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Sabato, 20 Aprile 2024
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Comune contro le società che partecipa, legali una volta pro e una volta contro

Ambidestro. Con questo termine, da ragazzi, identificavamo chi strumentalmente sosteneva le ragioni di entrambi i contendenti in conflitto. In pratica utilizzavamo questo termine per criticare la loro duttilità, la loro incapacità congenita di stare da una sola parte

BRINDISI - Ambidestro. Con questo termine, da ragazzi, identificavamo chi strumentalmente sosteneva le ragioni di entrambi i contendenti in conflitto. In pratica utilizzavamo questo termine per criticare la loro duttilità, la loro incapacità congenita di stare da una sola parte. Ci riusciva infatti difficile concepire quell’atteggiamento, specialmente quando le parti la pensavano in modo diametralmente opposto.

Poi con l’avanzare dell’età, ti accorgi che l’ambidestrismo è una vera e propria filosofia di vita, praticata da molti in Italia, molto conveniente perché ti fa acquisire sempre e comunque meriti, ci guadagni sempre perché comunque vada sei dalla parte del vincitore, dalla parte giusta. Naturalmente bisogna essere culturalmente portati. Viceversa, in alcuni casi può accadere che perdi sempre, naturalmente riferito sempre e solo ai cittadini. Che in molti assimilano ai polli da spennare.  

Come nel caso del contenzioso giudiziario istaurato fra Comune di Brindisi ed Stp, in cui indipendentemente dalla sentenza, dal soggetto che sarà dichiarato vincitore, le spese legali e di processo, che si presume non irrisorie, saranno sempre e comunque pagate con denaro pubblico dei cittadini, essendo il Comune di Brindisi un ente pubblico e la Stp una società di proprietà pubblica (33,33% del Comune e 66,66% della Provincia). Ma, proprio per non farci mancare niente, come accadrà anche nel caso Multiservizi Brindisi contro Comune di Brindisi, in cui la Multiservizi è di proprietà del Comune al 100%.

In alcuni casi per evitare l’ambidestrismo è intervenuta la legge determinando le situazioni di conflitto di interessi (raramente), in molti casi i codici deontologici professionali. Ma in quest’ultimo caso, come e chi la rileva? Il soggetto incaricato, chi conferisce l’incarico, entrambi, o un terzo?  Oppure è lasciata alla esclusiva discrezionalità delle parti determinarla, come sembra possa accadere.

La riflessione nasce dal fatto che il Comune di Brindisi, nel passato, ma anche nel presente, per difendere le proprie ragioni in giudizio, ha affidato incarichi professionali ad alcuni avvocati, che difendevano in altri giudizi gli interessi di soggetti privati contro la stessa amministrazione comunale. Come è avvenuto, per fare qualche esempio, affidando allo studio Pellegrino di Lecce l’incarico di difendere il Comune di Brindisi nel giudizio promosso dal presidente del consiglio comunale Pennetta, dichiarato decaduto, mentre lo stesso avvocato difendeva interessi di privati contro il Comune di Brindisi, nei giudizi Magrone e Cafiero.

O anche con l’affidamento allo studio Sticchi Damiani, sempre del Foro di Lecce, l’incarico di difendere in giudizio gli interessi del Comune nel caso Monteco, mentre lo stesso difende gli interessi di privati in decine di altri giudizi intentati contro il Comune di Brindisi. Naturalmente la previsione di incompatibilità non manca nel codice deontologico dell’Ordine forense.

Si  è passati nel tempo dal precedente  art. 51  in cui  “ l’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è  ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza”, all’attuale art 24, entrato in vigore nel 2015, in cui “l’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto di interessi con la parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale”.

Ma la norma precedente valeva solo per gli ex clienti e non per i clienti del momento? Oppure si poteva fare ricorso a quella sofisticata interpretazione, che non sembrava trasparire  dalla grammatica della disposizione, che riservava la validità della norma solo quando erano coinvolti  soggetti privati e non anche quando è interessato un soggetto pubblico?  Il Comune in base a quale motivazioni, non evidenziate mai nelle specifiche delibera di giunta di assegnazione, affidava gli incarichi, superando situazioni che potevano prefigurare motivi di incompatibilità, che presumo non ignorasse?  E infine, essendo il soggetto deputato all’assunzione dell’incarico o dell’astensione l’avvocato, il Comune di Brindisi, non aveva l’obbligo di tenerne conto, di porsi il problema, perché non spettava solo a lui verificarla?

Non si intende naturalmente revocare in dubbio le capacità professionali degli interessati, che non è minimamente in discussione, ma perché il Comune si ostina ad affidare il mandato ad avvocato esterni, quando esiste un ufficio legale interno, che è ufficialmente riconosciuto adeguato e con professionalità di alto livello? A meno che, per ragioni sconosciute, l’ufficio interno goda di scarsa considerazione professionale da parte dell’organo deputato ad affidare gli incarichi.  

Ma allora perché insistere a mantenere in piedi un ufficio legale del Comune di Brindisi? Molto più semplice risulterebbe smobilitare l’ufficio, licenziando tutti gli avvocati, mantenendone forse solo uno, per conservarne la memoria. Si potrebbero cosi risparmiare risorse, che potrebbero essere utilizzate per pagare gli onorari dei legali esterni. Anche se talvolta l’onorario di una causa corrisponde allo stipendio di un quasi anno di lavoro del legale dipendente. Come è accaduto di recente con la parcella di circa 29.000 euro.

C’è anche da considerare però, che eliminato o ridotto a semplice testimonianza l’ufficio legale, sarebbe facile motivare adeguatamente il conferimento, facendo riferimento alla carenza di personale addetto all’interno dell’ente. Credo però che ogni perplessità potrebbe essere superata facendo ricorso allo stesso  rigore e cautela, che ha connotato di recente  l’azione dell’amministrazione comunale di Brindisi nelle  occasioni importanti, interpellando organi esterni al Comune.

Si potrebbe anche in questa occasione chiedere alla Corte dei Conti e all’Anci, un parere sulla correttezza degli affidamenti a legali esterni, che difendono in causa gli interessi di privati contro il Comune, i limiti degli affidamenti a legali esterni al Comune, ma anche quello sul contenzioso giudiziario in atto fra Comune di Brindisi e Multiservizi ed Stp.

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