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Cronaca

Tribunale, vigilanza alla Securpol

BRINDISI – Sarà la Securpol a garantire la vigilanza armata – inclusa quella agli accessi con metal detector – del complesso degli uffici giudiziari brindisini. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato respingendo un ricorso di Sveviapol Sud, l’altro grande istituto privato in gara per l’aggiudicazione del delicato servizio. L’ordinanza risale alla giornata di ieri giovedì 29 marzo. Il valore dell’appalto triennale era di 600mila euro circa e la gara – caratterizzata dalle solite offerte al ribasso - era stata indetta nel 2010 dal Comune di Brindisi, che la competenza per i servizi e le manutenzioni a palazzo di giustizia.

BRINDISI – Sarà la Securpol a garantire la vigilanza armata – inclusa quella agli accessi con metal detector – del complesso degli uffici giudiziari brindisini. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato respingendo un ricorso di Sveviapol Sud, l’altro grande istituto privato in gara per l’aggiudicazione del delicato servizio. L’ordinanza risale alla giornata di ieri giovedì 29 marzo. Il valore dell’appalto triennale era di 600mila euro circa e la gara – caratterizzata dalle solite offerte al ribasso - era stata indetta nel 2010 dal Comune di Brindisi, che la competenza per i servizi e le manutenzioni a palazzo di giustizia.

Gli avvocati di Securpol, Pietro e Luigi Quinto, spiegano che la commissione di gara aveva riscontrato una irregolarità nell’offerta economica formulata dal gestore uscente, ed aveva aggiudicato la gara alla ditta Securpol. “La Sveviapol Sud, che gestiva il servizio da anni, ha contestato il provvedimento di esclusione – dicono i legali dell’istituto che si è visto confermare l’aggiudicazione dai giudici amministrativi - e l’assegnazione del servizio a Securpol, sostenendo di aver formulato l’offerta correttamente, in quanto, pur invertendo i prezzi unitari in relazione alle due tipologie di servizi oggetto di gara, l’importo complessivo offerto risultava corretto”.

Invece il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, considerando (vista la prevalenza obiettiva riconosciuta all’indicazione del costo orario) la modifica dell’importo della tariffa oraria dei servizi di vigilanza e di portierato, pur in presenza del medesimo importo complessivo, non annoverabile tra le giustificazioni ammissibili, prefigurandosi di fatto “una vera e propria modifica dell’offerta in corso di gara”.

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