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Cronaca

“Nessuna diffamazione su Fb ai danni dell’ex assessore di Brindisi”

Archiviato il procedimento penale per Marino Andriani, dopo la denuncia sporta da Raffaele Iaia

BRINDISI – “Non può dubitarsi del carattere politico e non già personale dell’attacco mosso nei confronti dell’ex assessore del Comune di Brindisi in un post su Facebook”: è stato archiviato il procedimento penale per Marino Andriani, professionista della security e delle investigazioni, denunciato per diffamazione da Raffaele Iaia, già consigliere comunale oltre che titolare di delega in Giunta, attuale coordinatore cittadino dell’Udc.

marino andriani (2)-2-2Espressione del diritto di critica, con termine “coloriti”. Questo in sintesi. Non una condotta penalmente rilevante. Per questo il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, Stefania de Angelis, ha firmato il decreto di archiviazione, in aderenza alle conclusioni a cui era giunto il pubblico ministero al quale era stato assegnato il fascicolo. Non ci sono gli estremi per sostenere in giudizio l’accusa legata alla lesione dell’onore e della reputazione, lamentata da Iaia in una denuncia depositata in procura all’indomani della lettura del commento scritto da Andriani (nella foto accanto) sul social network.

Il post finito al vaglio del pm e del gip risale al 21 marzo 2016 ed è il seguente: “Ma la Ipi non è l’azienda indagata per abuso d’ufficio di un ex assessore, Raffaele Iaia?. Che schifo. Complimenti Emiliano. Di la capu infitesci lu pesci”. E’ riportato integralmente nel decreto del gip. Andriani in tal modo aveva commentato un articolo pubblicato dalla testata giornalistica BrindisiReport nel periodo delle candidature alle amministrative per il centrosinistra, schieramento sostenuto dal governatore della Puglia, Michele Emiliano. Nei mesi precedenti c’era stata la notifica dell’avviso di conclusione indagine per Iaia, in relazione alla società Ipi investazioni (vicenda nel frattempo approdata al processo).

L'assessore Raffaele IaiaIl giudice per le indagini preliminari, nella premessa, ha evidenziato che quanto lamentato da Raffaele Iaia (nella foto qui al lato) “non è idoneamente documentato, in assenza di una rogatoria internazionale presso il gestore californiano di Facebook, non utilmente espletabile perché negli Usa la libertà di manifestazione del pensiero prevale rispetto alla tutela dell’onore e della reputazione”.

Con riferimento specifico al commento, il gip ha scritto: “Tale condotta solo astrattamente diffamatoria viene in realtà a estrinsecarsi come legittimi diritto di critica politica che trova fondamento dell’articolo 21 della Costituzione e 51 del Codice penale”. “Del resto, è pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza che il limite interno dell’esercizio di tale diritto di critica in relazione all’attuale costume politico (la cosiddetta continenza) va inteso in senso più elastico, rispetto a quello ordinario sicché – scrive sempre il gip – purché non si trasmodi nel dileggio senza limiti, nella volgarità delle contumelie ovvero in attacchi gratuiti alla sfera privata dell’offeso, certamente non ravvisabili nella specie, può senz’altro ritenersi lecito l’uso di espressioni polemiche e anche colorite che nei rapporti privati sarebbero invece offensive”.

“Né a diverse condizioni potrebbe condurre l’ascolto della persona offesa e di quelle indicate nell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione depositato nell’interesse di Raffaele Iaia per chiarire la posizione di questi all’interno della Ipi”. Per questi motivi, è stata disposta l’archiviazione del procedimento con restituzione degli atti al pm. Diverso il discorso guardando alla “rilevanza civilistica”. Altra storia.


 

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