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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

Perché Vantaggiato resta dentro

LECCE - Voleva colpire quando c’era gente, proprio al passaggio delle studentesse. Per questa ragione, nonostante fosse sul posto già alle 7.14 di quell’orribile 19 maggio, ha atteso le 7.41 per premere il pulsante del telecomando. Poi ha aspettato che trascorresse il tempo necessario per accertarsi che l’esplosione fosse effettivamente avvenuta. Se per i consulenti della difesa Giovanni Vantaggiato, il killer reo confesso dell’attentato di Brindisi è ammalato, affetto da disturbo bipolare, per i giudici del Riesame non è affatto così. Disturbato, sì, ma non in maniera tale che si concretizzi alcuna incompatibilità con il regime carcerario.

LECCE - Voleva colpire quando c’era gente, proprio al passaggio delle studentesse. Per questa ragione, nonostante fosse sul posto già alle 7.14 di quell’orribile 19 maggio, ha atteso le 7.41 per premere il pulsante del telecomando. Poi ha aspettato che trascorresse il tempo necessario per accertarsi che l’esplosione fosse effettivamente avvenuta. Se per i consulenti della difesa Giovanni Vantaggiato, il killer reo confesso dell’attentato di Brindisi è ammalato, affetto da disturbo bipolare, per i giudici del Riesame non è affatto così. Disturbato, sì, ma non in maniera tale che si concretizzi alcuna incompatibilità con il regime carcerario.

C’era, poi, tutta l’ intenzione di provocare una strage “con finalità terroristica” e non un “atto dimostrativo”. La finalità terroristica, aggravante al reato di strage sulla cui esclusione era incentrato il ricorso della difesa dell’imprenditore 68enne di Copertino, è evidente perché è stato “causato allarme sociale” e perché Vantaggiato, nell’interrogatorio di convalida del fermo disposto dal gip il 9 giugno scorso, ha dichiarato di aver agito anche al fine di “indurre le istituzioni a rivedere le norme sulla truffa”. Sono contenute in 14 pagine le motivazioni del Tribunale del Riesame di Lecce che ricostruisce i fatti di Brindisi, la terribile esplosione di tre bombole riempite con polvere pirica che cagionò la morte di Melissa Bassi e il ferimento di altri nove studenti e non indugia nel ritenere che si sia trattato di una strage, una strage di stampo terroristico.

“Le modalità di esecuzione del fatto, la scelta di un obiettivo diffuso e al contempo indifeso e la prevedibile e voluta produzione di un numero elevato di vittime, rende manifesta la finalità di suscitare un elevatissimo allarme sociale, facendo apparire, ed in ciò risiede il danno al Paese, non solo potenziale ma concretamente arrecato, le istituzioni incapaci di garantire quella sicurezza pubblica che è uno degli interessi pubblici che lo Stato è chiamato prioritariamente a soddisfare”.

Lo si legge nelle motivazioni dei giudici del tribunale del Riesame che il 3 luglio scorso decise per il rigetto del ricorso presentato dalla difesa.

Secondo i giudici “Vantaggiato era pienamente consapevole essendo la strage il risultato inevitabile dell’esplosione secondo le modalità che egli ha profondamente perseguito, non esitando un istante dinanzi alle drammatiche previste conseguenze della propria condotta. Ci sarebbe quindi “dolo specifico” perché l’intimidazione era rivolta a una “vasta sfera della popolazione” e derivava proprio “dalla micidialità dell’ordigno, dal numero di giovani persone colpite e dalla mancanza di ogni apparente ragione di tale gesto”.

Per i giudici si tratta tra l’altro di un gesto del quale “non poteva escludersi la ripetibilità”. Non si trattava, peraltro di “un gesto dimostrativo”, è scritto nelle 14 pagine di motivazione, perché l’indagato avrebbe agito “in direzione diametralmente opposta”. “Non si vede - sostengono i giudici - quale tesi si volesse dimostrare collocando l’ordigno in prossimità di una scuola”.

Vantaggiato inoltre “aveva già confezionato ordigni analoghi successivamente rinvenuti dalla polizia giudiziaria, pronti a un eventuale uso”.

Quanto al profilo dell’imprenditore 68enne di Copertino, e alla sua “pericolosità” i giudici ritengono, citando uno stralcio della relazione dei consulenti che lo hanno sottoposto a visita: “la figura di Vantaggiato può essere associata alla figura del piromane, quello cioè che tende ad appiccare il fuoco per piacere, gratificazione, alleviamento della tensione o per vendetta”.

“Il soggetto - si legge in conclusione - avverte una sensazione crescente di tensione, poi di eccitazione prima di compiere l’azione e in seguito prova piacere, gratificazione e sollievo nel momento in cui commette l’azione stessa. Dopo, comunque, possono presentarsi rimorso, autoriprovazione o senso di colpa”. “È evidente - dunque - che l’impossibilità per l’indagato di resistere agli impulsi non depone certamente per l’assenza di esigenze cautelari”.

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