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Cronaca

Positivo alla cannabis: patente prima sospesa e poi restituita

Giudice di pace annulla decreto prefettizio: “Non è stato accertato se l'automobilista fosse alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti”

BRINDISI – Sul fatto che fosse positivo ai cannabinoidi non ci sono dubbi. Non è altrettanto certo, però, che fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, quando si è messo al volante. Tale distinguo è stato decisivo nell’accoglimento della richiesta di annullamento di un decreto della prefettura di Brindisi che disponeva la sospensione per 12 mesi della patente di guida di un brindisino di 25 anni risultato positivo alla cannabis, a seguito di un controllo effettuato dalla polizia stradale il 20 gennaio 2017. Il giudice di pace di Brindisi, Giuseppe Capodieci, con sentenza depositata lo scorso gennaio ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Marco Elia e Marco Masi.

Dopo il controllo, il ricorrente si sottopose a esami clinici che evidenziarono la positività ai cannabinoidi. Tali esami, però, non consentono di avvocati marco masi e marco elia-2accertare “l’attualità dell’uso dello stupefacente”. La letteratura medico attesta infatti che “l’uso di tali sostanze – si legge nella sentenza – può essere risalente anche a una settimana (o più) dall’incidente”. Si tratta di un fatto di non poco conto, perché l’articolo 187 del codice stradale “punisce chi guida sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti e non chi viene trovato positivo agli esami”.

Tale fattispecie di reato, come emerge dalla sentenza n. 277 del 27/07/2004 alla quale si richiama il giudice di pace, “risulta integrata dalla concorrenza di due elementi, l’uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione) e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro consistente nell’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti”.

I difensori dell’imputato, tramite una consulenza medica di parte, hanno sostenuto che gli esami effettuati erano insufficienti a integrare l’ipotesi di reato della guida sotto l’effetto di sostane stupefacenti, in quanto “la matrice biologica (urina) utilizzata, non era idonea ad accertare l’attualità dell’uso delle sostanze psicotrope, ma solo un generico pregresso uso”. Non si può stabilire, insomma, se l’uso di cannabis sia avvenuto poco prima che il giovane si mettesse al volante, o giorni prima. Questo, come stabilito dalle sentenze n. 354 del 19 marzo 2009 del tribunale di Savona e n. 1422 del 16 giugno 2009 del tribunale di Bologna, lo si sarebbe potuto accertare tramite “un adeguato esame chimico sui campioni biologici con esito positivo nonché l’esecuzione di una visita medica che certifichi uno stati di alterazione psicofisica – riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

Nel caso specifico, dal referto ospedaliero “non sono emerse anomalie sulla sintomatologia del paziente”. Per questo “una diversa soluzione interpretativa – prosegue il giudice – finirebbe per punire anche chi non versa sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”.

Alla luce di queste considerazioni, il decreto prefettizio di sospensione della patente è stato annullato e la stessa prefettura è stata condannata alla rifusione delle spese di lite verso il ricorrente.

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