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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

La Consulta dice sì all'avvocato: facoltà di chiedere abbreviato se cambia imputazione

Ebbene sì, quell'articolo del codice di procedura penale è incostituzionale nella parte in cui non consente all'imputato di chiedere il giudizio abbreviato nel caso in cui gli venga contestato in sede dibattimentale un fatto diverso da quello originariamente formulato.

BRINDISI - Ebbene sì, quell'articolo del codice di procedura penale è incostituzionale nella parte in cui non consente all'imputato di chiedere il giudizio abbreviato nel caso in cui gli venga contestato in sede dibattimentale un fatto diverso da quello originariamente formulato.

Lo ha deciso la Consulta, chiamata a esprimersi su un'ordinanza della Corte d’Appello di Lecce, riguardo a una questione di legittimità costituzionale sollevata dall’avvocato Ladislao Massari. La discussione risale al mese scorso, oggi la decisione che fissa un principio generale e che ricadrà non solo sul processo d’appello a carico di Nicola Destino, 26 anni, di Mesagne, Alessandro Perez, mesagnese, che ha deciso di collaborare a giudizio in corso, e Marco Petrachi, 25 anni, di Brindisi, tutti alla sbarra per un’estorsione ai danni del titolare del Bar Betty di Brindisi. Ma avrà effetti su tutti i casi analoghi. 

Analoga questione era stata proposta al Tribunale di Brindisi quando il pm aveva chiesto la modifica “in eccesso” di un capo di imputazione: una estorsione tentata si era tramutata in un reato analogo ma consumato. A quel punto, fatti i dovuti conti, le difese (sostenute oltre che da Massari anche dall’avvocato Serafino De Bonis) hanno chiesto che gli imputati potessero essere ammessi al rito abbreviato, pur consci che il codice non lo prevedesse.

Ritenevano però una lesione grave del diritto di difesa l’impossibilità, a quel punto, alla luce delle mutazioni in itinere, non permettere ai diretti interessati di poter beneficiare dello sconto di pena in caso di condanna previsto dal rito alternativo. In situazioni analoghe, se possibile, c'è facoltà invece di richiedere il patteggiamento o l’oblazione. Sostenevano i legali che, qualora la contestazione originaria fosse stata quella poi maturata in sede dibattimentale, probabilmente il giudizio si sarebbe fermato dinanzi al gup.

Il Tribunale di Brindisi rigettò tanto la richiesta di ammissione all’abbreviato quanto la questione di legittimità costituzionale riproposta da Massari poi nei motivi d’appello. Subito dopo le richieste del pg Francesco Agostinacchio ( la conferma delle pene pari a sette anni e sei mesi di reclusione per Nicola Destino, 5 anni per Alessandro Perez e per Marco Petrachi) la Corte ha ritenuto fondate e rilevanti le osservazioni degli avvocati.

Via a Roma, per discuterne dinanzi alla Corte Costituzionale che ha condiviso l’impostazione dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 516 del codice di procedura penale “nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione”.

L’avvocato Massari aveva rimarcato “come il contenuto dell’imputazione costituisca il primo, per quanto non unico, elemento alla luce del quale l’imputato si determina alla scelta del rito alternativo, scelta che rappresenta pacificamente una espressione qualificante del diritto di difesa. In questa prospettiva, l’aggiornamento dell’imputazione dovrebbe sempre comportare la restituzione all’imputato della facoltà di optare per la definizione anticipata del processo”.

L'avvocato Ladislao Massari-2“Al riguardo, giova evidenziare come il dovere del pubblico ministero di modificare l’imputazione per diversità del fatto risulti strettamente collegato al principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza – hanno stabilito i giudici costituzionali - partecipando, quindi, alla medesima ratio di garanzia (assicurare il contraddittorio sull’accusa e, con esso, il pieno esercizio del diritto di difesa dell’imputato). In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che non qualsiasi variazione o puntualizzazione, anche meramente marginale, dell’accusa originaria comporta il suddetto obbligo, ma solo quella che, implicando una trasformazione dei tratti essenziali dell’addebito, incida sul diritto di difesa dell’imputato”.

Torneranno quindi a processo, dinanzi alla Corte (Scardia, Toscani, Errico) i tre imputati e avranno facoltà di scegliere. Furono arrestati  dai poliziotti della Squadra mobile di Brindisi e dai colleghi del commissariato di Mesagne. Volevano il pizzo dal proprietario del bar sul porto. A Destino e Perez fu contestata inoltre l'aggravante del metodo mafioso: il denaro serviva a finanziare l'allora latitante Daniele Vicientino, uno dei capi della Scu mesagnese.

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