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Comune di Brindisi, sentenza-choc del Tar dopo 13 anni: "Illegittimo l'incarico al vice segretario"

BRINDISI – Per la sentenza si è dovuto attendere 13 anni, ma alla fine il Tar di Lecce ha accolto il ricorso di una dipendente di ruolo del Comune di Brindisi che nel 1997 decise di impugnare il provvedimento con cui venne affidato a Costantino Del Citerna – tuttora al suo posto – l'incarico di vicesegretario e di capo della ripartizione Affari Generali.

BRINDISI – Per la sentenza si è dovuto attendere 13 anni, ma alla fine il Tar di Lecce ha accolto il ricorso di una dipendente di ruolo del Comune di Brindisi che nel 1997 decise di impugnare il provvedimento con cui venne affidato a Costantino Del Citerna – tuttora al suo posto – l'incarico di vicesegretario e di capo della ripartizione Affari Generali.

Ad adire le vie legali è stata Anna Cavallone, oggi operante nell'Ufficio Scuola del Comune, ma che negli anni Novanta svolse lo stesso incarico di Del Citerna. La donna si oppose alla decisione dell'Amministrazione all'epoca guidata da Giovanni Antonino, e addusse diverse motivazioni alla sua contrarietà: innanzitutto, sosteneva, non poteva sussistere il criterio della rotazione degli incarichi dirigenziali, criterio non valido almeno per una funzione come quella di vice segretario comunale, che richiede specificità ed esperienza. Non solo: dalle disposizioni legislative e regolamentari, emerge che nell'assetto organizzativo del Comune di Brindisi il vice segretario comunale occupi un posto istituito nella pianta organica e “debba pertanto essere reclutato attraverso un pubblico concorso nell'ambito di soggetti in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente”.

La sentenza del 28 settembre entra poi nei dettagli e nel testo è riportato: “Si appalesa l'operato dell'Amministrazione comunale che ha ritenuto di poter conferire le funzioni di vice segretario ad un dipendente comunale, peraltro senza alcuna verifica della specifica professionalità richiesta a chi è chiamato a sostituire il segretario comunale in funzioni istituzionali molto delicate”.

Nel caso di specie, prosegue il Tribunale, “in contrasto con il chiaro dato normativo, il conferimento delle funzioni di dirigente della ripartizione Affari generali è avvenuta senza alcuna determinazione del termine di scadenza dell'incarico e soprattutto senza alcuna motivazione o esplicita valutazione delle capacità professionali del soggetto designato al nuovo incarico, ma con un generico riferimento al criterio di rotazione degli incarichi dirigenziali”.

Il ricorso, insomma, è stato accolto, e il Tribunale ha disposto l'annullamento degli atti impugnati.

Difficile, a questo punto, capire cosa accadrà, sebbene sia assai possibile che la controparte presenti a sua volta un controricorso. Il provvedimento contestato dalla Cavallone si riferisce al periodo della giunta Antonino, ma l'incarico di vice segretario è rimasto tale anche con le due Amministrazioni guidate da Mennitti. E ora si profila un mega-risarcimento per la Cavallone, con inevitabili ulteriori ripercussioni sulle casse comunali.

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