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Mercoledì, 24 Aprile 2024
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“Illegittima la graduatoria stilata dalla Provincia”: violata la par condicio tra i concorrenti

BRINDISI - “Quella graduatoria è illegittima”, il Tar accoglie il ricorso delle aziende escluse dai voucher di finanziamento, fondi fino a 20mila per ciascun partecipante, e sospende la graduatoria stilata dall’ente provinciale che conta venti imprese vincitrici. La seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale di Lecce ha accolto infatti il ricorso presentato da una serie di aziende, rappresentate dall’avvocato Fabio Patarnello, escluse dai finanziamenti. Se per conoscere il giudizio di merito bisognerà attendere il 22 giugno, note e articolate sono le ragioni del ricorso.

BRINDISI - “Quella graduatoria è illegittima”, il Tar accoglie il ricorso delle aziende escluse dai voucher di finanziamento, fondi fino a 20mila per ciascun partecipante, e sospende la graduatoria stilata dall’ente provinciale che conta venti imprese vincitrici. La seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale di Lecce ha accolto infatti il ricorso presentato da una serie di aziende, rappresentate dall’avvocato Fabio Patarnello, escluse dai finanziamenti. Se per conoscere il giudizio di merito bisognerà attendere il 22 giugno, note e articolate sono le ragioni del ricorso.

Secondo i ricorrenti la graduatoria stilata dalla Provincia di Brindisi a conclusione del procedimento sarebbe illegittima dato che il finanziamento era stato concesso alle prime venti ditte, quelle ritenute maggiormente competitive sul piano qualitativo. Il bando, tuttavia, aveva espressamente previsto che fossero finanziati i progetti, ritenuti ammissibili, ma pervenuti cronologicamente per primi, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. In nessun conto, secondo il bando originario, sarebbe stato tenuto il parametro della qualità, introdotto dallo stesso ente provinciale come criterio ulteriore in corso di procedura, “violando la par condicio tra i concorrenti”, dichiara Fabio Patarnello.

Restano con il fiato sospeso, in attesa degli ulteriori sviluppi giudiziari della vicenda, le aziende vincitrici, ossia l’Azienda agricola Frantoio di Maria Ciannamea (Ostuni), Cantina sociale cooperativa di San Donaci (San Donaci), Nuova Golden marmi (Ostuni), C&G srl (Mesagne), Gea srl (Francavilla Fontana), Dav srl (Latiano), Medì srl (Mesagne), Iart di Tanzarella Donato (Ostuni), Unieco srl (Brindisi), Di Coste srl (Francavilla Fontana), Edyso srl (Brindisi), Cooperativa sociale onlus Artemide (Latiano), Afc consultino srl (Brindisi), Madre Teresa di Calcutta consorzio cooperative sociali sc (Brindisi), Rottami Puglia srl (Francavilla Fontana), Soavegel (Francavilla Fontana), Quartulli tessile srl (Brindisi), Salentec srl (Brindisi), Comosud srl Unipersonale (Brindisi).

“Dal tenore letterale del bando – si legge nell’ordinanza di sospensiva del Tar – il primo criterio di selezione, quello del punteggio minimo, già soddisfa i requisiti qualitativi necessari all’ammissione dei progetti”, pertanto “la previsione secondo cui il criterio cronologico sarebbe stato applicato solo a parità di punteggio tra le diverse proposte risultate idonee, peraltro introdotta dall’amministrazione a selezione ormai in corso ed in evidente contraddizione rispetto alla previsione del bando, non sembra costituire un mero chiarimento in ordine all’applicazione dei criteri, quanto piuttosto l’introduzione di un nuovo e diverso criterio, non garantito dalla riapertura dei termini per partecipare”. Per il Tar insomma, “sussiste il pregiudizio grave e irreparabile prospettato nel ricorso”, ragioni per cui il bando è stato congelato insieme alla erogazione dei finanziamenti.

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