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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

“Polvere da carbonile Edipower, risarcimento danni per un milione di euro”

L’istanza di una concessionaria di auto della zona industriale di Brindisi: la prima lettera nel dicembre 2004. Azione civile nei confronti di Enel ed Edipower, dopo quella penale

BRINDISI – Nel 2004 la prima denuncia sulla dispersione di polveri di colore nero dal carbonile di Edipower su area concessa da Enel, e undici anni dopo le due società sono sotto processo anche civile: sono state citate in giudizio dal titolare di una concessionaria di auto che ha sede nella zona industriale di Brindisi e che lamenta danni per un milione di euro, a titolo di risarcimento per le conseguenze patite dai suoi dipendenti, oltre che dalla ditta.

Sono tempi lunghi quelli della giustizia italiana e il caso pendente davanti al Tribunale di Brindisi, sezione prima penale e poi civile, ne è una conferma. Impossibile, al momento, fare previsioni sulla pronuncia dei giudici, su quando cioè ci sarà la sentenza perché le udienze penali riprenderanno il mese prossimo e sono dedicate all’ascolto dei consulenti delle due società elettriche, mentre per quanto riguarda l’altro fronte, quello della richiesta di pagamento per danni, si tornerà in aula la prossima primavera. Di conseguenza, la domanda di giustizia dell’imprenditore brindisino che si è affidato a uno studio legale del capoluogo, resta necessariamente congelata per essere subordinata al calendario dei processi.

Quelle penale è stato incardinato dieci anni fa, per effetto decreto di citazione diretta a giudizio del pubblico ministero Giuseppe De Nozza, sulla base di un esposto in cui i soci e i lavoratori della concessionaria “cominciavano a rilevare in maniera intollerabile polveri di carbone negli spazi aziendali allegando una serie di fotografie”, quello civile invece è conseguenza dell’azione legale del titolare della concessionaria che invoca il principio della responsabilità per danni arrecati da “qualunque fatto doloso o colposo” che in base all’articolo 2043 del Codice civile “obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire”.

“Nel caso di specie non vi è alcun dubbio che la responsabilità del danno sia da attribuirsi alle società convenute per “aver gettato e/o versato nelle aree pubbliche e private limitrofe e prossime al parco carbone- via Enrico Fermi, Strada per Pandi, via Maiorana, aree di proprietà del concessionario, quantitativi imprecisati di polvere di carbone che fuoriuscivano in modo incontrollato dal carbonile”, ha scritto l’avvocato.

“Qui- si legge ancora -  erano stoccati cumuli di carbone a cielo aperto di altezza sino a dieci metri, in ragione della mancata adozione di misure idonee ed adeguate atte a prevenirne la dispersione, in particolare come diretta conseguenza di venti in tal modo imbrattando i luoghi pubblici e privati e arrecando molestia alle persone che lavoravano o transitavano”.

La citazione civile riguarda Edipower Spa, Enel Produzione e la centrale termoelettrica Brindisi Nord, e si riferisce a danni qualificati secondo diverse voci. Innanzitutto quello patrimoniale, a sua volta articolato come emergente, nel quale sono compresi “i costi sostenuti dalla società per la rimozione e la pulizia quotidiana del carbone disperso e riversatosi presso i locali della società, così come i danni subiti dalle auto esposte in vendita” e come  lucro cessante, da intendere come conseguenza del mancato incremento dei guadagni societari derivanti.

In questo caso sarebbe rilevante, secondo il legale “la dispersione delle energie lavorative dovute alla necessità di impiegare il personale per la pulizia dei locali e dei mezzi societari; l’impossibilità di incrementare le vendite. Nell’elenco sono stati considerati anche il danno morale, vale a dire quello connesso all’entità delle sofferenze subite in conseguenza delle condotte di reato e quello esistenziale, nel quale secondo una recente definizione della Suprema Corte di Cassazione, deve essere ricompreso “ogni pregiudizio accertabile, (compresa la perdita di chance) che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”.

In altri termini  “l’evento danno come causa di sconvolgimento della quotidianità del soggetto, privato di occasioni per la realizzazione di se stesso e della propria personalità e della propria attività”. L’ultima voce indicata nella citazione riguarda il danno ambientale, ossia la lesione in sé del bene ambientale, avente natura pubblicistica unitaria e materiale. La sommatoria delle diverse voci ha portato al risultato finale pari a un milione di euro un milione, con “richiesta di condanna a una provvisionale immediatamente esecutiva di euro duecentocinquantamila.” Ma la giustizia ha i suoi tempi. Che celeri non lo sono per niente.

Del resto, un altro processo penale sempre per la dispersione di polveri da quel carbonile scoperto, che contava 55 indagati, tre dei quali dirigenti Enel ed Edipower, e 51 autotrasportatori (indagine denominata Coke), in primo grado l‘8 marzo 2012 si concluse con le assoluzioni dei predetti manager, mentre in precedenza i camionisti avevano accettato la prescrizione e il Comune e il Ministero dell’Ambiente aveva chiuso con una transazione rinunciando alla costituzione di parte civile. L’indagine nel 205 aveva portato al sequestro del carbonile.

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