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Ztl a Brindisi, multato 16 volte in due settimane: giudice annulla verbali

Un ristoratore del centro sanzionato perché l’autorizzazione al transito in viale Regina Margherita era scaduta da qualche giorno

BRINDISI – Sedici multe in due settimane più altre 32 nei quindici giorni successivi. Tutte notificate a un brindisino che da 30 anni gestisce un ristorante del centro, “colpevole” di aver violato la zona a traffico limitato istituita all’ingresso di viale Regina Margherita, usando un’autorizzazione scaduta. Facile immaginare la reazione del ristoratore che, per dimostrare la propria buona fede ha dovuto fare ricorso al giudice di pace e ha ottenuto ragione: con sentenza è stato annullato il primo blocco di sanzioni.

Il caso

silvia bellino-2L’ennesimo caso relativo alle contestazioni per violazione della Ztl a Brindisi è stato affrontato ieri dinanzi al giudice Francesca Vilei. La pronuncia riconosce le ragioni sostenute dall’avvocato di fiducia del titolare del ristorante, Silvia Bellino del foro di Brindisi (nella foto), con riferimento alle prime sedici multe, ciascuna di importo pari a 96 euro.

Il giudice ha disposto l’annullamento di tutti i verbali, ad eccezione del primo che, stando al dispositivo, va pagato. Gli altri, invece, no perché se l’automobilista (il ristoratore) fosse venuto a conoscenza dell’infrazione, non l’avrebbe più commessa. L’ha ribadito ieri in udienza l’avvocato Bellino, ribadendo l’assoluta buonafede del ricorrente. Tanto è vero che il titolare del ristorante, subito dopo essere venuto a conoscenza della multa, ha presentato domanda per il rinnovo dell’autorizzazione. Istanza depositata agli atti del fascicolo. Il secondo blocco di multe, impugnato successivamente, sarà discusso sempre davanti al giudice di pace, alla fine del mese.

Allo stato, quindi, l’avvocato Bellino può vantare un risultato positivo che costituirà un “precedente”, dal momento che si tratta dello stesso ricorrente, sempre il ristoratore, e della medesima contestazione, ossia la violazione della Ztl.

Le multe

Complessivamente, quindi, l’automobilista ha ricevuto 48 sanzioni perché “alla guida del veicolo indicato accedeva e transitava in zona a traffico limitato senza possedere la prescritta autorizzazione”. Prima di ricorrere al giudice di pace, il ristoratore brindisino aveva tentato la strada del ricorso al Prefetto, ma niente. Il Prefetto, stando a quanto risulta, ha sempre respinto il ricorso, ingiungendo il pagamento di 177 euro.

Di fronte a tale situazione, il titolare del ristorante non si è arreso. Niente affatto. Ha deciso di andare avanti e ha chiesto un contradditorio davanti al giudice di pace chiedendo in via preliminare di sospendere l’esecutività dei provvedimenti e delle relative sanzioni. Il legale ha evidenziato che gli stessi sono stati notificati oltre il termine dei 150 giorni previsto dalle disposizioni di legge. Nello specifico, dopo 158 giorni.

La buona fede

Nel merito ha spiegato la situazione, riferendo al giudice di essere titolare di un’attività di ristorazione che rientra nella zona a traffico limitato istituita dal Comune sul lungomare Regina Margherita. Per caricare e scaricare tutto quel che serve per l’attività, nel mese di giugno 2017 ha chiesto e ottenuto il rilascio di un’autorizzazione al transito da esporre in auto.

Cosa è successo? E’ accaduto che un anno dopo, a giugno del 2018 ha continuato ad accedere alla zona a traffico limitato ritenendo di essere in pieno diritto di farlo.” Solo ad agosto 2018 dopo la prima notifica di verbali da parte della Polizia locale, si è avveduto della scadenza del permesso, ma ha provveduto immediatamente al rinnovo”, ha ricordato l’avvocato Bellino.

Nel ricorso, il legale ha spiegato che il ristoratore ha agito cadendo “in errore sul fatto, o per meglio dire, ritenendo di aver diritto ad accedere nella zona a traffico limitato e dunque di disporre di permesso Ztl in corso di validità”. E ha fatto riferimento a una disposizione di legge, l’articolo 3 della legge 681 del 1989, secondo cui “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa”. Questa disposizione esclude la responsabilità amministrativa dell’autore in tutti i casi in cui lo stesso abbia agito con errore sul fatto, e quindi sulla liceità di esso, ritenendo al contrario di aver assunto una condotta lecita. Diverse sono state le recenti pronunce della Corte di Cassazione, tutte riportate nel ricorso. Il giudice ha aderito a questa tesi. Un punto, quindi, per il ristoratore e il suo avvocato, in attesa della seconda pronuncia.

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