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Cronaca

"Firma apocrifa, nullo il contratto di finanziamento con la concessionaria di auto"

La sentenza del Tribunale di Brindisi dopo la denuncia sporta dall'avvocato Emilio Graziuso nell'interesse di una brindisina di 45 anni che nel 2011 era stata segnalata alla Centrale Rischi: il suo nome era abbinato a un finanziamento non onorato, la smentita all'esito di una perizia calligrafica

BRINDISI - "Contratto di finanziamento nullo di fronte a una firma apocrifa": la sentenza del Tribunale di Brindisi pone fine alla storia denunciata da una donna di 45 anni residente del capoluogo, il cui nome era stato inserito nella lista tenuta dalla Centrale rischi per non aver onorato un prestito. Firma non autentica, quella apposta sul documento, stando all'esito di una perizia calligafrica disposta nel processo, su richiesta del difensore Emilio Graziuso.

Emilio GraziusoNel mese di settembre 2011 si era recata presso una concessionaria per l’acquisto di una autovettura. Al momento della richiesta di finanziamento, però, la società finanziaria negava lo stesso per un presunto precedente contratto di finanziamento intestato alla richiedente e dalla stessa non onorato, circostanza che aveva comportato la segnalazione pregiudizievole del nominativo della signora presso la Centrale Rischi. La signora, però, non aveva mai stipulato il contratto di finanziamento in questione.

Per questo era stata presentata una denuncia-querela presso la Procura della Repubblica di Brindisi. Una volta acquisita tutta la documentazione relativa al finanziamento ed appurato che le firme sullo stesso apposte non erano riconducibili alla signora, l’avvocato Graziuso, per conto della propria assistita, ha depositato in Tribunale un ricorso d’urgenza per ottenere la cancellazione immediata della segnalazione pregiudizievole della signora dalle Centrali Rischi, la quale inibiva ogni e qualsivoglia forma di accesso al credito, ricorso che veniva immediatamente accolto dal Tribunale di Brindisi. Contemporaneamente  è stato promosso un processo volto ad ottenere  la dichiarazione di nullità del contratto di finanziamento intestato alla sfortunata signora.

Quest’ultimo processo si è concluso con la sentenza del 26 aprile 2017 che ha accolto in pieno tutte le tesi della difesa. “Finalmente dopo una lunga e combattuta battaglia giudiziaria – afferma Emilio Graziuso – è stata dichiarata la nullità del contratto per mancanza di uno dei requisiti fondamentali dello stesso, vale a dire il consenso della mia assistita nella stipula. Nel corso del processo, infatti, è stata espletata una perizia calligrafica dalla quale è emerso in modo inconfutabile la non riconducibilità alla signora della firma apposta sul contratto di finanziamento. Ciò comporta che non vi è stato alcun accordo tra le parti e, quindi, il contratto è nullo”.

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