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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Vivai: le piante movimentate in zona Xylella devono essere rintracciabili

“Gli operatori  del settore vivaistico possono movimentare e commercializzare le piante all’interno dell’area colpita da Xylella delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto, ma solo garantendo la 'rintracciabilità', così come prescritto dall'art. 10 della Decisione di europea ( UE/2015/789 s.m.i.)”

“Gli operatori  del settore vivaistico possono movimentare e commercializzare le piante all’interno dell’area colpita da Xylella delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto, ma solo garantendo la 'rintracciabilità', così come prescritto dall'art. 10 della Decisione di europea ( UE/2015/789 s.m.i.)”.

Lo rende noto l’assessore alle Risorse agroalimentare della Regione Puglia, Leonardo di Gioia, commentando la determinazione dirigenziale del 17 ottobre 2016 n. 28 (pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia del 20 ottobre 2016 n. 120), con la quale il Servizio fitosanitario regionale, in attuazione della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea 789  del 2015, regolamenta la movimentazione delle 'piante specificate' all'interno della zona delimitata per la presenza del parassita da quarantena Xylella fastidiosa.

“Un provvedimento – commenta l’assessore – che consente, così come prescritto dall'Ue, di governare e arginare quanto più possibile l’avanzata del fitopatogeno, evitandone, quanto più possibile, la diffusione.  Il documento, difatti, disciplina la movimentazione di piante specificate, trasportate da produttori nelle zone infette. Essi devono, comunque, rispettare quanto disposto dall'art. 10 della Decisione europea, comunicando al Servizio Fitosanitario le partite movimentate di vegetali specificati, e redigere l’apposito registro”.

Sono vietati l'impianto,inoltre, e la movimentazione, delle piante ospiti di Xylella fastidiosa nella zona delimitata. La movimentazione di piante specificate al di fuori della zona delimitata, in deroga al paragrafo 1 dell'art. 9 della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea UE/2015/789, è possibile solo agli operatori ubicati all’interno delle zone delimitate che siano stati autorizzati ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.

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