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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca

Indennità di accompagnamento: il tribunale dà torto all'Inps

Oltre alla restituzione dell'indennità percepita, avrebbero dovuto sborsare anche una sanzione pecuniaria di 4mila euro. Ma il tribunale del lavoro di Brindisi ha stabilito che l'Inps era dalla parte del torto

BRINDISI – Oltre alla restituzione dell’indennità percepita, avrebbero dovuto sborsare anche una sanzione pecuniaria di 4mila euro. Ma il tribunale del lavoro di Brindisi ha stabilito che l’Inps era dalla parte del torto. L’ente previdenziale non poteva pretendere che dei disabili che hanno continuato a percepire l’indennità di accompagnamento mentre si trovavano ricoverati presso una struttura ospedaliera pubblica, rinunciassero alla stessa indennità.

E’ stato dunque accolto un altro ricorso a firma degli avvocati Marco Masi e Marco Elia dell’Adoc di Brindisi,che contestualmente al ricorso avevano impugnato l’ordinanza -  ingiunzione emessa dalla Prefettura di Brindisi ex art. 316 c.p.,  Negli anni precedenti erano state notificate delle sanzioni dalla Prefettura di Brindisi – Area Depenalizzazione – per violazione dell’art. 316 ter, comma 2° del codice penale ossia l’indebito conseguimento di somme riguardanti l’indennità di accompagnamento e relative all’ipotesi in cui un soggetto sia contestualmente ricoverato presso una struttura ospedaliera ed ometta di comunicare all’Inps tale circostanza. Trattasi in buona sostanza della situazione in cui un malato già percettore di una indennità di accompagnamento poiché, ad esempio, invalido totale, si trovi ad essere nel contempo ricoverato in Ospedale per ulteriori patologie.

La legge 18/1980 che regolamenta l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, all'articolo 1 comma 3, esclude dalla fruizione della su avvocati marco masi e marco elia-2menzionata indennità gli "invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto". Su tale precetto, però, si pone una questione di assoluta rilevanza e di stringente attualità, considerate le condizioni in cui versano attualmente le strutture ospedaliere, che sono afflitte da una endemica carenza di personale medico ed infermieristico. Infatti, succede spesso che le precarie condizioni in cui versa il malato ricoverato in Ospedale impongano una continua assistenza da parte di parenti o conoscenti che, di fatto, sono costretti a recarsi con continuità a prestare assistenza presso il loro caro (a destra, gli avvocati Marco Masi e Marco Elia). 

Si pone, pertanto, unaquaestio iuris di notevole rilievo, comprendere se il legislatore, nel sancire la ricordata esclusione dall'indennità, abbia inteso significare che l'indennità di accompagnamento non è erogata in caso di "ricovero presso qualsiasi struttura" di cura ovvero se la citata erogazione venga meno solo in caso di ricovero presso un "istituto", vale a dire una struttura in cui, oltre alle cure mediche, venga garantita al paziente totalmente invalido e non autosufficiente una assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli "atti quotidiani della vita" cui l'indennità in parola è destinata a fare fronte, tale da rendere superflua la presenza dei familiari o di terze persone. 

Su tale specifica vicenda si è espressa dapprima la Corte Costituzionale con la sentenza n° 183 del 22 Aprile 1991 e, successivamente, si è ripetutamente pronunziata la Corte di Cassazione che, con la storica statuizione 2270/2007, ha affermato quanto segue: “va dunque affermato che il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce "sic et simpliciter" l'equivalente del "ricovero in istituto" ai sensi della legge n. 18 del 1980, art. 1, comma 3 e che pertanto l'indennità di accompagnamento può spettare all'invalido civile grave anche durante il ricovero in ospedale, ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana".  

Conseguentemente la Suprema Corte con una serie di pronunce ha esteso il perimetro del diritto all'indennità di accompagnamento ritenendo che la stessa spetti anche in caso di ricovero gratuito in ospedale laddove la struttura non assolva per intero alle funzioni cui è preordinata l'indennità di accompagno costringendo il beneficiario a rivolgersi all'esterno erogando un corrispettivo, ad esempio, ad un infermiere privato ovvero inducendo i familiari del beneficiario a fornire gratuitamente assistenza sostitutiva. 

È questo il punto nodale della questione che attanaglia centinaia di cittadini che si sono visti  arrivare cospicue sanzioni nonostante siano stati costretti, per le precarie condizioni di salute dei propri familiari o amici, a recarsi quotidianamente a far loro visita e prestare costante assistenza.

L’aspetto rilevante della sentenza non riguarda solo annullamento dell’ordinanza – ingiunzione della Prefettura di Brindisi e la dichiarazione che nulla è dovuto all’Inps da parte del cittadino che ha percepito l’indennità di accompagnamento. 

In effetti gli avvocati Marco Masi e Marco Elia ci tengono a sottolineare la strategia difensiva poiché in casi identici, trattandosi di reato previsto e punito dall’art. 316 c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), molti imputati avevano optato per un patteggiamento ex art. 444 c.p.p. Le indagini, in tutti i casi, erano state condotte dalla Guardia di Finanza di Brindisi. 

I legali dell’Adoc , al contrario, hanno sempre sostenuto una linea difensiva differente che ha portato all’annullamento di ogni sanzione evitando un processo penale a carico di soggetti anziani e con gravi patologie.  L’ufficio legale dell’Adoc di Brindisi è a disposizione dei cittadini che hanno bisogno di assistenza nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 17.30 alle 19.00. Per informazioni e contatti telefonare al 349 0733840 o inviare una e mail all’indirizzo brindisi@adocpuglia.it 

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