Ztl, 33 multe al titolare di una pizzeria in 13 giorni: giudice annulla i verbali
Contestazioni notificate per autorizzazione scaduta: “Il Comune doveva informare con anticipo nell’ottica della collaborazione”
BRINDISI – Trentatré multe in 14 giorni per aver violato, con un’autorizzazione scaduta, la zona a traffico limitato istituita all’ingresso di viale Regina Margherita. La colpa contestata al titolare di una storica pizzeria della zona dagli agenti della Polizia locale è stata annullata dal giudice di pace di Brindisi: con la sentenza è stato accolto il ricorso discusso dall’avvocato Silvia Bellino ed è stata sottolineata l’”inerzia della Pubblica amministrazione” perché avrebbe dovuto “informare con congruo anticipo della scadenza” del pass nell’ottica della “collaborazione a cui l’Ente è sempre tenuto”.
Le multe
La pronuncia è del giudice Maria Romanazzi e risale al 13 novembre scorso, con motivazioni contestuali. “Preliminarmente risulta provato il possesso di autorizzazione al transito veicolare”, si legge nella sentenza, “in quanto esercente attività commerciale all’interno della Ztl. Le condizioni per il rilascio del pass “non risultano mutate alle data in cui veniva accertata la prima violazione, il 2 aprile scorso.
“In mancanza di opportuno preavviso della imminente scadenza dell’autorizzazione da parte dell’autorità amministrativa, pure tenuta agli obblighi della collaborazione, trasparenza e informativa nei confronti degli utenti, nonché in mancanza di una immediata contestazione della violazione, accadeva che per alcuni giorni dopo la scadenza”, il titolare della pizzeria “al fine di recarsi al lavoro, dimenticata quella data attraversa in auto viale Regina Margherita”. E viene multata. Trentatré volte. Ma di quei verbali “si rendeva conto solo con la notifica, avvenuta entro il termine di 90 giorni, così da determinare un aggravio economico per l’utente”.
Il Comune di Brindisi
Scrive ancora il giudice: “E invero, la Pubblica amministrazione, consapevole dell’esistenza di un diritto esercitabile legittimamente da parte di tale utente, come aveva già fatto nell’anno 2016 con comunicazione di imminente scadenza dell’autorizzazione a mezzo nota del 19 ottobre, avrebbe dovuto inviare uguale documentazione per l’anno 2019”.
“Nonché allor quando rilevava la prima violazione avrebbe dovuto nell’immediatezza evidenziare l’errore in cui la stessa stava incorrendo, al fine di evitare il reiterarsi di comportamenti illegittimi, fornendo al cittadino un utile servizio di collaborazione a cui la stessa Amministrazione è sempre tenuta”.
L’inerzia e la buona fede
“L’inerzia della Pubblica amministrazione – si legge – non può e non deve gravare sul cittadino titolare di una posizione di legittimo interesse all’esercizio di attività proprie, come quella di commercio sul territorio comunale”. Tale circostanza è stata ritenuta “pacifica e rilevante ai fini della decisione in merito alla sussistenza dell’esimente dell’errore sul fatto”, arrivando alla conclusione che “il comportamento tenuto nell’adempimento delle procedure autorizzative da parte dell’Ente, ha indubbiamente indotto in errore il ricorrente, nel ritenersi autorizzato a transitare in Ztl, non essendo mutate le circostanze per ottenere l’autorizzazione, sebbene fosse stata rilasciata per un periodo limitato a un anno e necessitante di rinnovo, senza alcun preavviso da parte del Comune e dell’organo accertatore”. In altri termini, la sentenza ha riconosciuto la “buona fede” del titolare della pizzeria, come evidenziato dall’avvocato Bellino (nella foto) perché la “precedente autorizzazione avrebbe dovuto, secondo i criteri di diligenza e trasparenza a cui è tenuta la Pubblica amministrazione, nonché nell’ottica di collaborazione con i cittadini, indurre il Comune a informare con congruo anticipo e con opportuna pubblicità, l’utente in merito alla necessità del rinnovo”.
I verbali
Non solo. “Dall’esame del verbale in atti – ha scritto il giudice – deve ritenersi accertata l’avvenuta redazione degli stessi presso il Comando, successivamente all’accertamento, omettendo l’immediata contestazione nelle forme e nei termini di legge”. Il procedimento “appare non giustificato in quanto non rientrante nelle ipotesi di impossibilità di redigere immediatamente il verbale da parte degli agenti”.
Per il giudice, infine, “rileva l’omessa indicazione a verbale della data di avvenuta taratura dell’apparecchiatura utilizzata in assenza di pubblico ufficiale. Accogliendo il ricorso, sono state annullate tutte le ingiunzioni di pagamento con condanna alla “refusione delle spese”.
L’altra sentenza
Ieri c’è stata un’altra sentenza del giudice di pace in accoglimento del ricorso contro una ingiunzione di pagamento emessa dalla società Abaco (per conto del Comune di Brindisi) per una multa sempre relativa all’accesso alla Ztl. In questo caso, la Polizia locale contestava l'accesso senza autorizzazione. La pronuncia è del giudice Cosimo Merico, su ricorso dell’avvocato Francesco Monopoli (nella foto), legale di un brindisino sanzionato per aver violato la zona delle Sciabiche.
Il legale ha eccepito la “nullità dell’ordinanza di ingiunzione per il mancato invio del dettaglio delle iscrizioni a ruolo 120 giorni prima della notifica dell’ingiunzione” come previsto dalle disposizioni di legge. Il giudice ha condannato “Abaco in solido con il Comune al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente.