rotate-mobile
Sabato, 20 Aprile 2024
Attualità

Ergastolo ostativo incostituzionale, ricorso di un avvocato di Brindisi

Depositate motivazioni della Consulta: udito Ladislao Massari, difensore di un detenuto condannato per omicidio. Si è laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti

BRINDISI- Prima di arrivare alla dichiarazione di incostituzionalità di una parte dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, i giudici della Consulta hanno udito anche l’avvocato Ladislao Massari del foro di Brindisi. Il penalista è il difensore di Marcello Dell’Anna, condannato all’ergastolo in via definitiva dopo essere stato riconosciuto colpevole di tre omicidi maturati nelle logiche della vendetta interne alla Sacra Corona Unita salentina.

Il caso

carcere corridoio-2Le motivazioni alla base della sentenza della Consulta, sono state depositate oggi (4 dicembre) e sono destinate ad avere effetti sulla vicenda sollevata da Massari con riferimento al caso di Dell’Anna, detenuto nel carcere di Nuoro, in Sardegna, da più di vent’anni. In cella ha iniziato il percorso di studi universitari, sino a conseguire la laurea in Giurisprudenza a Pisa, con il massimo dei voti: il detenuto ha ottenuto 110 e lode dopo aver discusso la tesi sui diritti riconosciuti ai detenuti e sul regime del cosiddetto carcere duro, previsto dall’ordinamento penitenziario. Si è anche sposato e ha iniziato a tenere lezioni di diritto penitenziario, nell’ambito del programma della Scuola forense di Nuoro. Per la giustizia italiana, Dell’Anna è responsabile degli omicidi di Salvatore Tondo, di Giuliano Conte e Simone Conte, fratelli.

Massari aveva chiesto e ottenuto un permesso premio per il detenuto, revocato in base alle conclusioni evidenziate nel parere dei pm della Direzione distrettuale antimafia di Lecce. Il caso pende dinanzi alla Cassazione: gli ermellini stavano aspettando la pronuncia della Corte Costituzionale sull’ergastolo ostativo.

La Consulta

Ed è dinanzi ai giudici costituzionali che il penalista del foro di Brindisi è stato ascoltato nell’udienza dello scorso 22 ottobre. Se da un lato, la Corte ha affermato che “l’ammissibilità del suo intervento contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale”, dall’altro è evidente che la questione sollevata dal penalista è di stringente attualità. La Consulta, infatti, ha motivato l’esclusione “in quanto il suo accesso al contradditorio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a         quo”. Esclusi, inoltre, l’associazione Nessuno tocchi Caino, il Garante e l’Unione delle Camere penali perché “nessuno dei tre interventi è titolare di un interesse qualificato inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio”, si legge nelle motivazioni.

Il “detenuto per un reato di associazione mafiosa e/o di contesto mafioso può essere premiato se collabora con la giustizia, ma non può essere “punito” ulteriormente - negandogli benefici riconosciuti a tutti - se non collabora”, si legge. In questo caso, la “presunzione di pericolosità resta, ma non in modo assoluto perché può essere superata se il magistrato di sorveglianza ha acquisito elementi tali da escludere che il detenuto abbia ancora collegamenti con l’associazione criminale o che vi sia il pericolo del ripristino di questi rapporti”.

La illegittimità costituzionale

La Corte costituzionale  ha dichiarato “l’illegittimità dell’articolo 4 bis comma 1 nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se non sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale, sia più in generale il pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata”. Questo  “sempre che il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo”, hanno sottolineato i giudici.

In questo caso la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non ha inteso collaborare con la giustizia, non è più assoluta: diventa relativa e può essere superata dal magistrato di Sorveglianza, caso per caso. La valutazione deve basarsi sulle relazioni del carcere nonché su informazioni e pareri di varie autorità, dalla procura antimafia, all’antiterrorismo, al  comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza competente per territorio.

Questo perché, “l’inammissibilità in limine della richiesta del permesso premio può arrestare sul nascere il percorso risocializzante, frustrando la stessa volontà del detenuto di progredire su quella strada. Ciò non è consentito dall’articolo 27, terzo comma, della Costituzione”.

“In secondo luogo, contrasta con l’articolo 27, terzo comma, della Costituzione, la circostanza che la richiesta di ottenere il permesso premio debba essere in limine dichiarata inammissibile, senza che al magistrato di sorveglianza sia consentita una valutazione in concreto della condizione del detenuto. Il permesso premio, almeno per le pene medio-lunghe, rappresenta un peculiare istituto del complessivo programma di trattamento”. Consente al detenuto, “a fini rieducativi, i primi spazi di libertà, mostrando perciò una funzione pedagogico-propulsiva e permette l’osservazione da parte degli operatori penitenziari degli effetti sul condannato del temporaneo ritorno in libertà”.

“La giurisprudenza di questa Corte ha del resto indicato come criterio costituzionalmente vincolante quello che richiede una valutazione individualizzata e caso per caso nella materia dei benefici penitenziari, sottolineando che essa è particolarmente importante al cospetto di presunzioni di maggiore pericolosità legate al titolo del reato commesso”, si legge nella sentenza. “Ove non sia consentito il ricorso a criteri individualizzanti, l’opzione repressiva finisce per relegare nell’ombra il profilo rieducativo in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena. La presunzione assoluta in esame impedisce proprio tale verifica secondo criteri individualizzanti, non consentendo nemmeno – come sottolinea il Tribunale di sorveglianza di Perugia – di valutare le ragioni che hanno indotto il detenuto a mantenere il silenzio”.

“In terzo luogo, la giurisprudenza di questa Corte sottolinea che le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit”.

“In particolare, l’irragionevolezza di una presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia possibile formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa. Nel presente caso, la generalizzazione che fonda la presunzione assoluta consiste in ciò: se il condannato per il delitto di associazione mafiosa e/o per delitti di “contesto mafioso” non collabora con la giustizia, la mancata collaborazione è indice (non superabile se non dalla collaborazione stessa) della circostanza per cui egli non ha spezzato i legami che lo tengono avvinto all’organizzazione criminale di riferimento”. Non è sempre così. Adesso si aspetta la pronuncia della Cassazione sul caso Dell’Anna.

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Ergastolo ostativo incostituzionale, ricorso di un avvocato di Brindisi

BrindisiReport è in caricamento