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Ultimo aggiornamento: 10 febbraio 2012 alle 07:28
 
Il documento è stato approvato a luglio con lo scopo di fissare i "paletti" ai progetti in materia
Investimenti nel settore energetico: ecco il regolamento approvato dalla Provincia

6 settembre 2010 alle 19:16

Brindisi, il palazzo della Provincia

BRINDISI – Il testo è, in realtà, un allegato ad una delibera del Consiglio provinciale, ma definisce in maniera molto chiara i “paletti” immessi per regolamentare gli investimenti nel settore dell’energia, particolarmente numerosi in questo periodo. Il documento in questione è “il regolamento di attuazione della Legge Regionale numero 25 del 9 ottobre 2008 concernente la disciplina dei procedimenti autorizzativi alla costruzione e all’esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 V”, ed è un allegato alla delibera del consiglio provinciale numero 39/7 del 13 luglio 2010.

All’articolo 10 del regolamento, si fa riferimento anche agli elettrodotti di connessione alla rete del distributore di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili. La Provincia, è spiegato chiaramente nel testo, esprime le proprie determinazioni in ordine alla costruzione ed esercizio dell’elettrodotto nell’ambito della Conferenza dei servizi. In tutti i casi, il parere favorevole della Provincia è da intendersi rilasciato con le seguenti prescrizioni: “l’autorizzazione alla costruzione dell’elettrodotto è rilasciata in favore del produttore qualora lo stesso abbia dichiarato di voler procedere alla realizzazione dell’opera; l’esercizio dell’elettrodotto per la connessione dell’impianto di produzione è consentito solo al gestore competente per territorio; l’elettrodotto rimarrà in esercizio anche dopo la cessazione dell’impianto di produzione e non dovrà essere rimosso”.

La Denuncia di Inizio Lavori (Dil) dovrà essere inoltrata alla Provincia 30 giorni prima dell’effettiva partenza dei lavori stessi, abilita alla costruzione di: elettrodotti aerei con tensione nominale superiore a 1000 V e fino a 20mila V la cui lunghezza non sia superiore a 2000 metri ed opere accessorie; elettrodotti in cavo sotterraneo fino a 20mila V, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati; varianti di sviluppo non superiore a duemila metri di elettrodotti esistenti ed aventi tensione nominale fino a 20mila V; rifacimento di elettrodotti esistenti, a condizione che non modifichino il tracciato originario interessando altre proprietà.

Quali sono le finalità del documento? Il regolamento è stato approvato per verificare la compatibilità degli interventi di costruzione degli elettrodotti con lo sviluppo antropologico del territorio, tutelare la popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici, garantire l’armonizzazione del sistema di distribuzione dell’energia elettrica con il paesaggio, il territorio antropizzato e con la pianificazione urbanistica.

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