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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Rifiuti: bocciato dal Tar, il Comune annulla gara

BRINDISI - Il Comune di Brindisi ha proceduto, con apposita determina dirigenziale, all’annullamento della procedura di gara per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilati da avviare a smaltimento o recupero.

BRINDISI - Il Comune di Brindisi ha proceduto, con apposita determina dirigenziale, all’annullamento della procedura di gara per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilati da avviare a smaltimento o recupero. Il provvedimento è stato adottato in via di autotutela su ordine dei giudici del Tar di Lecce con la sentenza 17 febbraio 2014. Il Comune precisa inoltre che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte era stabilita per le ore 12 odierne.

La bocciatura da parte della prima sezione del Tar salentino era stata pesante, e legata al ricorso della società Bianco Igiene Ambientale Srl contro la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, indetta e poi provvisoriamente aggiudicata alla Aimeri Ambiente Srl per la gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani.

Ma oltre ad annullare tale affidamento, nel giudizio di merito i giudici amministrativi hanno anche sottolineato come il Comune di Brindisi abbia proceduto anche ad indire una gara pur essendo già in vigore una legge regionale che ne fa esplicito divieto, ricadendo tale compito, ormai, agli Ambiti di raccolta ottimali, gli Aro, oppure dagli Ato. Da qui la determina dirigenziale in autotutela odierna.

Rigettate le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di interesse della società ricorrente, sollevate dal Comune e dalla Aimeri, il Tar rileva come “l’articolo 24 della legge regionale 24 del 2012 così dispone: ‘1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto. 2. Dalla data di pubblicazione della deliberazione della giunta regionale di perimetrazione degli Aro di cui all’articolo 8, comma 6, è fatto divieto ai Comuni di aggiudicare in via provvisoria gare a evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto ‘ “.

Le gare, dunque, devono essere attivate “unitariamente dagli Ato (ambiti territoriali ottimali, istituiti ai sensi dell’art. 3 bis comma 1bis della legge 148/2011) o in alternativa degli Aro (ambiti di raccolta ottimali), quali perimetri territoriali di ambito sub-provinciale per l’erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto definiti ex art. 8 comma 3 della citata legge regionale dalla pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l’efficienza, all’interno di ciascun Ato”.

In un apposito parere della scorsa estate, peraltro, “la Regione conclude affermando che la normativa vigente (art 24 legge regionale 24 del 2012 e art. 3 bis comma 1 bis L. 148/2011) ‘non consente l’attivazione della procedura ipotizzata nella nota del Comune e stabilita con atto di indirizzo nella delibera 3 del 2013 dell’Aro 2/Br ‘ e ciò in quanto la competenza a procedere all’affidamento in questione risulta evidentemente spettante, sulla base delle norme citate, in via esclusiva all’Aro2/Br, nel frattempo costituito e sollecitato dalla stessa Regione ‘ad accelerare l’iter procedurale per l’affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti ’ ”.

Ma competenza a parte, il tar sottolinea come “la delibera di indizione della gara da parte del Comune di Brindisi risulta illegittima anche per l’altro profilo evidenziato dalla ricorrente e cioè per avere il Comune proceduto autonomamente all’affidamento del servizio in esame in attesa della piena operatività dell’Aro2/Br (secondo quanto stabilito nella delibera 3 dell’Aro2/BR, doc. 6), utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, in difetto dei requisiti stabiliti dall’art. 57 del d. lgs. 163/2006”.

Tale norma, dice ancora il Tar, legittima le stazioni appaltanti a ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando “nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara” e purché “le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non siano imputabili alle stazioni appaltanti”.

Ma nel caso del Comune di Brindisi, “i presupposti legittimanti il ricorso al tipo di procedura espletata non sussistevano, difettando in particolare il requisito della non imputabilità al Comune di Brindisi dell’urgenza di provvedere e quindi dell’impossibilità di avvalersi delle procedure ordinarie di affidamento (aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara). Invero, l’Aro Br/2 è stato costituito nell’aprile del 2013 e quindi 6 mesi prima della scadenza del contratto (15 ottobre 2013) in essere tra la Monteco e il Comune di Brindisi per la gestione dei rifiuti, sicché quest’ultimo ben poteva attivarsi già da tale momento (se non addirittura dalla data di entrata in vigore della legge che aveva disposto la costituzione degli Aro) per chiedere delucidazioni alla Regione o allo stesso Aro Br/2 in ordine alla eventuale competenza comunale a procedere a nuova gara”.

Il Comune di Brindisi avrebbe potuto perciò benissimo “scongiurare il rischio di avvicinarsi troppo alla scadenza del contratto in essere con Monteco e non essere quindi in grado di procedere alla nuova gara se non attraverso l’uso dello strumento, residuale ed eccezionale in quanto derogatorio alle regole della più ampia concorrenza, della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando”.

Invece il Comune di Brindisi ha “atteso fino al 16.9.2013 per chiedere chiarimenti sul punto alla Regione Puglia e nonostante la risposta negativa di quest’ultima (doc. 5) datata 25 settembre 2013, ha poi deciso di procedere comunque all’indizione della gara (doc. 7) solo in data 14 ottobre 2013, così da non avere, per sua stessa responsabilità, altra alternativa (salvo l’ordinanza sindacale di cui si dirà in seguito) che avvalersi della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, data l’imminente scadenza (15 ottobre 2013) del contratto in essere con Monteco”.

Per queste ed altre ragioni (la sentenza completa è allegata in calce all’articolo) la prima sezione del Tar di Lecce ha annullato tutti gli atti impugnati dalla società ricorrente.

Bando rifiuti - sentenza ricorso Bianco Igiene Ambientale

 

 

 

 

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