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Il Consiglio di Stato sblocca l'appalto per lo sporgente est di Costa Morena

Sarà l’impresa Costruzioni Fiocca Vincenzo Srl di Galatina a realizzare i lavori di completamento dello sporgente est di Costa Morena nel porto di Brindisi, per un valore dell’opera a base d’asta di 19 milioni di euro. La decisione è stata presa dalla IV sezione del Consiglio di Stato con la sentenza numero 147 del 20 gennaio 2015

BRINDISI – Sarà l’impresa Costruzioni Fiocca Vincenzo Srl di Galatina a realizzare i lavori di completamento dello sporgente est di Costa Morena nel porto di Brindisi, per un valore dell’opera a base d’asta di 19 milioni di euro. La decisione è stata presa dalla IV sezione del Consiglio di Stato con la sentenza numero 147 del 20 gennaio 2015, che ha accolto l’appello proposto dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani per conto della stessa azienda che era stata invece soccombente in primo grado davanti al Tar di Lecce. La gara era stata bandita nel 2012.

Con la sentenza, che sblocca l’intervento, vengono inoltre fissati alcuni tasselli destinati ad avere rilievo nella giurisprudenza che riguarda gli appalti di opere pubbliche. Ecco perché. La causa, che aveva visto a confronto da un lato la Costruzioni Fiocca Vincenzo Srl e, dall’altro, l’Ati Murano Costruzioni Generali Srl (seconda classificata), l’Ati Fersalento Srl (terza classificata) e la Rcm Costruzioni Srl (quinta classificata), era stata risolta in primo grado dalla I sezione del Tar salentino che il 9 gennaio 2014 aveva accolto il ricorso dell’Ati Murano e rigettato quelli delle altre due ricorrenti.

La motivazione. Secondo il Tar salentino, la Costruzioni Fiocca Vincenzo Srl doveva essere esclusa dalla gara pur avendo depositato la cauzione provvisoria con polizza fideiussoria: questo perché, in corso di gara, la compagnia assicurativa che aveva rilasciato la polizza era stata colpita da un provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Inoltre, sempre secondo il Tar – spiega l’avvocato Sticchi Damiani - la commissione di gara “avrebbe illogicamente escluso il carattere anomalo dell’offerta prima classificata a fronte di chiarimenti dell’aggiudicataria non del tutto risolutivi”.

Per il Consiglio di Stato invece va riconosciuta “la piena regolarità, correttezza e condivisibilità del procedimento di verifica dell’anomalia compiuto dalla commissione di gara, convalidando la legittimità dell’aggiudicazione originaria in favore di Costruzioni Fiocca Vincenzo Srl”. Per la prima volta – rileva l’avvocato Saverio Sticchi Damiani - nella giurisprudenza amministrativa in materia di gare pubbliche, viene sancito il principio secondo cui nessun concorrente può essere escluso per fatti ad esso non imputabili a titolo di colpa. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, l’art. 1218 del Codice civile, che codifica l’esimente della forza maggiore, “deve applicarsi anche alle procedure amministrative di aggiudicazione degli appalti in virtù del rinvio ai principi del Codice civile operato dall’art. 2 del Codice dei contratti pubblici”.

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