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Martedì, 19 Marzo 2024
Cronaca

Tar: “Serra fotovoltaica da rimuovere”.

OSTUNI - “Progetto difforme a quello autorizzato: impianto da rimuovere”. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia dà ragione al Comune e ordina la rimozione di una serra fotovoltaica in costruzione nelle campagne che abbracciano la Città bianca e Ceglie Messapica. La prima sezione del Tar di Lecce si è così pronunciata sul ricorso proposto dalla società “Solar Farm Srl” (rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani) contro il Comune di Ostuni (avvocato Cecilia Zaccaria) e contro il Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato (Avvocatura distrettuale dello Stato).

OSTUNI - “Progetto difforme a quello autorizzato: impianto da rimuovere”. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia dà ragione al Comune e ordina la rimozione di una serra fotovoltaica in costruzione nelle campagne che abbracciano la Città bianca e Ceglie Messapica.  La prima sezione del Tar di Lecce si è così pronunciata sul ricorso proposto dalla società “Solar Farm Srl” (rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani) contro il Comune di Ostuni (avvocato Cecilia Zaccaria) e contro il Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato (Avvocatura distrettuale dello Stato). 

Scopo dell'impugnazione, l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, sia della nota comunale del 16 agosto 2011 (con la quale il Dirigente dell'Utc del Comune di Ostuni, l’ingegnere Roberto Melpignano, aveva imposto la rimozione e demolizione delle opere edilizie al centro della controversia ed il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni) sia del  verbale emesso, a margine dell’attività di indagine e degli accertamenti eseguiti, dal personale del Nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale del Comando provinciale del Corpo Forestale di Brindisi.

Per l’Amministrazione comunale (costituitasi in Giudizio insieme al Corpo Forestale) nella struttura in questione (con destinazione agricola e alimentazione energetica fotovoltaica per il riscaldamento della produzione agricola) sarebbe stato realizzato un unico impianto fotovoltaico, articolato in due segmenti; questo in ragione della completa copertura con pannelli fotovoltaici delle sommità e della realizzazione delle connessioni alla rete elettrica, realizzata al fine di cessione dell’energia prodotta. Da qui l’ordine di demolizione emesso l’estate scorsa e adottato sia per la difformità sul piano fisico dell’intervento rispetto a quanto autorizzato, sia in ragione dell’assenza del titolo abilitativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico (che non è stata specificamente contestata nel ricorso).

Rimarcando “che la domanda di sanatoria presentata dalla società, attenendo all’aspetto fisico della realizzazione, non determina l’inefficacia dell’ordine di demolizione relativo all’impianto fotovoltaico”, i giudici Antonio Cavallari (presidente), Carlo Dibello (primo referendario) e Giuseppe Esposito (primo referendario, estensore) hanno respinto l’istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

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