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Venerdì, 19 Aprile 2024
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A casa pure Rollo con sentenza Tar

BRINDISI - "FerriBoys" tutti a casa? Il Tar di Lecce ha disposto in sede di merito la decadenza del presidente del Consorzio Asi, Marcello Rollo, dalla carica dichiarandone l'ineleggibilità. Raggiunto telefonicamente da BrindisiReport.it, l'onorevole Luigi Vitali, coordinatore provinciale del Pdl e autore del ricorso contro l'elezione di Rollo, ha detto di avere ricevuto il dispositivo della sentenza dal proprio legale, con cui la seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale “dichiara il difetto di legittimazione attiva dell’on. Vitali Luigi; respinge il ricorso introduttivo del giudizio; accoglie l’impugnativa proposta con motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il decreto del presidente della Provincia di Brindisi n. 92 del 6 settembre 2011 nonché i provvedimenti di nomina del sig. Rollo Marcello quale componente e quale presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Asi di Brindisi".

BRINDISI - "FerriBoys" tutti a casa? Il Tar di Lecce ha disposto in sede di merito la decadenza del presidente del Consorzio Asi, Marcello Rollo, dalla carica dichiarandone l'ineleggibilità. Raggiunto telefonicamente da BrindisiReport.it, l'onorevole Luigi Vitali, coordinatore provinciale del Pdl e autore del ricorso contro l'elezione di Rollo, ha detto di avere ricevuto il dispositivo della sentenza dal proprio legale, con cui la seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale “dichiara il difetto di legittimazione attiva dell’on. Vitali Luigi; respinge il ricorso introduttivo del giudizio; accoglie l’impugnativa proposta con motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il decreto del presidente della Provincia di Brindisi n. 92 del 6 settembre 2011 nonché i provvedimenti di nomina del sig. Rollo Marcello quale componente e quale presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Asi di Brindisi”.

Luigi Vitali e Italo Guadalupi erano stati i firmatari del ricorso, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Orlandino, contro la Provincia di Brindisi, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Durano, la Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Torrente, e il Consorzio Asi di Brindisi, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, e nei confronti di Nicola Santoro, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Tanzarella e Giuseppe Tanzarella, e dello stesso Marcello Rollo. Il Tar ha disposto la compensazione delle spese e ha dato mandato all’autorità amministrativa per l'applicazione della sentenza stessa".

Vitali non si ferma a questo successo. Il coordinatore provinciale del Pdl ha dichiarato a BrindisiReport.it che ora farà ricorso alla procura della Corte dei Conti “affinchè gli interessati restituiscano interamente le indennità sin qui indebitamente percepite, e affinchè si proceda contro gli stessi per i danni arrecati”. Ovviamente ci sarà una impugnazione davanti al Consiglio di Stato, ma questa volta Rollo dovrà lasciare la carica, a differenza di quanto avvenuto qualche tempo fa, nel dicembre del 2011, quando il Tar aveva accolto il ricorso di Vitali e Guadalupi in sede cautelare, sospendendo la nomina di Rollo ma lasciandolo in carica nelle more del giudizio di merito.

In quella sede, i giudici amministrativi della seconda sezione, come nella sentenza depositata ieri, hanno ritenuto fondati i motivi aggiuntivi del ricorso. L’oggetto dell’istanza era l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia ed a seguito della proposizione di motivi aggiunti, “del decreto del Presidente della Provincia di Brindisi (n.92) del 6 settembre 2011, di nomina – quale componente esterno in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio Asi di Brindisi – di Marcello Rollo”. E nel dicembre 2011 il Tar concluse: “Ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, l’impugnativa proposta con motivi aggiunti avverso quest’ultimo provvedimento appare meritevole di accoglimento, per la assoluta carenza motivazionale del predetto provvedimento”. E’, sostanzialmente, questo anche il nocciolo della sentenza di ieri, che alleghiamo in calce all’articolo.

Dichiarato il difetto di legittimazione di Vitali a ricorrere, è stato invece riconosciuto quello di Guadalupi e nel merito la fondatezza dello stesso: “Pur dando atto formalmente di aver predisposto un avviso pubblico, ai sensi del Regolamento provinciale relativo alla individuazione dei criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società (approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 37/15 del 10 settembre 2009), e della acquisizione di ben 38 candidature, il presidente della Provincia, richiamato l’art. 50 comma 8 del d.lgs. n. 267/2000, individua il sig. Rollo Marcello quale componente (esterno) in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio Asi di Brindisi senza effettuare alcuna valutazione comparativa tra i vari candidati né enunciare alcuna motivazione a riguardo”.

Ferrarese è andato quindi ben oltre il limite della discrezionalità: “Pur nel rispetto delle valutazioni discrezionali rimesse all’organo di indirizzo politico, risulta, nel caso di specie, chiaramente disatteso il disposto dell’art. 3 della legge n. 241/1990, in quanto ad un ossequio formale delle procedure di designazione dei rappresentanti della Provincia presso altri Enti, con la pubblicazione di un avviso pubblico e la conseguente acquisizione delle relative candidature, non è corrisposta poi la indicazione delle motivazioni e dei criteri in base ai quali il presidente della Provincia ha ritenuto di dover individuare il sig. Rollo Marcello quale rappresentante della Provincia presso il Consorzio Asi di Brindisi”.

La sentenza del Tar su Rollo

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