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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Ripartizione straordinari: Asl condannata per comportamento antisindacale

Il ricorso presentato dalla Uil Flp, per mancato svolgimento della contrattazione integrativa da parte dell'azienda

BRINDISI – Il giudice del lavoro di Brindisi, Gabriella Puzzovio, ha condannato con decreto la Asl di Brindisi per comportamento antisindacale nell’applicazione delle norme che regolamentano la contrattazione integrativa aziendale, a loro volta dettate dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità, personale non dirigenziale.

Il ricorso ex articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori era stato presentato dalla Uil Flp, rappresentata dall’avvocato Carlo Caniglia, a fronte del mancato confronto tra l’Azienda sanitaria locale e i sindacati sull’utilizzo delle somme da destinare al salario aggiuntivo e al lavoro straordinario. La Asl ha resistito in giudizio, affidandosi all’avvocato Cataldo Motta.

Preliminarmente, il magistrato ha respinto l’ipotesi di infondatezza del ricorso sostenuta dalla Asl, derivante dal mancato deposito da parte della Uil Flp del contratto nazionale di lavoro, perché al giudice può certamente essere sconosciuto un accordo privatistico, non invece un accordo del settore pubblico, riportato in Gazzetta Ufficiale.

Nel merito, il giudice Gabriella Puzzovio ha rilevato come le norme sulle materie soggette a contrattazione collettiva integrativa, quindi soggette ad una intesa tra le parti, comprendano anche i criteri di ripartizione dei fondi di cui all’articolo 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità, vale a dire il finanziamento dei trattamenti accessori.

E’ pur vero e legittimo che l’entità delle somme da destinare ai trattamenti accessori è di competenza esclusiva dell’azienda, ma le quote delle stesse e le modalità della loro destinazione deve essere invece oggetto dell’annuale trattativa integrativa Asl-sindacati, cosa non avvenuta nel caso di specie, ha stabilito il magistrato del lavoro.

Non basta infatti l’atto di convocazione con data 28 aprile 2017 esibito dalla Asl per dimostrare che la trattativa sui “fondi contrattuali” sia stata poi effettivamente avviata e comunque conclusa con un accordo o con disaccordo dalle parti, ha sottolineato ancora il giudice nel suo decreto. E’ ammesso che in caso di mancato accordo sia l’azienda a regolarsi provvisoriamente su modalità della ripartizione dei fondi, occorre però la prova che la trattativa sia stata svolta secondo le previsioni contrattuali, mentre nel giudizio Asl-Uil Flp non vi sono verbali esibiti dall’azienda a riprova di ciò.

Pertanto, il magistrato ha dichiarato “il carattere antisindacale del comportamento dell'azienda ospedaliera convenuta, consistito nell'avere omesso la contrattazione integrativa aziendale con le organizzazioni sindacali ricorrenti sulla materia relativa all'individuazione e all'utilizzo delle risorse dei fondi per il salario aggiuntivo e ai fondi per il compenso per lavoro straordinario”, ordinando alla Asl la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti, e di procedere alla convocazione delle organizzazioni sindacali ricorrenti per avviare la contrattazione integrativa sulle materie in oggetto.

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