’esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato nonché la reciprocità dei diritti e doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza;

- per contro, la deroga prevista dall’art. 45, par. 4, T.F.U.E. non trova applicazione a impieghi che, pur dipendendo dallo Stato o da altri enti pubblici, non implicano tuttavia alcuna partecipazione a compiti spettanti alla pubblica amministrazione propriamente detta;

- in concreto, le funzioni attribuite al presidente di un’Autorità portuale comportano bensì poteri d’imperio (poteri di ingiunzione e poteri di adottare provvedimenti di carattere coattivo), in astratto suscettibili di rientrare nella deroga prevista dall’art. 45, par. 4, T.F.U.E.;

- tuttavia, il ricorso a tale deroga non può essere giustificato dal solo fatto che il diritto nazionale attribuisca poteri d’imperio al presidente di un’Autorità portuale, ma è necessario pure che tali poteri siano effettivamente esercitati in modo abituale dal titolare e non rappresentino una parte molto ridotta delle sue attività;

- inoltre, tale deroga deve ricevere un’interpretazione che ne limiti la portata a quanto è strettamente necessario per salvaguardare gli interessi generali dello Stato membro interessato, che non possono risultare in pericolo qualora poteri d’imperio vengano esercitati solo in modo sporadico, o addirittura eccezionalmente, da parte di cittadini di altri Stati membri;

- nella specie, risulta che i poteri del presidente di un’Autorità portuale costituiscono una parte marginale della sua attività, la quale presenta in generale un carattere tecnico e di gestione economica che non può essere modificato dal loro esercizio e i medesimi poteri possono essere esercitati unicamente in modo occasionale o in circostanze eccezionali;

- in tale contesto, un’esclusione generale dell’accesso dei cittadini di altri Stati membri alla carica di presidente di un’Autorità portuale italiana costituisce una discriminazione fondata sulla nazionalità vietata dall’art. 45, paragrafi da 1 a 3, T.F.U.E.

4. Una volta risolta la questione dalla Corte di giustizia, nei termini di cui si è appena detto, è irrilevante il punto della natura giuridica, alla stregua del diritto interno, delle Autorità portuali (punto che, a dire il vero, la giurisprudenza citata dai contendenti sembra piuttosto incline a risolvere in relazione alle specificità delle singole controversie che di volta in volta vengono in causa (come è in definitiva, da ultimo, anche di Cons. Stato, sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6146, in tema di determinazione dei diritti portuali).

5. Nella memoria del 16 dicembre 2014 e nella discussione orale, la difesa dell’ing. Casilli si è impegnata nel contestare la sentenza della Corte di giustizia, che avrebbe deciso sulla base di una erronea interpretazione della normativa interna, in particolare nell’avere ricondotto la nomina di un soggetto alla presidenza di un’Autorità portuale alla costituzione di un rapporto di lavoro, laddove si tratterebbe piuttosto di un incarico fiduciario.

E’ però evidente che, definita la questione dalla Corte di giustizia - cui le parti hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni -, il presente giudizio non può trasformarsi in un’impropria sede di appello contro la decisione del giudice europeo, che sola è competente a pronunziarsi sull’interpretazione dei Trattati (art. 267, par. 1, lett. a), T.F.U.E.). E ciò, anche a non voler tenere conto del par. 27 della sentenza, sopra riportato in sintesi, con cui, a fronte delle perplessità manifestate dal giudice remittente, la stessa Corte ha chiarito di assumere la nozione di “lavoratore” in un’accezione propria del diritto dell’Unione, dunque non necessariamente coincidente con quella dei diritti nazionali.

D’altronde, la possibilità che il giudice interno adotti una interpretazione della norma europea difforme da quella data dalla Corte di giustizia è stata esclusa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 232 del 1975, par. 8 del Considerato in diritto).

6. Nell’esprimere adesione alla decisione della Corte di giustizia, l’Avvocatura generale, dal canto suo, manifesta riserve su una soluzione della controversia articolata in chiave di disapplicazione dell’art. 51 Cost., certo consentita ma fonte di possibili future controversie e dell’apertura di procedure di infrazione a carico del nostro Paese.

Il Collegio ritiene che queste preoccupazioni vadano prese nella giusta considerazione.

6.1. E’ noto l’orientamento della Corte costituzionale in tema di rapporto fra ordinamento interno e ordinamento comunitario, prima, ordinamento dell’Unione europea, poi (lo si veda riassunto da ultimo nella sentenza n. 227 del 2010, par. 7 del Considerato in diritto).

<<Questa Corte, fin dalle prime occasioni nelle quali è stata chiamata a definire il rapporto tra ordinamento nazionale e diritto comunitario, ne ha individuato il “sicuro fondamento” nell'art. 11 Cost. (in particolare, sentenze n. 232 del 1975 e n. 183 del 1973; ma già in precedenza, le sentenze n. 98 del 1965 e n. 14 del 1964). È in forza di tale parametro, collocato non senza significato e conseguenze tra i principi fondamentali della Carta, che si è demandato alle Comunità europee, oggi Unione europea, di esercitare in luogo degli Stati membri competenze normative in determinate materie, nei limiti del principio di attribuzione. È sempre in forza dell'art. 11 Cost. che questa Corte ha riconosciuto il potere-dovere del giudice comune, e prima ancora dell'amministrazione, di dare immediata applicazione alle norme comunitarie provviste di effetto diretto in luogo di norme nazionali che siano con esse in contrasto insanabile in via interpretativa; ovvero di sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione di quel parametro costituzionale quando il contrasto fosse con norme comunitarie prive di effetto diretto (sentenze n. 284 del 2007 e n. 170 del 1984). È, infine, in forza delle limitazioni di sovranità consentite dall'art. 11 Cost. che questa Corte ha riconosciuto la portata e le diverse implicazioni della prevalenza del diritto comunitario anche rispetto a norme costituzionali (sentenza n. 126 del 1996), individuandone il solo limite nel contrasto con i principi fondamentali dell'assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona (sentenza n. 170 del 1984)>>.

In particolare, nella sentenza n. 183 del 1973, la Corte costituzionale ha affermato:

<<Esigenze fondamentali di eguaglianza e di certezza giuridica postulano che le norme comunitarie, - non qualificabili come fonte di diritto internazionale, né di diritto straniero, né di diritto interno dei singoli Stati -, debbano avere piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in tutti gli Stati membri, senza la necessità di leggi di recezione e adattamento, come atti aventi forza e valore di legge in ogni Paese della Comunità, sì da entrare ovunque contemporaneamente in vigore e conseguire applicazione uguale ed uniforme nei confronti di tutti i destinatari. Risponde altresì alla logica del sistema comunitario che i regolamenti della C.E.E., - sempreché abbiano compiutezza di contenuto dispositivo, quale caratterizza di regola le norme intersoggettive -, come fonte immediata di diritti ed obblighi sia per gli Stati sia per i loro cittadini in quanto soggetti della Comunità, non debbano essere oggetto di provvedimenti statali a carattere riproduttivo, integrativo o esecutivo, che possano comunque differirne o condizionarne l'entrata in vigore, e tanto meno sostituirsi ad essi, derogarvi o abrogarli, anche parzialmente>> (par. 7 del Considerato in diritto).

6.2. Sulla base di questa giurisprudenza costituzionale, ritiene il Collegio che, per il tramite dell’art. 11 Cost., le disposizioni sulla libertà di circolazione all’interno dell’Unione, poste dall’art. 45 T.F.U.E., siano da considerarsi recepite nell’ordinamento interno, nell’ambito del quale il diritto dei cittadini dell’Unione di accedere a posti di lavoro nel nostro Paese è assistito dalla garanzia generale dell’art. 45 citato. Deve pertanto dirsi - a integrazione e, se del caso, anche a parziale correzione di quanto osservato nell’ordinanza di rinvio - che l’art. 51 Cost. non richiede alcuna disapplicazione, poiché va piuttosto letto in conformità all’art. 11, nel senso di consentire l’accesso dei cittadini degli Stati dell’Unione europea agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali in via generale, sulla base del principio della libera circolazione delle persone ex art. 45 T.F.U.E., salvo gli eventuali limiti espressi o legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo alla concreta partecipazione all’esercizio di pubblici poteri o comunque alle circostanze poste in rilievo nella ricordata sentenza della Corte di giustizia (della quale si vedano i parr. 44 e segg.).

E’ alla luce delle disposizioni dell’art. 45 ricordato, come interpretato dalla Corte di giustizia, che, in definitiva, deve essere interpretata, applicata e, occorrendo, integrata la normativa dettata al riguardo dal legislatore nazionale (art. 37 del decreto legislativo n. 29 del 1993, indi art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 1998, indi ancora art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174).

7. Dalle considerazioni che precedono, discende che l’appello è fondato e va pertanto accolto, con annullamento della sentenza impugnata e reiezione del ricorso di primo grado.

Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

Tuttavia, considerata la novità e la complessità della questione, sussistono giustificate ragioni per compensare fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati: Goffredo Zaccardi, Presidente Sandro Aureli, Consigliere Diego Sabatino, Consigliere Silvestro Maria Russo, Consigliere Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE                 

                              

 DEPOSITATA IN SEGRETERIA  Il 10/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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