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Giovedì, 25 Aprile 2024
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Enfiteusi, il Tribunale di Brindisi: “Canone in base ai valori agricoli medi”

Escluso conteggio sul reddito dominicale per terreni in agro di Oria. Pronuncia attuale per la vicenda a San Michele

BRINDISI – C’è una sentenza del Tribunale di Brindisi sui canoni enfiteutici che si riferisce a terreni in agro di Oria che ribalta una pronuncia precedente e che, di fatto, potrebbe avere ripercussioni sul caso che riguarda il comune di San Michele Salentino, nato su proprietà del principe Dentice di Frasso e diventato persino oggetto di interesse di Striscia la Notizia: secondo il giudice, l’importo va adottato sulla base dei Vam, valori agricoli medi, vigenti nella provincia di competenza” e non già sul reddito dominicale.

Aula Metrangolo tribunale Brindisi 3-2

La sentenza

La pronuncia è del giudice Antonio Ivan Natali, nella causa civile scaturita dalla richiesta dell’avvocato Carmela Roma, del foro di Brindisi, in rappresentanza di un gruppo di eredi, i quali chiedevano il pagamento del “canone enfiteutico gravante su fondi rustici a Oria”. A rappresentare la controparte, soccombente, l’avvocato Giuseppe Gaglione.

L’enfiteusi, diritto reale su un fondo altrui,  attribuisce al titolare (enfiteuta) gli stessi diritti che avrebbe il proprietario (concedente) sui frutti, sul tesoro e sulle utilizzazioni del sottosuolo. Sull’enfiteuta gravano due obblighi: il  versamento di un canone periodico al concedente e il miglioramento del fondo. Situazione che caratterizza molti terreni nel Brindisino.

La vicenda

Nel caso specifico, posto all’attenzione del Tribunale di Brindisi, “il canone richiesto a seguito degli aggiornamento e delle maggiorazioni previste per legge, veniva determinato in 393,36 euro l’anno”. La vicenda risale al 2012, per effetto dell’azione dell’avvocato Roma: la civilista chiede al giudice di pace di San Vito dei Normanni, competente funzionalmente oltre che per territorio, l’”emissione di un decreto ingiuntivo per i canoni” relativi ai cinque anni precedenti.

Il giudice, come si legge nella sentenza, riconosce il decreto ingiuntivo nel 2013, rispetto al quale l’avvocato Gaglione propone opposizione che il giudice di pace rigetta l’anno dopo sostenendo la seguente motivazione: “Con riguardo al calcolo dei canoni di natura enfiteutica con norme che fanno espresso riferimento ai redditi dominicali, alla luce della giurisprudenza di legittimità e di quella costituzionale, appare evidente come sia impossibile utilizzare il criterio del reddito dominicale non rivalutato, vale a dire quelle presente sulle attuali visure catastali”.

Il reddito dominicale

E ancora: “Il reddito dominicale rivalutato, comunque, non deve essere minore dell’indennità di esproprio, come dettato dall’Agenzia del territorio, con la propria circolare per i canoni enfiteutici”. Il riferimento è al documento dell’11 maggio 2011. “Secondo l’Agenzia del territorio, vanno utilizzati i valori agricoli medi che le regioni aggiornano annualmente per il calcolo delle indennità di esproprio”, si legge. “Ne consegue che, in linea di principio, che ogniqualvolta il reddito dominicale rivalutato risulti inferiori a tale soglia, il canone andrà di fatto rapportato a tale diversa misura, pari alla quindicesima parte dell’indennità di esproprio, con conseguente aggiornamento anche del capitale di affranco che sarà pari per l’appunto all’indennità di esproprio”.

Il vuoto legislativo

Sul punto c’è di fatto un vuoto legislativo, non essendoci una disciplina della materia. In tale contesto “si ritiene applicabile, al caso di specie, la circolare dell’Agenzia del Territorio”. Il giudice, inoltre, ha fatto riferimento a una sentenza della Corte Costituzionale con cui si “dichiara illegittimo il criterio di quantificazione dell’indennità espropriativa riferita al valore agricolo medio della coltura più redditizia, esclusivamente nell’ambito delle espropriazioni per pubblica utilità, controversia estranea a quella” oggetto della lite.

Il Tribunale di Brindisi

Il caso, quindi, è approdato dinanzi al Tribunale al quale l’avvocato Gaglione ha proposto appello chiedendo la declaratoria di nullità e illegittimità del decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Brindisi, in primis, ha affermato la “competenza del giudice di pace ratione valoris”, quindi ha ribadito che per il “calcolo del canone enfiteutico, in base alla normativa”, vanno seguito le “tabelle dei valori agricoli medi (Vam) riferiti all’anno in corso, elaborate dalla competenze commissione provinciale espropri di Brindisi”.

Quanto al caso specifico, “essendo il fondo a coltura di uliveto nel comune di Oria, è fissata una indennità di esproprio per ettaro non inferiore a 9.412 euro”. Il “canone dovuto per ettaro è pari alla quindicesima parte di detta indennità, ovvero 627,36 euro” e con riferimento all’estensione complessiva, si arriva a 393,36.

Il Tribunale, infine, ha ricordato che “a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dei Vam ai fini della valutazione espropriativa, la Corte Costituzionale avrebbe indicato come valore indennitario il criterio, più vantaggiosa per il creditore, per valore di mercato”. Anche il “Consiglio di Stato” con un parere reso nel 2014 nei confronti dell’Istituto di sostentamento del clero, titolare della maggior parte delle enfiteusi nazionali, nella “valutazione del prezzo di affranco e quindi del canone enfiteutico, avrebbe indicato quale criterio da seguirsi, quello del valore di mercato”.

La conclusione

Secondo il giudice, “deve ritenersi che l’adozione del canone enfiteutico sulla base dei Vam vigenti nella provincia di competenza corrisponda a interpretazione di maggiore favore per l’enfiteuta in confronto al valore di mercato”. Per questo motivo, il Tribunale di Brindisi ha rigettato l’appello, confermando la decisione di primo grado.

La sentenza sembra destinata ad avere ripercussioni in particolare nel comune di San Michele Salentino, dive il caso enfiteusi è diventato anche politico con conseguenze sull’economia, come più volte sottolineato dal sindaco diventato, malgré lui, destinatario di domande degli inviati pugliesi di Striscia la Notizia, Pinuccio e Sabino.

striscia enfiteusi san michele 2-2-2

Il caso di San Michele Salentino

La coppia, come si ricorderà, ha fatto tappa a San Michele il 22 marzo. L’Amministrazione in passato ha convocato un Consiglio comunale monotematico e ha sollevato il caso coinvolgendo deputati e senatori.  C’è persino una lettera al presidente della Repubblica Mattarella. Di fronte alle telecamere di Canale 5 il sindaco diceva: “La nostra azione amministrativa si è sviluppata verso alcune direttrici fondamentali: la richiesta di un intervento legislativo con l’abolizione di questo arcaico e desueto istituto o, almeno, un intervento legislativo che quantifichi il canone e, quindi, il costo d’affrancazione; un intervento giudiziario relativamente alla quantificazione del canone;  un accordo complessivo, con gli eredi Principi Dentice di Frasso, sul canone e sulla relativa affrancazione".

"Nonostante alcune leggi abbiano abolito l’istituto ( n.74/58, n.3/74 e n.16/74), attualmente esiste un vuoto legislativo in merito alla quantificazione del canone enfiteutico, utilizzabile anche per accedere all’affrancazione, considerato che varie leggi che si sono succedute sono state, in tutto in parte, dichiarate incostituzionali. Per questo si è intrapresa, anche, la strada dell’azione giudiziaria il cui punto di partenza è stata una recente sentenza del Tribunale di Brindisi che ha stabilito, per l’affranco, che il parametro necessario per il calcolo del canone è il reddito domenicale rivalutato". Orientamento, quindi, differente da quello che emerge dall'ultima sentenza.


 

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