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Martedì, 23 Aprile 2024
Cronaca Francavilla Fontana

Per il Tar quella scuola guida è illegittima. Neo-patentati in ansia

FRANCAVILLA FONTANA - La licenza rilasciata dalla Provincia di Brindisi, alla neonata autoscuola di Carmelo Franco a Francavilla Fontana, è illegittima. Lo ha stabilito la sentenza del Tribunale amministrativo regionale che ha accolto il ricorso delle autoscuole concorrenti, di Emilio Salerno Mele, Giovanni Rizzuto, Giovanni Ricchiuti, per mezzo degli avvocati Domenico Attanasi e Fabio Patarnello. Il pronunciamento del Tar getta un interrogativo, inquietante per i destinatari, non solo sul futuro prossimo della autoscuola, ma anche sulla validità delle patenti conseguite nel corso degli ultimi mesi dagli utenti.

FRANCAVILLA FONTANA - La licenza rilasciata dalla Provincia di Brindisi, alla neonata autoscuola di Carmelo Franco a Francavilla Fontana, è illegittima. Lo ha stabilito la sentenza del Tribunale amministrativo regionale che ha accolto il ricorso delle autoscuole concorrenti, di Emilio Salerno Mele, Giovanni Rizzuto, Giovanni Ricchiuti, per mezzo degli avvocati Domenico Attanasi e Fabio Patarnello. Il pronunciamento del Tar getta un interrogativo, inquietante per i destinatari, non solo sul futuro prossimo della autoscuola, ma anche sulla validità delle patenti conseguite nel corso degli ultimi mesi dagli utenti.

La Motorizzazione civile di Brindisi sta eseguendo in queste ore le verifiche necessarie a rispondere al quesito, ma la vicedirettrice Carla Lobello intanto rassicura: “Procederemo agli accertamenti necessari, ma mi sento fin d’ora di poter dire che i titoli di guida sono perfettamente validi, dato che non c’è vizio nelle procedure per l’acquisizione della patente ma, al più, un vizio d’origine, per così dire”. La vicedirettrice però, prudentemente aggiunge: “Certo è che si tratta della prima circostanza del genere in cui ci imbattiamo, avremo cura di non lasciare nulla al caso”.

La licenza incriminata è stata rilasciata dall’ufficio trasporti della Provincia di Brindisi, dirigente Donato Gianfreda, il 4 giugno 2010. Sulla scorta della autorizzazione, Carmelo Franco apre i battenti dell’autoscuola di lì a poco. Arrivano le iscrizioni e, due mesi fa, le prime patenti. I concorrenti che, nel frattempo, hanno sentito puzza di bruciato, danno mandato ai legali Attanasi e Patarnello per verificare la legittimità della licenza. Gli avvocati dei ricorrenti ravvisano una serie di vizi che vanno dalla “violazione della complessiva disciplina di settore, all’eccesso di potere per falsità ed erroneità dei presupposti di fatto, alla carenza istruttoria allo sviamento del potere”, in base ai quali presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale non solo contro Franco, ma anche contro la stessa Provincia. Entrambi si costituiscono in giudizio per mezzo dei legali, rispettivamente, Roberto Palmisano e Paolo Romano.

La prima sezione del Tar di Lecce, composta dal presidente Antonio Cavallari, Luigi Viola (estensore) e Carlo Dibello (primo referendario) ha decretato la fondatezza delle ragioni dei ricorrenti con la sentenza del 19 gennaio scorso, disponendo l’annullamento “del provvedimento 4 giugno 2010” del “dirigente dell’ufficio trasporti della Provincia di Brindisi”. In sostanza, il Tribunale sostiene che in base al Regolamento per la disciplina dell’attività delle autoscuole approvato dalla Provincia nel dicembre 2007, non solo i nuovi titolari debbano avere almeno una esperienza pregressa di due anni, ma che nel curriculum degli stessi debbano essere contemplate sia l’attività di insegnante di teoria che di istruttore di guida.

Esperienza che deve essere certificata, nero su bianco, dal Centro territoriale per l’impiego: qui, l’inghippo. Il punto è che i Centri territoriali per l’impiego rilasciano documentazione “ampia e unificante”, senza distinguo fra le due aree di competenza richiesta. La Provincia, di fronte al pasticcio burocratico, riconosce come valide le autocertificazioni di Franco che attestano esperienza sufficiente da entrambi i punti di vista. Sbagliato, dice il Tar: “non (si) può mancare di rilevare come la documentazione depositata in giudizio da parte ricorrente evidenzi chiaramente il carattere erroneo delle attestazioni apposte sul libretto di lavoro del contro interessato (Carmelo Franco, ndr) e, soprattutto, lo svolgimento da parte dello stesso delle sole mansioni di insegnante di teoria”, fatta eccezione per un breve periodo da giugno ’98 a febbraio ’99.

Ad attestare il contrario, non bastano né le comunicazioni di assunzione in un’altra autoscuola, del marzo 2002 né le buste paga, che confermerebbero al limite la sola esperienza in qualità di insegnante di teoria. Cosa accadrà da qui a breve, troppo presto per dirlo. “Valuteremo l’eventuale ricorso al Consiglio di Stato”, dichiara l’avvocato Paolo Romano, per la Provincia. Nel frattempo, stando alla sentenza del Tar, la scuola dovrebbe chiudere i battenti, in attesa di capire come va a finire per i neo-patentati.

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