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Venerdì, 19 Aprile 2024
Economia

Tar boccia Sanofi. "No allarme lavoro"

BRINDISI - Lo spauracchio dei licenziamenti o delle perdite di posti di lavoro alla luce delle sentenze del Tar che bocciano i ricorsi di sanofi Aventis contro Arpa Puglia, sono del tutto strumentali ed infondati. Lo dice oggi l'assessore regionale all'Ambiente, Lorenzo Nicastro. “Le sentenze del Tar Lecce sui ricorsi di Sanofi Aventis in relazione alle sospensioni delle attività produttive di spiramicina confermano la bontà dell'operato dell'Arpa Puglia nel contestare alla società le carenze nelle politiche di sicurezza e, soprattutto, sconfessano l'ipotesi di eccesso di potere e di violazione del principio di proporzionalità nei provvedimenti assunti nei confronti dell'azienda”.

BRINDISI - Lo spauracchio dei licenziamenti o delle perdite di posti di lavoro alla luce delle sentenze del Tar che bocciano i ricorsi di Sanofi Aventis contro Arpa Puglia, sono del tutto strumentali ed infondati. Lo dice oggi l'assessore regionale all'Ambiente, Lorenzo Nicastro. “Le sentenze del Tar Lecce sui ricorsi di Sanofi Aventis in relazione alle sospensioni delle attività produttive di spiramicina confermano la bontà dell'operato dell'Arpa Puglia nel contestare alla società le carenze nelle politiche di sicurezza e, soprattutto, sconfessano l'ipotesi di eccesso di potere e di violazione del principio di proporzionalità nei provvedimenti assunti nei confronti dell'azienda”.

“Le sentenze, è bene chiarirlo, si esprimono sui ricorsi presentati dall'azienda e non influiscono in alcun modo sull'operatività dello stabilimento e, quindi, sui livelli occupazionali. Le stesse, tuttavia, rimettono in campo - precisa Nicastro - il percorso di adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di sicurezza comunicate all'azienda. Percorso già avviato e che riprende a seguito delle sentenze: rimane la disponibilità delle strutture tecniche regionali – conclude Nicastro - per la ricerca di soluzioni che possano tenere insieme sicurezza e lavoro”.

Sulle sentenze si era espressa nei giorni scorsi la stessa Arpa Puglia, dando notizia dell'esito dei giudizi. "Il Tar di Lecce ha rigettato, dichiarandoli inammissibili, i ricorsi della Sanofi Aventis di Brindisi contro Arpa Puglia. Le sentenze del Tar Lecce n. 1518/2011 e n.1565/2011 rigettano i ricorsi della Sanofi, che contestavano l’attività ispettiva condotta da Arpa Puglia, nonché le relazioni tecniche conseguenti, curate dal Servizio Tecnologia della Sicurezza e Gestione dell’Emergenza (Tsge). La sospensione dell’attività produttiva faceva riferimento alle linee Spiramicina, Rifampicina 0, equalizzatori, digestori e serbatoi dell’area trattamento acque"

"La difesa dell’Arpa, supportata da cospicua documentazione tecnico-scientifica elaborata dal Servizio Tsge, ha evidenziato come le verifiche dovessero consentire 'l’accertamento dell’adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e delle misure di sicurezza adottate, consentendo un esame dei sistemi tecnici, organizzativi e gestionali applicati nello stabilimento' - rilevava l'Arpa -; il Tar Lecce afferma che tanto più, nella specie, tale circostanza risulta contestata dalla difesa dell’Arpa la quale rileva (e tale assunto non è smentito dai documenti esibiti) che le prescrizioni rimaste inottemperate non sono di carattere esclusivamente formale, riguardando piuttosto il riferimento alla idoneità tecnico - funzionale delle diverse componenti impiantistiche nella loro globalità in attuazione del sistema di gestione della sicurezza”.

Dunque le sentenze smentiscono la tesi aziendale che la questione si riducesse a mere imperfezioni documentali: “L’evidenziata inottemperanza da parte della Sanofi alle prescrizioni poste – prosegue il Tar– a base dell’impugnato ordine di sospensione dell’attività legittimano, quindi, quest’ultimo rendendolo esente dalle censure rassegnate nel ricorso”. In riferimento alla seconda sentenza (la n. 1565/2011) con cui la Sanofi contestava ad Arpa Puglia la violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del D.Lgs. 334/99, l’eccesso di potere per sviamento, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, la violazione del principio di proporzionalità, manifesta irragionevolezza, incompetenza, violazione e falsa applicazione dell’art. 25, l'Arpa sottolinea come il Tar respinge in toto il ricorso. "Il Tar in sintesi censura ogni singolo punto alla base dei ricorsi avanzati dalla Sanofi Aventis e condivide ogni prescrizione formulata dal Servizio Tsge di Arpa Puglia, convalidandone il qualificato operato".

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