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Sabato, 20 Aprile 2024
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Corso Garibaldi resta chiuso: Tar respinge sospensiva chiesta dai negozianti

I giudici: “Manca adeguato fumus, ordinanza nell’esclusiva competenza decisionale del Comune”. Il ricorso era stato presentato da Confesercenti e 15 titolari di attività

BRINDISI – Corso Garibaldi resta chiuso al traffico, nella versione estiva decisa dal Comune di Brindisi. Il Tar di Lecce ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dagli avvocati dell’associazione di categoria Confersercenti da 15 titolari di attività, sostenendo prima di tutto che non ci sia “adeguato fumus” in grado di giustificare la sospensione dell’ordinanza dell’Amministrazione, in secondo luogo che le decisioni relative al traffico sono di esclusiva competenza dell’Ente.

L’ordinanza del Tar

Niente da fare. Il tratto finale dei corsi non sarà riaperto al traffico così come speravano i commercianti, fra titolari e gestori di attività che si affacciano lungo quel tratto di strada. Il corso resterà chiuso al traffico, così come avviene dallo scorso primo maggio, sino al prossimo 30 settembre, dalle 18 sino alle 24, stando a quanto deciso con l’ordinanza firmata dal dirigente del settore Traffico, il 15 aprile.

Il ricorso è stato discusso dinanzi ai giudici della Prima sezione del Tar di Lecce, presieduto da Ettore Manca (estensore Patrizia Moro, referendario Francesca Ferrazzoli), dagli avvocati Giuseppe Durano e Michela D’Amico, in nome e per conto di “Confesercenti Brindisi Centro Associazione Commercianti, Tabaccheria Rivendita 7 di Giovanni Sunna, Ch Clothing di Valeria e Silvia Coco&Co S.n.c., Kidie S.r.l.S., Fox 66 S.r.l.S, Romanelli S.r.l., Cozzetto S.r.l.S., Ditta Individuale Manfreda Francesco, Donna Più di Lezzi Claudia, Pelletteria D'Errico di D'Errico Valentina, Atena S.r.l., Fariné S.r.l.S., Farmacia Cannalire Snc, Nueva S.r.l.S., Gipsy S.r.l.S e Amerigo Prevedello Gorgoni. Il Comune è stato rappresentato dagli avvocati interni Emanuela Guarino e Monica Canepa.

Le motivazioni

“Il ricorso, a un sommario esame proprio della fase cautelare, non appare supportato da adeguato fumus”, si legge nell’ordinanza depositata nel primo pomeriggio di oggi. I giudici hanno fatto riferimento a un “consolidato indirizzo giurisprudenziale”, secondo cui “i provvedimenti limitativi della circolazione stradale nei centri abitati sono espressione di scelte latamente discrezionali, devolute alla esclusiva competenza decisionale dell'Autorità amministrativa e non suscettibili di sindacato di merito in sede giurisdizionale in ordine alla congruità delle scelte operate nella composizione e nel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti”. Tutto questo – si legge – “a meno che non si palesino vizi di forma o di procedura, ovvero che non emerga una manifesta irragionevolezza nella specie non sussistenti”.

Quanto, poi, all’eccezione relativa al difetto di competenza del dirigente,  i giudizi amministrativi hanno ricordato che “in linea generale le misure di variazione, limitazione, disciplina e controllo della circolazione stradale, che l'articolo 7 del codice della strada attribuisce al Sindaco, sono oramai rimesse, di norma, alla competenza della dirigenza amministrativa ( ex art.107 d.lgs.207/2000), salvo che per quelle di maggiore impatto sull'intera collettività locale, ovvero per quelle di esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente”.

Con riferimento al caso specifico di corso Garibaldi, secondo il collegio del Tar “l’interdizione del traffico veicolare appare riguardare una singola via cittadina, per un periodo di tempo limitato” e la  “parte ricorrente non ha fornito sufficiente dimostrazione della natura non gestoria dell’atto impugnato”. Se di partita a questo punto si vuole parlare, il punto è stato attribuito al Comune di Brindisi dai giudizi in veste di arbitri.

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