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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Inps condannata a restituire contributi versati da un docente-ingegnere

Il Tribunale accoglie il ricorso del professionista di Brindisi: “Insussistente l’obbligo di iscrizione nella gestione separata”. Da ripetere oltre 11mila euro

BRINDISI – “E’ insussistente l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps per il docente che svolge al tempo stesso l’attività libero-professionale come ingegnere”: il Tribunale di Brindisi ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Giuseppe Caforio per conto di un brindisino che, a titolo di contributi, aveva versato 11.830 euro. Somma che, il giudice, ha disposto venga restituita al docente dall’Ente previdenziale più gli interessi legali.

La sentenza

La pronuncia è del Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, giudice Maria Forastiere, ed è dello scorso 28 settembre con motivazione contestuale dopo aver ascoltato le parti: da un lato il civilista che ha rappresentato in giudizio il professore nonché ingegnere, dall’altro l’Inps con l’avvocato Andriulli.

La sentenza, quindi, è destinata a diventare un “precedente” importante tenuto conto di quanto sostenuto dall’avvocato Caforio. Il ricorso è stato depositato il 29 giugno 2016 nell’interesse di un dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca: docente dal 1987 che, al tempo stesso “svolge attività libero-professionale”. “A causa di informazione errate, nel 1996 aveva presentato istanza per l’iscrizione nella gestione separata”, si legge nella sentenza a titolo di ricostruzione dei fatti.

Il contenzioso

“Tuttavia, questa iscrizione è stata ritenuta da annullare in quanto avvenuta in violazione del dettato normativo. Per questo il legale “chiedeva che fosse dichiarata non necessaria l’iscrizione nella gestione separata e che l’Inps fosse condanna alla restituzione di somme indebitamente percepite”. Con l’aggiunta degli interesse legali a partire della data di ciascun versamento. L’Inps, dal canto, suo, ha contestato in diritto gli assunti evidenziando che “l’eventuale pagamento del solo contributo integrativo non determina l’esclusione dal dovere di versamento alla gestione separata”. Motivo per il quale l’avvocato ha chiesto il rigetto del ricorso.

Per il giudice del lavoro “il ricorso è fondato”: “Al positivo accertamento in ordine alla insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata consegue, in parziale accoglimento della domanda, la condanna dell’Inps alla restituzione dei contributi versati a tale titolo a decorrere dal 6 luglio 2011” atteso che il legislatore “dispone la salvezza dei contributi già versati, ma non di quelli pagati successivamente”. Tutto questo – si legge nella sentenza – “stante l’incertezza normativa e la circostanza che sia stato il ricorrente a chiedere l’iscrizione, la percezione dell’indebita contribuzione da parte dell’Inps, non può dirsi avvenuta in mala fede”.

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