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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

Un pagamento cui Telecom non aveva diritto: il contratto era sbagliato

BRINDISI – Il fornitore di un servizio telefonico, in questo caso la Telecom, deve essere sempre in grado di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese sia attraverso la registrazione telefonica del colloquio intervenuto con l’utente, sia attraverso il modulo di conferma delle condizioni di contratto debitamente sottoscritto. Altrimenti non può pretendere alcunché. Lo ha stabilito il giudice di pace di Brindisi, dottoressa Vilei, accogliendo il ricorso di un abbonato al quale la Telecom in due riprese aveva chiesto il pagamento di 1320 euro per un abbonamento ad Alice Adsl errato.

BRINDISI – Il fornitore di un servizio telefonico, in questo caso la Telecom, deve essere sempre in grado di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese sia attraverso la registrazione telefonica del colloquio intervenuto con l’utente, sia attraverso il modulo di conferma delle condizioni di contratto debitamente sottoscritto. Altrimenti non può pretendere alcunché. Lo ha stabilito il giudice di pace di Brindisi, dottoressa Vilei, accogliendo il ricorso di un abbonato al quale la Telecom in due riprese aveva chiesto il pagamento di 1320 euro per un abbonamento ad Alice Adsl errato.

Era accaduto che il ricorrente, assistito in giudizio dall’avvocato della Confconsumatori Emilio Graziuso, aveva stipulato con la Telecom, tramite lo solita telefonata che per legge dev’essere registrata, l’abbonamento ad Alice Flat. Era il piano tariffario che si confaceva alle sue esigenze per cui lo aveva scelto tra le tante proposte. In pratica avrebbe dovuto pagare venti euro al mese per una navigazione illimitata.

La sorpresa arriva con la prima fattura. All’utente viene chiesto il pagamento di 1.020 euro. Pensa che ci sarà stato un errore. Inizia la lunga trafila di reclami e di colloqui con il 187. Ma si arriva solo a scoprire che invece di Alice Flat è stato abbonato ad Alice Free. Praticamente l’Adsl a consumo. Nel frattempo arriva un’altra fattura di trecento euro riferita al periodo antecedente la scoperta che il suo abbonamento non era  quello richiesto.

Interviene la Confconsumatori. Si cerca di conciliare. Ma invano. La Telecom, che peraltro non è in grado di esibire la registrazione telefonica e il contratto sottoscritto, pretende il pagamento dell’intera cifra. Il ricorso al giudice di pace è lo sbocco naturale della controversia. Il giudice ha riconosciuto le ragione dell’utente, collocando un’altra pietra miliare sui contratti fatti per telefono e privi della copertura cartacea sottoscritta dall’utente.

In buona sostanza il giudice, implicitamente, ha affermato che questi contratti stipulati per via telefonica, che comunque debbono essere registrati come stabilito dal Garante, debbono obbligatoriamente, perché siano validi, essere sottoscritti dall’abbonato.

“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto – afferma Graziuso responsabile del coordinamento reato tra la Confconsumatori,  federazione provinciale di Brindisi e Dalla parte del Consumatore Associazione nazionale – in quanto siamo certi che la sentenza emessa dal giudice di pace di Brindisi possa essere un precedente giurisprudenziale utile alle migliaia di utenti che ogni giorno sull’intero territorio nazionale si trovano a dover fronteggiare fattispecie analoghe a quella vissuta dal nostro associato".

"Inoltre, è stata premiata la fiducia nella giustizia e la caparbietà del consumatore che, nonostante l’assoluta chiusura da parte della compagnia telefonica di aderire ai numerosi tentativi di risolvere bonariamente la controversia, ha deciso di portare avanti le proprie ragioni nei confronti di un colosso economico qual è la Telecom Italia, risultando alla fine vittorioso e soddisfatto”.

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