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Reintegrata la ditta che era stata esclusa dal Comune, il quale ha violato i principi "di pubblicità e di certezza"
Circonvallazione San Vito, il Tar mette ordine nella gara d’appalto

di Piero Argentiero » 21 maggio 2010 alle 04:30

Il municipio di S.Vito

SAN VITO DEI NORMANNI – I lavori per la realizzazione della  circonvallazione dell’abitato di San Vito vanno affidati alla “Imalto Srl”, ditta che l’amministrazione comunale in un primo momento aveva individuato come aggiudicataria dell’appalto e alla quale dopo qualche giorno ha revocato l’appalto per assegnarlo alla “Dalmar Srl”. Lo ha stabilito il Tar di Lecce che ha accolto il ricorso presentato dalla “Imalto Srl”, rappresentata dall’avvocato Angelo Vantaggiato.

Era accaduto che nel corso dell’apertura delle offerte la commissione di gara, dopo avere escluso le imprese “Antonio Pellè” e “Amg Costruzioni Srl” per carenza della documentazione prescritta e disposto l’aggiudicazione provvisoria in favore della ricorrente, nella successiva seduta del 29 marzo scorso, ha proceduto alla riammissione delle due imprese avendo accertato la completezza e regolarità della documentazione amministrativa. Quindi ha ricalcolato la media rilevante ai fini della soglia di anomalia ed ha aggiudicato l’appalto in favore alla “Dalmar Srl”, previa revoca dell’aggiudicazione provvisoria alla “Imalto Srl”.

Il tribunale amministrativo, terza sezione, presieduta da Antonio Cavallari, ritiene che “violati i sigilli originari e quelli successivamente apposti in fase di conservazione della documentazione, non è più possibile procedere alla riapertura della gara e va confermata l’aggiudicazione avvenuta”.

Il difensore della “Imalto” ha sostenuto la “violazione dei principi generali in materia del giusto procedimento e violazione della sezione IV del bando di gara; la violazione dei principi generali in materia di gara-incompetenza dell’organo; la violazione dei principi generali in materia del giusto procedimento”.

Vediamo come si sono svolti i fatti. La commissione di gara aveva prima escluso le imprese “Antonio Pellè” e “Amg Costruzioni”, con verbale del 17 marzo 2010, per incompletezza della documentazione presentata,  ed aveva aggiudicato provvisoriamente i lavori alla “Imalto” con verbale 18 marzo 2010. Successivamente, con verbale del 29 marzo 2010, a seguito delle istanze presentate dalle imprese escluse, “ha proceduto alla riapertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa presentata dalle stesse, riscontrando la presenza della documentazione mancante e  procedendo a ricalcolare la media rilevante ai fini della soglia di anomalia tenendo conto delle offerte economiche proposte da queste ultime imprese ed, infine, ha aggiudicato i lavori in questione alla impresa “Dalmar Srl”.

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto  che il comportamento tenuto dal Comune di San Vito dei Normanni abbia “concretato la violazione del principio di pubblicità e di certezza cui deve essere improntata ogni fase delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici”.

E spiega nella motivazione: “Difatti, se è pur vero che nella seduta del 17 marzo 2010 la commissione di gara, dopo aver escluso dalla gara le imprese suindicate ha deciso di sospendere le operazioni di gara, procedendo alla chiusura dei plichi contenenti la documentazione di gara e le offerte economiche e chiudendo a chiave la stanza in cui erano custoditi i plichi medesimi, con il verbale del 18 marzo successivo, la stessa, dopo aver completato la fase concorsuale ed aggiudicato l’appalto de quo provvisoriamente all’impresa ricorrente, ha poi rimesso gli atti al responsabile del procedimento al fine di espletare gli ulteriori adempimenti necessari ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto”.

Il Tar prosegue: “La verbalizzazione e la pubblicità delle sedute di gara sono adempimenti procedurali distinti che rispondono a finalità diverse e come tali non sono fungibili ma complementari in quanto la prima opera su un piano probatorio, mentre la seconda costituisce la principale manifestazione della trasparenza amministrativa e rappresenta una essenziale garanzia partecipativa dei concorrenti, volta a qualificare un procedimento di evidenza pubblica come giusto e rispettoso della par condicio (Tar Lazio, sez. Latina n.1/2006).

A ciò si aggiunga la considerazione che l’attività di verbalizzazione, ancorché analitica, non può surrogare il mancato svolgimento in forma pubblica, atteso che la verbalizzazione costituisce la forma necessaria di tutti gli atti collegiali che, in mancanza, non potrebbero dirsi giuridicamente esistenti, e costituisce, quale atto pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2700 del codice civile, elemento di una fattispecie complessa, che include, altresì, proprio la pubblicità delle sedute.

La violazione del principio di pubblicità delle operazioni di gara, d’altro canto, non può essere sanata attraverso una loro mera rinnovazione, se non nei termini sopra indicati, posto che si tratta di fatti ed operazioni irripetibili.

Ne consegue che, violati i sigilli originari e quelli successivamente apposti in fase di conservazione della documentazione, non è più possibile procedere alla riapertura della gara e va confermata l’aggiudicazione avvenuta; per l’effetto gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati”.

Dopo questa sentenza, se non ci saranno altri rallentamenti, i lavori per la circonvallazione dovrebbero poter essere avviati. Il problema del traffico a San Vito è sentito particolarmente. La cittadina, infatti, mancando di un percorso esterno, è costretta a subire l’attraversamento della grande mole di traffico che si sposta dai paesi interni e viceversa. Non solo traffico leggero, ma anche pesante, fatto di autobus e autotreni.

Cordisco


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